Legge regionale 31 agosto 1981 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 151 bis aggiunto da art. 16, primo comma, L. R. 81/1982

Articolo 158 bis aggiunto da art. 19, primo comma, L. R. 81/1982

Articolo 158 ter aggiunto da art. 19, primo comma, L. R. 81/1982

Integrata la disciplina della legge da art. 22, primo comma, L. R. 81/1982

Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 10 da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 28 da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 39 da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Tabella A sostituita da art. 2, secondo comma, L. R. 49/1984

Tabella C sostituita da art. 7, quarto comma, L. R. 49/1984

10  Tabella B sostituita da art. 7, quarto comma, L. R. 49/1984

11  Tabella B sostituita da art. 6, comma 1, L. R. 33/1987

12  Articolo 113 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 44/1988

13  Articolo 28 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 13/1990

14  Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 3, L. R. 46/1990

15  Tabella D sostituita da art. 24, comma 1, L. R. 8/1991

16  Tabella A sostituita da art. 25, comma 1, L. R. 8/1991

17  Tabella B sostituita da art. 26, comma 1, L. R. 8/1991

18  Derogata la disciplina della legge da art. 2, comma 1, L. R. 17/1992

19  Quando le disposizioni della presente legge prevedono l'"accordo", l'"intesa", il "confronto" o altre forme di consultazione fra l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali, tali fattispecie si intendono sostituite con l'"informazione" alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall'articolo 5 della L.R. 18/96.

20  Partizione di cui fa parte l'art. 28, abrogata da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

21  Partizione di cui fa parte l'art. 76, abrogata da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996

22  Partizione di cui fa parte l'art. 98, abrogata da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996

23  Quando le disposizioni della presente legge menzionano la Commissione paritetica, la menzione si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale, come previsto dall' articolo 60 della L.R. 18/96.

24  Partizione di cui fa parte l'art. 168, abrogata da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996

25  Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 89 da art. 80, comma 1, L. R. 18/1996

26  Quando le disposizioni della presente legge menzionano il congedo ordinario, il congedo straordinario retribuito, il congedo straordinario non retribuito ed il congedo per malattia la menzione si intende riferita rispettivamente alle ferie, al permesso retribuito, al permesso non retribuito ed all' assenza per malattia, come previsto dall' articolo 86 della L.R. 18/96.

27  Articolo 54 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.

28  Integrata la disciplina della legge da art. 12, L. R. 20/1996

29  Integrata la disciplina della legge da art. 38, comma 1, L. R. 24/1996

30  Integrata la disciplina della legge da art. 38, comma 3, L. R. 24/1996

31  Derogata la disciplina della legge da art. 30, comma 4, L. R. 42/1996

32  Integrata la disciplina della legge da art. 9, comma 1, L. R. 31/1997

33  Partizione di cui fa parte l'art. 116, abrogata da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

34  Articolo 145 bis aggiunto da art. 10, comma 38, lettera a), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.

35  Capo II del Titolo II abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

36  Capo III del Titolo II abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

37  Capo II del Titolo III abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

PARTE I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale sono regolati dalle norme contenute nella presente legge; per quanto non previsto ed in quanto compatibile con essa si fa riferimento alla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 3

(2)

Le norme della presente legge si applicano al personale della Regione e degli Enti regionali.

Note:

Parole sostituite al quarto comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, primo comma, L. R. 32/1985

Sesto comma sostituito da art. 248, comma 1, L. R. 7/1988

Parole soppresse al quarto comma da art. 1, comma 1, L. R. 44/1988

Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 2, comma 1, L. R. 44/1988

Sesto comma abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 8/2000

Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Comma 2 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

10  Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

11  Comma 5 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 5

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al quinto comma da art. 38, comma 1, L. R. 31/1997

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 6

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole sostituite al sesto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 11/2023

Art. 7

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 59/1983

Articolo abrogato da art. 253, comma 1, L. R. 7/1988

Art. 8

(2)

I criteri e le modalità per l'affidamento, per la revoca e per il rinnovo dell'incarico di coordinatore delle strutture stabili di livello inferiore al servizio nonché le specifiche competenze e responsabilità, ivi compresi i casi di delega di funzioni, e i casi di sostituzione saranno disciplinati con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi previa informativa con le rappresentanze sindacali.

