L' orario di servizio del personale camerale č quello vigente per il personale regionale ed allo stesso deve uniformarsi anche per quanto attiene alle modalitā di prestazione, secondo il disposto dell' articolo 46 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Note:
1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.