Al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve e medio termine delle piccole imprese commerciali e delle cooperative di consumo, di produzione e lavoro, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all'
articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi di cui all'
art. 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.