(7)(8)

Al coordinatore delle strutture stabili di livello inferiore al servizio, spetta l'indennità prevista dal secondo comma dell'articolo 9.

(1)(9)

Note:

Parole soppresse al quinto comma da art. 1, primo comma, L. R. 81/1982

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 253, comma 2, L. R. 7/1988

Primo comma abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Secondo comma abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Quarto comma abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Sesto comma abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Parole sostituite al terzo comma da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Parole aggiunte al terzo comma da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Parole sostituite al quinto comma da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 9

Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati individualmente ai dipendenti in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.

Ai coordinatori di cui agli articoli 6, 7 e 8 spetta una indennità di coordinamento, non pensionabile e non cumulabile con le indennità di cui agli articoli 21 e 25 della presente legge nella misura mensile stabilita dalla tabella A, proporzionalmente al periodo di durata dell' incarico e limitatamente ai periodi di effettivo servizio prestato.

(1)

Note:

Parole aggiunte al secondo comma da art. 2, primo comma, L. R. 49/1984

PARTE II

RUOLO E QUALIFICHE DEL PERSONALE REGIONALE

TITOLO I

RUOLO E DECLARATORIA DELLE QUALIFICHE

Art. 10

(3)(6)

1. Il personale del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali è assegnato a un ruolo unico regionale.

2.

( ABROGATO )

(4)

3.

( ABROGATO )

(5)

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983

Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 20/2002

Comma 2 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 10 da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Art. 11

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Articolo sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 20/2002

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 12

( ABROGATO )

(3)(4)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Articolo sostituito da art. 7, comma 3, L. R. 20/2002

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 13

( ABROGATO )

(4)(5)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole aggiunte al secondo comma da art. 24, comma 1, L. R. 17/1992

Articolo sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 20/2002

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 14

( ABROGATO )

(4)(5)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole aggiunte al primo comma da art. 25, comma 1, L. R. 17/1992

Articolo sostituito da art. 7, comma 5, L. R. 20/2002

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 15

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Articolo abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 20/2002

Art. 16

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Articolo abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 20/2002

Art. 17

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Articolo abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 20/2002

Art. 18

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite all'ottavo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Articolo abrogato da art. 45, comma 2, L. R. 18/1996

Art. 19

Il personale regionale può partecipare a gruppi di lavoro, comitati e collegi nell' interesse della Regione e degli Enti regionali.

Art. 20

( ABROGATO )

(7)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole aggiunte al primo comma da art. 250, comma 1, L. R. 7/1988

Parole aggiunte al primo comma da art. 35, comma 1, L. R. 39/1993

Terzo comma abrogato da art. 35, comma 2, L. R. 39/1993

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 21

( ABROGATO )

(1)(20)(28)(35)

Note:

Gli effetti del quarto e quinto comma del presente articolo decorrono dall' 1 gennaio 1981 ai sensi dell' articolo 1, L.R. 54/81.

Quarto comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 81/1982

Quinto comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 81/1982

Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 3, primo comma, L. R. 81/1982

Parole aggiunte al sesto comma da art. 4, primo comma, L. R. 81/1982

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite all'ottavo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al quarto comma da art. 3, primo comma, L. R. 49/1984

Parole sostituite al sesto comma da art. 3, primo comma, L. R. 49/1984

10  Quarto comma abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 33/1987

11  Parole soppresse al quinto comma da art. 2, comma 1, L. R. 33/1987

12  Parole sostituite al sesto comma da art. 2, comma 1, L. R. 33/1987

13  Quarto comma abrogato da art. 250, comma 2, L. R. 7/1988

14  Parole aggiunte al quinto comma da art. 250, comma 3, L. R. 7/1988

15  Parole soppresse al quinto comma da art. 250, comma 3, L. R. 7/1988

16  Integrata la disciplina del quinto comma da art. 251, comma 1, L. R. 7/1988

17  Parole sostituite al sesto comma da art. 3, comma 1, L. R. 44/1988

18  Integrata la disciplina del quinto comma da art. 14, comma 1, L. R. 60/1988

19  Comma 4 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° luglio 1990.

20  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto dal 1° luglio 1990.

