Art. 2
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7352 con la denominazione: << Finanziamenti a favore degli interventi, da effettuarsi nelle zone terremotate, previsti dall' articolo 1, lettere a) e b) della
legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dell' articolo 1, secondo e terzo comma, della
legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 8 miliardi per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 8 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 43 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).