Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.
CAPO I
 Modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica delle
leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e 20 giugno
1977, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 1
 
La concessione dei contributi regionali, di cui agli articoli 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 22 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente disposta, a fronte di interventi i cui lavori sono stati iniziati dagli interessati antecedentemente all' approvazione dei relativi progetti ed al rilascio della prevista autorizzazione, è fatta valida a tutti gli effetti.
È altresì, valida a tutti gli effetti la concessione dei contributi regionali, di cui all' articolo 4 della predetta legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, eventualmente disposta prima dell' entrata in vigore della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46 per la riparazione di alloggi anche non stabilmente occupati o di alloggi e vani adibiti ad attività produttive occupati in forza di contratto di locazione alla data del 6 maggio 1976.
Gli impegni di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, devono intendersi mai dovuti quando da apposita dichiarazione del Sindaco risulti che l' interessato ha instaurato per lo stesso bene un nuovo rapporto contributivo in base a successive leggi regionali di intervento per il terremoto, ovvero quando l' interessato dimostri di avere di fatto ottemperato agli impegni medesimi.
Il contributo di cui all' articolo 4, quarto comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 deve intendersi inseparabilmente riferito a tutti gli interventi riparatori eseguiti in base al verbale di accertamento a prescindere dall' ammontare dei danni accertati sull' abitazione o sui rustici anche se non facenti corpo unico con l' abitazione medesima.
Art. 3
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, il divieto di cumulo ivi previsto non opera nell' ipotesi di edifici danneggiati non occupati dal proprietario per i quali siano stati concessi i contributi previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e 27 agosto 1976, n. 46, assolvendo le condizioni prescritte.
Art. 4
 
I contratti di cui all' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come interpretato autenticamente dall' articolo 14 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, devono intendersi validamente stipulati anche quando la trattativa privata sia stata esperita in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme di contabilità pubblica.
Art. 5
 
Le spese per gli interventi di cui all' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come interpretato autenticamente dall' articolo 14 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, comunque effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge ed autorizzati a suo tempo dalla Regione o dalle Amministrazioni comunali anche verbalmente, date le straordinarie ed inderogabili esigenze che ne hanno determinato l' urgenza, si intendono regolarmente liquidate anche in difetto della documentazione prevista da pregresse e vigenti disposizioni legislative sia pure di carattere eccezionale.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 58, primo comma, L. R. 53/1984
Art. 8
Qualora all' esecuzione delle opere di riparazione e di ristrutturazione previste dall' articolo 5 lettere a), b) e c) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni provveda la Segreteria generale straordinaria l' approvazione del progetto ai sensi dell' articolo 17 della predetta legge e, nell' ipotesi di progetto già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, l' esecuzione delle relative opere, sono subordinate al versamento da parte dell' interessato nel Fondo di solidarietà della maggior somma che dovesse risultare da un costo di progetto che non trovi totale copertura finanziaria con i soli contributi in conto capitale.
L' approvazione e l' esecuzione di cui al comma precedente sono, altresì, subordinati al rilascio da parte dell' interessato di formale impegno a versare nel Fondo di solidarietà, su richiesta del Segretario generale straordinario, un importo pari alla differenza fra la somma precedentemente versata ed il costo finale effettivo delle opere che in sede di progetto non hanno trovato la totale copertura finanziaria con i contributi in conto capitale.
Nell' ipotesi di cui al presente articolo trovano applicazione tutte le altre disposizioni riguardanti l' esecuzione delle opere di ricostruzione e di riparazione a cura della Segreteria generale straordinaria.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 53/1984
Art. 10
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 14, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate a carico dell' Amministrazione regionale anche le spese per la riparazione dei danni e per le opere comuni di cui all' articolo 5, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977 eseguite o da eseguire, su immobili, ricompresi negli ambiti di intervento edilizio unitario pubblico di cui all' articolo 11 della predetta legge, per i quali non sia stato chiesto alcun intervento riparatorio a cura dei proprietari.
Art. 13
 
All' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Anche in pendenza dell' approvazione di cui al precedente comma e con effetto dall' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa del sisma equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dalla predetta legge.