21  Parole soppresse al sesto comma da art. 36, comma 1, L. R. 39/1993

22  Primo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996

23  Secondo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996

24  Terzo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996

25  Parole sostituite al quinto comma da art. 50, comma 2, L. R. 18/1996

26  Sesto comma sostituito da art. 50, comma 3, L. R. 18/1996

27  Settimo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996

28  Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 3, L. R. 18/1996

29  Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, comma 3, L. R. 19/1996

30  Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, comma 3, L. R. 29/1997

31  Ai sensi dell' articolo 12, comma 2, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 "Area di contrattazione della dirigenza," autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 20 marzo 1998, dal 1° aprile 1996 e' disapplicato il primo comma.

32  Terzo comma sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 1/2000

33  Abrogato il terzo comma, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.

34  A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al terzo comma cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

35  Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 22

( ABROGATO )

(3)(5)(8)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 26/1985

Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 44/1988

Articolo interpretato da art. 6, comma 1, L. R. 44/1988

Primo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996

Secondo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 35/1996

Art. 23

( ABROGATO )

(3)(4)(6)(7)(8)(11)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 26/1985

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 26/1985

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, comma 1, L. R. 44/1988

Articolo interpretato da art. 6, comma 1, L. R. 44/1988

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto dal 1° luglio 1990.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 17/1992

Primo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996

10  Secondo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996

11  Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 24

( ABROGATO )

(1)(2)(8)(9)(10)(11)(14)(15)(18)(19)(20)(21)(22)(26)(27)(33)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, primo comma, L. R. 28/1982

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 30/1982

Parole aggiunte al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 30/1982

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 3, L. R. 30/1982

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, primo comma, L. R. 50/1984

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, secondo comma, L. R. 50/1984

10  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, primo comma, L. R. 32/1985

11  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, secondo comma, L. R. 32/1985

12  Parole sostituite al quinto comma da art. 26, terzo comma, L. R. 32/1985

13  Parole sostituite al quinto comma da art. 23, terzo comma, L. R. 64/1986

14  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 249, comma 1, L. R. 7/1988

15  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 249, comma 2, L. R. 7/1988

16  Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 13/1990

17  Parole sostituite al terzo comma da art. 2, comma 2, L. R. 13/1990

18  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 31/1990

19  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 6, L. R. 31/1990

20  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 46/1990

21  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 5/1993 con effetto, ex articolo 5 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

22  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 39/1993

23  Parole aggiunte al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 39/1993

24  Parole sostituite al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 2/1995

25  Parole sostituite al primo comma da art. 50, comma 4, L. R. 18/1996

26  La menzione di dirigente di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima L.R. 18/96.

27  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, comma 2, L. R. 31/1997

28  Ai sensi dell' articolo 12, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 "Area di contrattazione della dirigenza", autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 20 marzo 1998, dalla data della medesima stipula sono disapplicate parole al quinto comma.

29  Quarto comma abrogato da art. 4, comma 2, L. R. 1/2000

30  Quinto comma abrogato da art. 4, comma 2, L. R. 1/2000

31  Parole soppresse al primo comma da art. 13, comma 2, L. R. 8/2000

32  Secondo comma abrogato da art. 13, comma 2, L. R. 8/2000

33  Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 25

( ABROGATO )

(1)(10)(17)(25)

Note:

Gli effetti del quarto comma del presente articolo decorrono dall' 1 gennaio 1981 ai sensi dell' articolo 1, L.R. 54/81.

