In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui al primo e al
terzo comma dell' articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, devono intendersi nel senso che l' amministrazione regionale, per l' espletamento degli adempimenti indicati nei succitati commi, si avvale degli organi ed uffici degli Istituti autonomi per le case popolari ed è autorizzata ad effettuare aperture di credito a tale fine a favore dei Presidenti degli Istituti stessi senza limiti d' importo.