Art. 9 bis
1. Le Aziende per i servizi sanitari possono concedere alle farmacie eventuali deroghe, sulla base di giustificate e motivate esigenze locali, all'orario di apertura al pubblico, alla chiusura infrasettimanale e festiva, ai turni di servizio di guardia farmaceutica diurni e notturni.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio, su proposta delle Associazioni provinciali dei titolari di farmacia, sentita la Commissione dei cui all'
articolo 39 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, e i Sindaci dei Comuni interessati.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 17, L. R. 13/2000