Integrata la disciplina del comma 4 da art. 5, comma 6, L. R. 30/1982

Quarto comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 81/1982

Parole aggiunte al quinto comma da art. 4, primo comma, L. R. 81/1982

Parole sostituite al quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 12/1983

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole aggiunte al quarto comma da art. 252, comma 1, L. R. 7/1988

Parole soppresse al quarto comma da art. 252, comma 1, L. R. 7/1988

Parole sostituite al comma 4 da art. 29, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° luglio 1990.

10  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto dal 1° luglio 1990.

11  Parole sostituite al quarto comma da art. 2, comma 1, L. R. 2/1995

12  Primo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996

13  Secondo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996

14  Terzo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996

15  Parole sostituite al sesto comma da art. 50, comma 5, L. R. 18/1996

16  Settimo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996

17  Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 3, L. R. 18/1996

18  Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, comma 3, L. R. 19/1996

19  Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, comma 3, L. R. 29/1997

20  Ai sensi dell' articolo 12, comma 2, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 "Area di contrattazione della dirigenza," autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 20 marzo 1998, dal 1° aprile 1996 e' disapplicato il primo comma.

21  Parole sostituite al primo comma da art. 13, comma 3, L. R. 8/2000

22  Parole sostituite al quinto comma da art. 13, comma 3, L. R. 8/2000

23  Abrogato il terzo comma, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.

24  A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al terzo comma cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

25  Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 26

( ABROGATO )

(2)(3)(4)(7)

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 26/1985

Articolo interpretato da art. 6, comma 1, L. R. 44/1988

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto dal 1° luglio 1990.

Primo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996

Secondo comma abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 18/1996

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 27

(5)

Il personale del Corpo Forestale Regionale appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia assume la denominazione di guardia del Corpo Forestale Regionale; quello della qualifica di segretario-maresciallo assume la denominazione di maresciallo del Corpo Forestale Regionale; il personale del Corpo medesimo, appartenente alle qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente, assume la denominazione di ispettore del Corpo Forestale Regionale.

(1)

Il personale appartenente alle qualifiche di guardia e maresciallo con profilo professionale ittico assume la denominazione rispettivamente di guardia ittica e maresciallo ittico.

(2)

Al personale appartenente alle qualifiche di guardia, maresciallo ed ispettore del Corpo Forestale Regionale sono attribuiti i compiti spettanti al personale del Corpo Forestale dello Stato, salvo quanto diversamente disposto da leggi regionali.

(3)

La responsabilità del funzionamento delle stazioni forestali è affidata a marescialli o, in caso di temporanea assenza o impedimento, a guardie del Corpo Forestale Regionale.

5. Per lo svolgimento dei servizi di istituto, ai componenti il Corpo forestale regionale, nonché alle guardie ed ai marescialli ittici, in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento degli illeciti e dei reati previsti dalle leggi e dai decreti vigenti in materia forestale, di caccia, pesca, protezione della natura e ambiente, si intende attribuita la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

(4)(6)

Assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di coadiutore- guardia del Corpo forestale regionale.

Assume la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di:

a) dirigente ispettore forestale, funzionario ispettore forestale, consigliere ispettore forestale del Corpo forestale regionale;

b) consigliere forestale;

c) segretario - maresciallo del Corpo forestale regionale;

d) coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 20 anni.

(8)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Aggiunti dopo il quinto comma 3 commi da art. 13, comma 1, L. R. 13/1998

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 146, L. R. 4/2001

Quinto comma sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 10/2003

Ottavo comma abrogato da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

Parole sostituite alla lettera d) del settimo comma da art. 3, comma 19, L. R. 14/2023

TITOLO II

ACCESSO ALLE QUALIFICHE DEL RUOLO REGIONALE

CAPO I

CONCORSI PUBBLICI

Art. 28

( ABROGATO )

(6)(11)(14)

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Aggiunti dopo il primo comma 2 commi da art. 7, comma 1, L. R. 44/1988

Parole sostituite al secondo comma da art. 8, comma 1, L. R. 44/1988

Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 28 da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 9, comma 1, L. R. 44/1988