Art. 14
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall' articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per riparare e rendere abitabili gli edifici destinati ad uso civile o ad uso misto che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 1976 anche quando i danni medesimi non siano stati rilevati dagli appositi gruppi di rilevamento, ma siano stati regolarmente denunciati dagli interessati al Comune entro il 31 dicembre 1976. L' intervento contributivo regionale dovrà essere contenuto entro i limiti dell' importo risultante dal progetto delle opere di riparazione redatto secondo i criteri generali previsti dall' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 ed approvato nei modi previsti dall' articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da presentarsi entro e non oltre sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, L. R. 55/1986
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, L. R. 48/1991
Art. 15
 
In via di interpretazione autentica gli adempimenti tecnici previsti dall' articolo 36 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, comprendono i collaudi dei lavori anche in corso d' opera, le spese dei quali sono determinate sulla base delle competenze regolate dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.
Art. 16
 
In caso di decesso del proprietario di un immobile danneggiato dagli eventi sismici, avvenuto prima della scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, la domanda per ottenere i contributi della medesima legge potrà essere presentata entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, da uno degli eredi il quale agisce anche per conto degli altri esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei coeredi. Le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti dianzi indicati sono fatte valide ai fini della concessione dei medesimi contributi.
Sono fatti salvi tutti i provvedimenti eventualmente adottati dai Sindaci, ai sensi della predetta legge regionale n. 30 del 1977, sulla base di domande presentate dagli interessati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 169, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 19
I benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si applicano anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del sisma, da almeno due anni nei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio danneggiato dal terremoto, per il quale non sia stato concesso un beneficio di importo superiore a lire sei milioni, purché gli stessi ed i componenti del loro nucleo familiare non siano proprietari di altro alloggio.
I contributi eventualmente erogati per un importo inferiore o uguale al limite di cui al primo comma sono posti in detrazione dal contributo riconosciuto a favore dell' acquirente dell' alloggio danneggiato.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, primo comma, L. R. 53/1984
2 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 55, primo comma, L. R. 55/1986
3 Parole sostituite al primo comma da art. 55, primo comma, L. R. 55/1986
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, primo comma, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 55/1986
6 Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 26/1988
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 26/1988
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, comma 1, L. R. 50/1990
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, L. R. 37/1993
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 40/1996
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 40/1996
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 40/1996
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 63, L. R. 40/1996
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 53, L. R. 13/1998
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 17, L. R. 13/2002
CAPO II
Art. 20
 
I contratti a termine previsti dall' articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere prorogati, previo nullaosta della Regione, fino al 31 dicembre 1982 e, nell' ipotesi in cui siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati, con le stesse modalità, fino alla predetta data del 31 dicembre 1982.
Art. 21
 
Sono fatti salvi i piani particolareggiati adottati dai Comuni, ai sensi e con le procedure della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 anche dopo il termine previsto dall' articolo 8, secondo comma, n. 3), della medesima legge ma anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 22
 
Fra gli interventi di cui alla lettera f) dell' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, sono comprese anche le opere che non siano di competenza comunale, quando la loro esecuzione sia stata considerata assolutamente necessaria ed urgente dal Comune interessato al fine di riattare o ricostruire l' edificio danneggiato o distrutto per riadibirlo all' uso originale e purché i relativi lavori siano in corso ovvero già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 23
 
In via di interpretazione autentica la devoluzione dei finanziamenti previsti dall' articolo 21, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni, non ha riguardo agli interventi di cui alla lettera f) del programma considerato dall' articolo 20 della stessa legge regionale.
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 170, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 27
 
All' articolo 43, quinto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola << interamente >> è sostituita, dalle parole << anche parzialmente >>.
Art. 29
 
Al penultimo comma dell' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, aggiunto dall' articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, dopo le parole << l' immobile stesso >> sono aggiunte le seguenti: << ovvero occupavano altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento >>
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 3, L. R. 37/1993
Art. 31
 
All' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte dopo le parole << presente legge >> le parole << ovvero entro sei mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, quando sia spirato il termine quinquennale ivi previsto >>.
Art. 32
 
