Legge regionale 03 ottobre 1981 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica e di rifinanziamento di alcune leggi a favore del settore primario.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Partizione di cui fa parte l'art. 5, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO I

Norme di integrazione e di rifinanziamento di leggi neisettori dell' irrigazione e del riordino fondiario

Art. 1

(1)

Per la realizzazione di opere pubbliche di accumulo e di provincia di acque destinate, oltre che all' irrigazione, ad uso plurimo e da eseguire a totale carico della Regione, con le procedure e le modalità previste dal RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l' esercizio 1981.

L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, contestualmente ai provvedimenti di concessione delle opere per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, fino al 90% della spesa ammissibile.

Per gli oneri previsti dal precedente primo comma, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario, per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7167 con la denominazione: << Spese per la realizzazione, a totale carico della Regione, di opere pubbliche di accumulo e di provincia di acque destinate, oltre che all' irrigazione, ad uso plurimo >> e con lo stanziamento di lire 6 miliardi per l' esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 6 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 15 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, primo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.

Art. 2

Per la realizzazione nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, degli interventi previsti alle lettere a) e b) dell' articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l' esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7352 con la denominazione: << Finanziamenti a favore degli interventi, da effettuarsi nelle zone terremotate, previsti dall' articolo 1, lettere a) e b) della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dell' articolo 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 8 miliardi per l' esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 8 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 43 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 3

Per gli interventi previsti dall' articolo 1, primo comma della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 1.450 milioni di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1981.

La predetta spesa di lire 1.450 milioni fa carico al capitolo 7130 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.450 milioni per il piano, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 1.450 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 44 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 4

Per l' esecuzione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione, nonché per la sistemazione dei corsi d' acqua da realizzare ai sensi dell' articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni e dell' articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 2.050 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1981.

La predetta spesa di lire 2.050 milioni fa carico al capitolo 7132 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.050 milioni per il piano, di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 2.050 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 44 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

CAPO II

Norme di integrazione e rifinanziamento di leggiriguardanti mutui e prestiti agevolati

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 9

( ABROGATO )

(7)

Note:

Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 31/1982

Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 1, secondo comma, L. R. 31/1982

Secondo comma abrogato da art. 46, comma 1, L. R. 1/2000

Quarto comma abrogato da art. 46, comma 1, L. R. 1/2000

Quinto comma abrogato da art. 46, comma 1, L. R. 1/2000

Sesto comma abrogato da art. 46, comma 1, L. R. 1/2000

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 11

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO III

Produzione per agevolare il ricorso al credito agrario diconduzione da parte di aziende e cooperative agricole

Art. 12

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 13

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 14

( ABROGATO )

(3)(4)

Note:

Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 13, primo comma, L. R. 9/1983

Quarto comma sostituito da art. 13, secondo comma, L. R. 9/1983

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 15

( ABROGATO )

(5)(6)

Note:

Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 5, primo comma, L. R. 9/1983

Aggiunto dopo l'ottavo comma un comma da art. 6, primo comma, L. R. 9/1983

Nono comma sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 10/1987

Decimo comma abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 10/1987

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 16

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 17

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 18

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 19

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.