Parole sostituite al terzo comma da art. 10, comma 1, L. R. 44/1988

Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 11, comma 1, L. R. 44/1988

10  Parole sostituite al terzo comma da art. 2, comma 1, L. R. 13/1989

11  Partizione di cui fa parte l'art. 28, abrogata da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

12  Parole aggiunte al quarto comma da art. 2, comma 2, L. R. 13/1989

13  Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 3, comma 1, L. R. 13/1990

14  Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 28 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 13/1990

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 29

( ABROGATO )

(22)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al sesto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al settimo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite all'ottavo comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al nono comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole soppresse al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 28/1987

Parole soppresse al terzo comma da art. 1, comma 1, L. R. 28/1987

10  Derogata la disciplina del quattordicesimo comma da art. 2, comma 1, L. R. 31/1988

11  Parole sostituite al primo comma da art. 12, comma 1, L. R. 44/1988

12  Parole soppresse al primo comma da art. 13, comma 1, L. R. 44/1988

13  Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 14, comma 1, L. R. 44/1988

14  Secondo comma sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 44/1988

15  Parole sostituite al quarto comma da art. 16, comma 1, L. R. 44/1988

16  Parole sostituite al quinto comma da art. 16, comma 1, L. R. 44/1988

17  Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 17, comma 1, L. R. 44/1988

18  Parole sostituite al sesto comma da art. 18, comma 1, L. R. 44/1988

19  Parole sostituite al nono comma da art. 19, comma 1, L. R. 44/1988

20  Parole sostituite al quattordicesimo comma da art. 20, comma 1, L. R. 44/1988

21  Nono comma sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 8/1991

22  Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 30

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 31

( ABROGATO )

(2)

Note:

Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 49/1984

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 32

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, secondo comma, L. R. 26/1985

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 33

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

CAPO II

CONCORSI INTERNI

Art. 34

( ABROGATO )

(4)(5)(6)(7)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, decimo comma, L. R. 54/1983

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, undicesimo comma, L. R. 54/1983

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 22, comma 1, L. R. 44/1988

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 35

( ABROGATO )

(10)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al sesto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al settimo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Quinto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 28/1987

Sesto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 28/1987

Settimo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 28/1987

10  Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 36

( ABROGATO )

(3)(9)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, undicesimo comma, L. R. 54/1983

Primo comma sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 28/1987

Secondo comma abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 28/1987

Terzo comma abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 28/1987

Parole soppresse al quinto comma da art. 2, comma 2, L. R. 28/1987

Primo comma interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 13/1989

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 37

( ABROGATO )

(2)(4)

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 28/1987

Parole aggiunte al comma 8 da art. 4, comma 1, L. R. 13/1989

Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 38

( ABROGATO )

(16)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al sesto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Integrata la disciplina del quarto comma da art. 21, secondo comma, L. R. 54/1983

Quinto comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 49/1984

Sesto comma abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 49/1984

Derogata la disciplina del quinto comma da art. 23, comma 7, L. R. 33/1987

10  Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 23, comma 1, L. R. 44/1988

11  Primo comma abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

12  Secondo comma abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

13  Terzo comma abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

14  Quarto comma abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

15  Quinto comma abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

16  Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

CAPO III

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTEACCESSO ALLA QUALIFICA DI MARESCIALLO CON PROFILOPROFESSIONALE FORESTALE ED ITTICO

Art. 39

( ABROGATO )

(3)(10)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 39 da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 28/1987

Primo comma interpretato da art. 4, comma 2, L. R. 28/1987

Parole soppresse al quarto comma da art. 5, comma 1, L. R. 13/1989

Integrata la disciplina del quarto comma da art. 28, L. R. 13/1989

Derogata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 11/1990

10  Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 40

( ABROGATO )

(8)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al secondo comma da art. 6, comma 1, L. R. 13/1989

Parole sostituite al terzo comma da art. 6, comma 2, L. R. 13/1989

Parole sostituite al sesto comma da art. 6, comma 3, L. R. 13/1989

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 17/1992

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

TITOLO III

DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEI COMANDI

CAPO I

PERSONALE A CONTRATTO

Art. 41

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 42

(11)(12)(13)

Complessivamente otto posti nelle qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente e sette posti nella qualifica di segretario possono essere affidati, a contratto, ad iscritti all'ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.

