Art. 14
Fino a quando con successiva legge non verranno dettate norme per il riordino delle funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per la riorganizzazione delle relative strutture ed uffici, in sede di applicazione al personale camerale delle norme della LR 5 agosto 1975, n. 48 si dovrà tener conto, ai fini del necessario coordinamento, delle vigenti norme di ordinamento e di organizzazione delle Camere stesse.
Note:
1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.