Legge regionale 08 aprile 1982 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Rifinanziamento di varie leggi in materia di ricerca applicata, di ricerca mineraria e di pesca marittima e modifiche e integrazioni della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Partizione di cui fa parte l'art. 2, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Partizione di cui fa parte l'art. 4, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO I

Interventi a favoredella ricerca tecnologica applicata

Art. 1

Per le finalità e con le modalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 - istituito ai sensi del terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle Finanze n. 6/Rag. del 3 febbraio 1982 -, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 29 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

CAPO II

Interventi a favore della ricerca mineraria

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO III

Interventi nel settore della pesca marittima

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO IV

Modificazioni ed integrazionidella legge regionale3 giugno 1978, n. 47

Art. 6

Il titolo del Capo VI della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 è così modificato:

<< Interventi regionali per favorire le iniziative per ladepurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanzeutilizzate nel ciclo produttivo >>.

Art. 7

(1)

L' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è così modificato:

<< Art. 15

Al duplice fine di stimolare le possibilità di recupero e riciclaggio delle sostanze utilizzate nelle attività produttive, ivi comprese quelle relative all' impresa agricola e di favorire le iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e smaltimento delle sostanze nelle attività stesse utilizzate o residuate, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> fino al 15% della spesa riconosciuta ammissibile:

a) per la realizzazione o l' adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante << Norme per la tutela delle acque dall' inquinamento >> e per la realizzazione di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero dei fanghi di risulta dei processi depurativi. L' obiettivo del disinquinamento idrico potrà essere perseguito anche mediante pretrattamenti o recuperi delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo;

b) per la realizzazione di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero di sostanze utilizzate nel ciclo produttivo o di rifiuti comunque residuati.

Gli impianti e le strutture di cui alla lettera a) potranno beneficiare dei contributi solo se riferentisi ad installazioni di produzioni esistenti al 1 gennaio 1975 relativamente alle spese sostenute successivamente alla data del 13 giugno 1976.

Nel caso di consorzi di imprese o di imprese ed enti pubblici per la costruzione di impianti collettivi di cui alla lettera a), almeno una delle imprese consorziate deve essere esistente al 1 gennaio 1975. >>

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.

Art. 8

(1)

Il primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

<< I contributi di cui all' articolo precedente potranno essere concessi a imprese singole o associate, anche cooperative, e a società miste o di tipo consortile fra imprese ed enti pubblici. >>.

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 2/1992

Art. 10

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.