(1)(2)(5)(6)(8)(10)(15)

Per lo stato giuridico ed il trattamento economico di detto personale si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria, facendo riferimento alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa.

(7)

Le nomine sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione paritetica.

(14)

Nell' atto deliberativo sono specificate le qualifiche e le funzioni attribuite, nonché le modalità di applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro giornalistico.

(3)

Per l' indennità di missione e trasferta saranno applicate ai dipendenti a contratto di cui al presente articolo le norme vigenti per il restante personale di qualifica equiparata.

(4)(9)

Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo si applica l' equiparazione tra le funzioni giornalistiche e le qualifiche funzionali regionali di cui all' articolo 207.

Note:

Primo comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 81/1982

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Primo comma sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 33/1987

Primo comma sostituito da art. 254, comma 3, L. R. 7/1988

Secondo comma sostituito da art. 254, comma 3, L. R. 7/1988

Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 8/1988

Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 24, comma 1, L. R. 44/1988

10  Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 9/1991

11  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 1, L. R. 17/1992

12  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 65, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.

13  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 5, L. R. 18/2016

14  Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 4, L. R. 5/2018

15  Parole soppresse al primo comma da art. 10, comma 2, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 43

Per tutta la durata del servizio il personale di cui al precedente art. 42 è considerato dipendente dalla Regione, avendo i medesimi doveri del personale regionale.

Al medesimo personale competono le responsabilità e le prerogative previste per il personale regionale di qualifica funzionale equiparata.

(1)

Per le infrazioni ai doveri d' ufficio valgono, in quanto applicabili, le norme previste per i dipendenti regionali.

Il contratto è risolto in tutti i casi previsti dall' art. 82 della presente legge.

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

CAPO II

COMANDI DI PERSONALE

Art. 44

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, L. R. 20/1996

Articolo interpretato da art. 2, comma 1, L. R. 8/2005

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 45

( ABROGATO )

(1)(2)(4)(5)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(17)

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 23, quarto comma, L. R. 64/1986

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 198, comma 5, L. R. 7/1988

Derogata la disciplina del secondo comma da art. 17, comma 1, L. R. 13/1989

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 49, comma 2, L. R. 8/1991

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 4, L. R. 11/1992

Derogata la disciplina del primo comma da art. 44, comma 1, L. R. 17/1992

Derogata la disciplina del secondo comma da art. 44, comma 1, L. R. 17/1992

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 1, L. R. 12/1994

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 2, L. R. 37/1995

10  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 2, L. R. 31/1997

11  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 31/1997

12  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 4/2000

13  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 21/2001

14  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 20/2002

15  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 2, L. R. 20/2004

16  Parole sostituite al secondo comma da art. 18, comma 1, L. R. 17/2010

17  Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 46

( ABROGATO )

(5)(8)

Note:

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Derogata la disciplina del secondo comma da art. 7, primo comma, L. R. 83/1983

Derogata la disciplina del quinto comma da art. 7, primo comma, L. R. 83/1983

Parole sostituite al primo comma da art. 26, comma 1, L. R. 44/1988

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 6, L. R. 10/1991

Parole aggiunte al primo comma da art. 58, comma 1, L. R. 49/1996

Parole aggiunte al secondo comma da art. 58, comma 2, L. R. 49/1996

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

PARTE III

DIRITTI E DOVERI

TITOLO I

ATTRIBUZIONI, DOVERI E RESPONSABILITÀ

Art. 47

Il dipendente, nello svolgimento del suo lavoro, deve ispirarsi ai principi dello Statuto regionale e della presente legge, osservare l' orario d' ufficio, operare con assiduità e diligenza.

