Art. 9
Chiusura annuale delle farmacie
Le farmacie devono osservare una chiusura annuale per un periodo che va da due a quattro settimane, da fruire anche in più soluzioni settimanali
2. Le farmacie rurali o uniche nel Comune possono, anche su richiesta del Comune medesimo e per comprovate esigenze locali, ridurre la chiusura annuale obbligatoria a una settimana ovvero essere esonerate dall'obbligo di chiusura annuale.
Il dispensario farmaceutico rimane chiuso nel periodo di chiusura annuale della rispettiva farmacia
Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli Ordini Provinciali dei Farmacisti, su proposta delle Associazioni sindacali dei titolari di Farmacia, trasmetteranno ai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali i progetti di piano di ferie annuali delle farmacie.
Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione, i piani si riterranno tacitamente approvati.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 20, comma 1, L. R. 32/1997
2 Primo comma sostituito da art. 20, comma 2, L. R. 32/1997
3 Secondo comma sostituito da art. 20, comma 3, L. R. 32/1997
4 Terzo comma sostituito da art. 20, comma 4, L. R. 32/1997
5 Parole sostituite al primo comma da art. 8, comma 5, L. R. 12/2003
6 Secondo comma sostituito da art. 8, comma 5, L. R. 12/2003