Legge regionale 10 novembre 1981 , n. 75 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti a favore della cooperazione.

CAPO I

Contributi sugli interessi dei mutui contrattida Enti e Società cooperativeper programmi di sviluppo

Art. 1

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per un periodo non superiore a 15 anni, sui mutui che le società ed enti cooperativi e loro consorzi iscritti nel registro regionale delle cooperative - che siano riconosciuti di particolare importanza per la consistenza delle attività e per i programmi di sviluppo, l' ampiezza territoriale in cui operano - contrarranno a integrazione del capitale d' esercizio per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio ovvero per l' ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l' aumento della produzione, il miglioramento della fase della commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi, il finanziamento delle scorte.

Il limite del contributo di cui al comma precedente è fissato fino ad un massimo costante annuo del 9% dell' importo del mutuo.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell' Assessore al turismo ed al commercio e di concerto con quelli alle finanze ed al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito ed Enti, apposite convenzioni per fissare le modalità e le forme da seguire per la richiesta e l' erogazione del contributo regionale.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 27, secondo comma, L. R. 30/1984

Art. 4

Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzato nell' esercizio finanziario 1981 un limite di impegno di lire 180 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 180 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1995.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8629 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle Società ed Enti cooperativi e loro Consorzi iscritti nel registro regionale delle cooperative, sui mutui contratti a integrazione del capitale d' esercizio per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio, ovvero per l' ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l' aumento della produzione, il miglioramento della fase della commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi, il finanziamento delle scorte >> e con lo stanziamento complessivo di lire 540 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 180 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981. Al predetto onere di lire 540 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1995, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 5

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal precedente articolo 3 fanno carico al capitolo 6851 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

CAPO II

Rifinanziamento, con integrazioni e modifiche, dellalegge regionale 12 agosto 1972, n. 40, concernenteprovvidenze a favore delle imprese del settore dellacooperazione di consumo, di produzione e di lavoro.

Art. 6

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, così come modificata dagli articoli seguenti, è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1981 al 1983 la spesa complessiva di lire 930 milioni, di cui lire 680 milioni per l' esercizio 1981.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 9

( ABROGATO )

(2)

Note:

Primo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 84/1981

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO III

Contributi a favore dei fondi rischi dei Consorzi di garanziafidi tra le piccole imprese commerciali e delConsorzio regionale di garanzia fidi tra le cooperativedi consumo, produzione e lavoro e loro consorzi.

Art. 10

Al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve e medio termine delle piccole imprese commerciali e delle cooperative di consumo, di produzione e lavoro, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi di cui all' art. 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

Art. 11

Per le finalità previste dal precedente articolo 10 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 550 milioni per l' esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8628 con la denominazione: << Contributo a favore dei fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali, nonché del Consorzio regionale di garanzia fidi fra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 550 milioni per l' esercizio 1981, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione, e precisamente:

- per lire 300 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 56 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;

- per le restanti lire 500 milioni, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1981, dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 73 - del precitato elenco n. 5.

CAPO IV

Sovvenzione Straordinaria alle Associazioniregionali di cooperative

Art. 12

Per far fronte agli oneri relativi all' opera di ricostruzione nelle zone sconvolte dai noti eventi tellurici, che vede protagonista non secondario il movimento cooperativo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria alle organizzazioni regionali istituite fra le Associazioni di cooperative di cui all' articolo 20 della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4.

Art. 13

Per le finalità previste dal precedente articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l' esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 3516 con la denominazione: << Sovvenzione straordinaria alle organizzazioni regionali istituite fra le Associazioni di cooperative di cui all' articolo 20 della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4 >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l' esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 30 milioni si fa fronte con lo storno di pari importo del capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.

CAPO V

Contributo annuo a favore delle Cooperative Operaiedi Trieste, Istria e Friuli

Art. 14

Per favorirne l' adeguamento alle disposizioni sulle società cooperative disposto con la legge regionale 28 gennaio 1980, n. 7, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo di lire 200 milioni per dieci anni alle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli per l' ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l' aumento della produzione, il miglioramento della fase di commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi ed il finanziamento delle scorte, nonché per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio.

Art. 15

La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata all' Assessorato del turismo e del commercio entro il 31 marzo di ogni anno insieme al programma ed al preventivo di spesa relativo alle iniziative ammissibili a contributo.

L' Assessore al turismo ed al commercio, riconosciuta la conformità del programma e del preventivo di spesa alle finalità di cui al precedente articolo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone la concessione di tutto, o di parte, del contributo.

Art. 16

Le Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli sono tenute a presentare, entro il 31 dicembre dell' esercizio finanziario successivo a quello nel quale il contributo annuale è stato concesso, la documentazione delle spese effettivamente sostenute con lo stesso.

La mancata presentazione della documentazione prescritta, o l' irregolarità della stessa, potrà comportare la revoca da parte dell' Amministrazione regionale del contributo.

Art. 17

Per le finalità previste dal precedente articolo 14 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8632 con la denominazione: << Contributo a favore delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli per l' ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l' aumento della produzione, il miglioramento della fase di commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi ed il finanziamento delle scorte, nonché per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio >> e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1981, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6901 del precitato stato di previsione.

L' onere di lire 200 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1990 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 18

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.