Il dipendente che riceve un ordine palesemente illegittimo non è tenuto ad eseguirlo, chiarendone le ragioni. Se l' ordine è rinnovato per iscritto il dipendente deve eseguirlo. Non deve comunque eseguirlo quando l' atto sia vietato dalla legge penale.

Art. 48

( ABROGATO )

(5)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 49

(1)

1. L' aggiornamento professionale costituisce un diritto - dovere del dipendente regionale.

2. La Regione provvede alla formazione ed all' aggiornamento dei dipendenti, nonché al loro perfezionamento professionale, servendosi di tutti i mezzi disponibili al fine di conseguire lo sviluppo di una o più adeguata e qualificante professionalità di tutto il personale regionale, il miglioramento della produttività dei servizi e degli uffici regionali nonché l' incremento della managerialità pubblica dei dirigenti, accordando altresì permessi speciali per motivi di studio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. La Regione attua la programmazione delle attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale sulla base di un piano triennale, finalizzato all' individuazione dei bisogni qualitativi e quantitativi di formazione nel periodo di riferimento, con la configurazione delle tipologie formative utili al conseguimento degli obiettivi prefissati, delle metodologie, delle modalità e degli strumenti di attuazione e verifica.

4. Il piano triennale di cui al comma 3 viene approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato agli affari del personale previo accordo con le rappresentanze sindacali e sentito il Consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre dell' anno precedente al triennio considerato.

5. Annualmente si provvede, secondo le modalità di cui al comma 4, ad aggiornare il piano triennale, con l' inserimento di iniziative necessarie a colmare nuovi fabbisogni formativi.

6. Qualora il piano triennale di cui al comma 3 preveda lo svolgimento di iniziative formative i cui contenuti si riflettano anche sull' attività di organismi diversi dall' Amministrazione regionale, è autorizzata la partecipazione di soggetti esterni.

7. Il personale tenuto a partecipare ai corsi di formazione di cui al piano triennale ed alle iniziative di formazione, aggiornamento o perfezionamento professionale non programmabili, cui l' Amministrazione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell' Amministrazione.

8. Al personale partecipante ai corsi di cui al presente articolo spetta, ove competa ai sensi della vigente legislazione regionale, il diritto al trattamento di missione.

Note:

Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 44/1988

Art. 50

I dipendenti che intendono frequentare corsi legali di studio hanno diritto di usufruire di congedi retribuiti nel limite massimo di 150 ore pro capite annuo, sempreché il corso al quale il dipendente intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come congedo retribuito.

L' istituto di cui al comma precedente si applica, nell' arco dell' anno scolastico, ad un numero di dipendenti non superiore al 3% del personale previsto in organico.

I beneficiari dei congedi dovranno fornire all' Amministrazione un certificato d' iscrizione al corso e successivi certificati di frequenza, con l' indicazione delle ore relative.

I congedi retribuiti già concessi e non giustificati dalla documentazione di cui al comma precedente verranno considerati come congedo ordinario.

I criteri, le modalità e gli organi competenti per la concessione dei congedi di cui al presente articolo saranno disciplinati con apposito regolamento da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.

Art. 51

Il dipendente può essere collocato, a domanda, in congedo straordinario non retribuito per ragioni di studio e per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intenda frequentare corsi di studio o sia assegnatario di borse di studio; il dipendente viene collocato, a domanda, in congedo straordinario non retribuito per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca ai sensi dell' articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

(1)

Il periodo trascorso in congedo ai sensi del comma precedente, la cui frequenza è provata con apposita certificazione, è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti, ad eccezione del trattamento di previdenza e quiescenza. Tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 8/1991

Art. 52

I dipendenti regionali, nell' ambito e nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, rispondono degli atti da loro sottoscritti, firmati o siglati.

I dipendenti sono tenuti a svolgere tutti i compiti e le attività inerenti alla professione cui appartengono, secondo le norme che regolano l' esercizio della professione medesima, assumendone la responsabilità professionale.

Art. 53

(1)

1. Il dipendente regionale deve mantenere il segreto d' ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell' ambito delle proprie attribuzioni il dipendente preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall' ordinamento.