Le domande di concessione dei benefici previsti dal secondo comma dell' articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 33
La proprietà posta come condizione ostativa alla concessione dei contributi previsti dagli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi riferita anche alla comproprietà e non deve sussistere dalla data di presentazione della domanda di contributo fino alla data del decreto di concessione del contributo medesimo.
Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 26/1988
2 Terzo comma abrogato da art. 46, comma 2, L. R. 26/1988
3 Derogata la disciplina del primo comma da art. 60, comma 1, L. R. 26/1988
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 50/1990
5 Derogata la disciplina del primo comma da art. 17, comma 3, L. R. 50/1990
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 48/1991
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 37/1993
8 Primo comma interpretato da art. 38, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 34
 
All' articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo:
<< In quest' ultima ipotesi non trova applicazione il termine di decadenza di cui all' articolo 53 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 >>.

Art. 35
 
Le istanze presentate ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dai soggetti che, alla data del 6 maggio 1976, esercitavano attività agricole sono valide anche ai fini della concessione dei benefici previsti dall' articolo 57 della medesima legge purché i vani da ricostruire o già ricostruiti in edificio ad uso misto, abbiano od ottengano la precisa destinazione d' uso richiesta e purché gli interessati si impegnino a riattivare l' attività precedentemente esercitata.
Art. 36
 
Al secondo comma dell' articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole << purché legati da vincolo di parentela o di affinità >> sono aggiunte le parole << o di coniugio >>.
Art. 39
 
Fra le opere e gli impianti di cui al primo comma, n. 3) dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, devono intendersi comprese anche le opere di pubblica utilità, già ammesse ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, per le quali siano state presentate le relative domande nei termini posti dall' articolo 48 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché gli edifici appartenenti al patrimonio degli enti locali, anche se già ammessi ai benefici di altre leggi regionali o nazionali.
Art. 40
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti all' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche a favore di immobili destinati a soddisfare finalità sociali di carattere ricreativo o culturale.
La concessione dei relativi benefici è subordinata alla stipulazione della convenzione menzionata al predetto articolo 75, ultimo comma.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, primo comma, L. R. 53/1984
2 Articolo interpretato da art. 58, primo comma, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 81, primo comma, L. R. 55/1986
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 47, L. R. 26/1988
5 Articolo interpretato da art. 48, comma 1, L. R. 26/1988
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, L. R. 50/1990
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 109, L. R. 50/1990
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 155, comma 1, L. R. 50/1990
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 159, comma 1, L. R. 50/1990
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 1, L. R. 48/1991
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, L. R. 48/1991
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, L. R. 48/1991
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 48/1991
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, L. R. 37/1993
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, L. R. 37/1993
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, L. R. 9/1994
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 26, L. R. 13/1998
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 34, L. R. 15/2014
Art. 41
 
Nell' articolo 76, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole << di competenza >>, e prima delle parole << dei Comuni >>, sono introdotte le parole << delle Province di Udine e Pordenone >>.
CAPO III
 Modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica di
altre leggi regionali di intervento nelle zone colpite
dagli eventi tellurici del 1976
Art. 43
 
A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui all' articolo 10 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre a favore dei legali rappresentanti degli Enti interessati aperture di credito, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 44
 
All' articolo 37, primo comma, della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole << presente legge >> sono aggiunte le seguenti: << o che si impegnino al rientro stabile entro cinque anni dalla medesima data >>.
Art. 45
 
L' articolo 58 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è sostituito dal seguente:
<< Art. 58
 
I contributi in conto capitale spettanti ai soggetti di cui ai Capi I e II della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere concessi nella misura ridotta del 65% agli interessati, per destinarli, anche in sanatoria, al completamento di case in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia, purché site nell' ambito dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. >>.

Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 48
I soggetti interessati ai benefici previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali non abbiano per qualsiasi motivo presentato la relativa domanda entro il termine ivi previsto, sono autorizzati ad inoltrare detta domanda, entro il trentesimo giorno dall' entrata in vigore della presente legge, sempreché a tale data i relativi lavori siano già stati iniziati o completati sulla base di licenza o concessione a edificare regolarmente rilasciata e non abbiano usufruito dei benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Il finanziamento e l' erogazione dei fondi sono subordinati all' accertamento da parte del Sindaco che le opere eseguite siano conformi a quelle autorizzate, nonché alle norme di legge vigenti nel settore.
Le domande per ottenere i benefici previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, già presentate al momento dell' entrata in vigore della presente legge sono fatte salve a tutti gli effetti.
Sono del pari fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti eventualmente già accordati nell' ipotesi di cui al primo comma del presente articolo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 63/1983
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 8, L. R. 50/1990
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 37/1993
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 49
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 52, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la possibilità di riunirsi in cooperativa per la ricostruzione, da parte dei soggetti interessati, delle proprie abitazioni non è subordinata alla domanda e conseguenti termini comunque stabiliti per ottenere i relativi contributi.
Art. 50
 
L' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< Art. 55
 
I benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi, ai medesimi soggetti, nelle medesime misure e alle medesime condizioni, su domanda da presentarsi al Comune in cui si ha diritto a ricostruire o costruire l' alloggio, per l' acquisto di un alloggio anche da realizzare, purché sito nello stesso Comune e purché rispondente alla normativa antisismica.

Art. 51
 
Le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dall' articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, possono essere presentate per il futuro, congiuntamente al progetto di riparazione o di ricostruzione dell' edificio, e, per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni da tale ultima data.
Art. 53
 
All' articolo 18, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, dopo le parole << finalizzate alla ricostruzione >> sono aggiunte le parole << e/o alla ristrutturazione >>.
Art. 54
 
In via di interpretazione autentica del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, aggiunto con l' articolo unico della legge regionale 18 agosto 1980, n. 39, si intende che la Giunta regionale potrà autorizzare, ove ricorra la necessità, anche il completamento di edifici scolastici ovunque esistenti nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, pur se realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, ed inoltre il completamento di opere necessarie attinenti alla funzionalità degli edifici stessi, ancorché preesistenti a questi ultimi.
Art. 55
 
In via di interpretazione autentica del terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, inserito con l' articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 61, per difetti di costruzione si intendono anche i casi di inidoneità in relazione a particolari condizioni climatiche ovvero alla funzionalità ed alla economicità di esercizio.
Le disposizioni di cui al medesimo terzo comma si applicano anche nel caso di edifici scolastici ottenuti per donazione dai Comuni a seguito del sisma del 1976.
CAPO IV
 Norme finali
Art. 56
I termini per la ripetizione delle domande previste dal quarto comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni e dall' articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono stabiliti in mesi sei, decorrenti rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli eventi già verificatisi e, dalla data del decesso del richiedente, per gli eventi futuri.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 74, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 57
I benefici previsti dagli articoli 30 e 68 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estesi, in forma di contributi integrativi, anche a quei soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fosse già stato emanato il formale provvedimento di concessione dei contributi ivi considerati.
La domanda di concessione dei contributi integrativi dovrà essere presentata dagli aventi titolo entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, secondo comma, L. R. 55/1986
Art. 59
 
Le dichiarazioni scritte, rese nei modi e nelle forme previste dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risultino le qualità e i requisiti per poter beneficiare dei contributi di cui alle vigenti disposizioni sulle riparazioni e sulla ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti dal terremoto, esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all' uopo delegati che dispongano il pagamento dei relativi contributi agli interessati.
Art. 60
 
Avuto riguardo a quanto disposto con l' ultimo comma dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, limitatamente alle opere di riparazione o di ricostruzione conseguenti ai sismi del 1976 ed ammesse a finanziamento regionale, nei Comuni delimitati con DPGR 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e sue successive modificazioni ed integrazioni, i lavori, qualora ricorrano motivi di urgenza e necessità, potranno essere affidati anche ad imprese non iscritte all' Albo nazionale dei costruttori, sempre che dette imprese risultino regolarmente iscritte alle rispettive Camere di commercio da almeno dodici mesi all' atto della partecipazione alla gara di appalto.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai Consorzi costituiti tra imprese artigiane iscritti nella speciale sezione dell' Albo delle imprese artigiane, senza il limite relativo al periodo di iscrizione.
Quanto previsto dal presente articolo ha validità anche per gli interventi attuati prima dell' entrata in vigore della presente legge purché inerenti le summenzionate opere.