Art. 5
Farmacie di turno
Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di turno il cui numero è stabilito in modo che vi siano almeno una farmacia in servizio ogni 30.000 abitanti o frazioni.
Nelle zone a popolazione particolarmente sparsa tale rapporto è ridotto fino al limite di una farmacia ogni 10.000 abitanti ovvero ogni cinque Comuni.
Nelle zone a popolazione concentrata il rapporto può essere elevato fino al limite di una farmacia di turno ogni 100.000 abitanti.
Nell' ambito territoriale di ogni Unità sanitaria locale, qualunque ne sia la dimensione demografica, deve sempre essere garantito il servizio farmaceutico con almeno una farmacia di turno.
I dispensari farmaceutici non partecipano ai turni di servizio; ad essi partecipano, invece, le farmacie succursali nel periodo di apertura.
I servizi di turno non danno luogo a compensazione mediante riduzione delle ore settimanali previste per il servizio ordinario.