Legge regionale 02 settembre 1981, n. 59 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni sul servizio farmaceutico.
Art. 4 bis
1. Fermo restando che la sostituzione in farmacia è disciplinata dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come sostituito dall'articolo 11 della legge 362/1991, è consentita altresì la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, gestore provvisorio o del direttore di farmacia, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia, per i seguenti motivi:
a) di salute;
b) di studio;
c) di partecipazione a congressi, attività di formazione e aggiornamento nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM);
d) di incarichi di categoria.

2. L'assenza per i motivi di cui al comma 1, oltre i tre giorni consecutivi, va comunicata all'Azienda per i servizi sanitari.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 4, L. R. 20/2004