Note:

Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 29/1992

Art. 54

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 33/1987

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 54 bis

( ABROGATO )

(1)(3)(4)(5)

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.

Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 1, L. R. 31/1996

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 20, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 21, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

Articolo abrogato da art. 10, comma 3, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Art. 55

Il dipendente sceglie liberamente il luogo ove stabilire la propria dimora, purché la scelta sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d' ufficio.

Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede l' ufficio non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione.

Art. 56

(5)(6)(7)

1. Il servizio esterno di vigilanza e prevenzione svolto dal personale del Corpo forestale regionale è un servizio armato, il cui svolgimento è disciplinato da apposito regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il personale del Corpo forestale regionale a cui il Commissario del Governo nella Regione abbia riconosciuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 3, secondo comma, del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, porta, senza licenza, le armi fornite in dotazione dall'Amministrazione regionale.

3. Al personale del Corpo forestale regionale ed a quello ittico è fornito dall'Amministrazione regionale il vestiario e l'equipaggiamento necessario all'espletamento del servizio, ivi incluso l'armamento previsto in dotazione unitamente alle idonee attrezzature d'uso e custodia.

4. Le spese relative all'acquisto dell'armamento, nonché alla relativa manutenzione e riparazione, purché non conseguenti a colpa del dipendente, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Sono pure a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri assicurativi per i rischi connessi e conseguenti all'uso dell'arma in dotazione agli appartenenti al personale di cui al comma 1.

5. Risultano, altresì, a carico dell'Amministrazione regionale le spese relative all'iscrizione ed alla frequenza ai corsi di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 286.

6. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti le caratteristiche, la quantità ed il periodo minimo dell'uso del vestiario e dell'equipaggiamento.

Note:

Parole aggiunte al secondo comma da art. 28, comma 1, L. R. 44/1988

Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 29, comma 1, L. R. 44/1988

Parole sostituite al secondo comma da art. 7, comma 1, L. R. 13/1989

Parole sostituite al quarto comma da art. 7, comma 1, L. R. 13/1989

Articolo sostituito da art. 13, comma 2, L. R. 13/1998

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 5, L. R. 13/1998

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 146, L. R. 4/2001

Art. 57

Nell' espletamento delle loro funzioni, i dipendenti regionali sono soggetti alla responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 58

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996

Art. 59

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996

Art. 60

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996

Art. 61

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996

Art. 62

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996

Art. 63

Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l' Amministrazione non può iniziare la procedura per la dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse da quelle proprie del profilo professionale assegnatogli, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od alla qualifica funzionale inferiore.

(1)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983

Art. 64

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole aggiunte al terzo comma da art. 4, comma 1, L. R. 8/1991

Articolo abrogato da art. 28, comma 4, L. R. 18/1996

Art. 65

( ABROGATO )

(5)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, comma 1, L. R. 8/1991

Articolo abrogato da art. 29, comma 5, L. R. 18/1996

TITOLO II

DIRITTI SINDACALI ED ESERCIZIODI FUNZIONI PUBBLICHE AMMINISTRATIVE

Art. 66

Sono considerate rappresentanze sindacali operanti all' interno della categoria quelle costituite ai sensi dell' art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Alle rappresentanze sindacali compete la contrattazione con l' Amministrazione di tutti i problemi inerenti al rapporto di impiego ed alle condizioni di lavoro.

I dipendenti che fanno parte degli organi direttivi delle rappresentanze di cui al precedente comma sono dirigenti sindacali.

Per il riconoscimento dei dirigenti sindacali l' organismo sindacale competente è tenuto a darne regolare e formale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Per il libero esercizio del loro mandato i dirigenti sindacali:

a) non sono soggetti alla dipendenza funzionale stabilita da leggi o regolamenti, quando svolgono attività sindacali;

b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti e aspettative di carattere giuridico ed economico inerenti alla qualifica funzionale rivestita;

c) il mutamento di mansioni, il trasferimento ad altro servizio e comunque ad altra sede di servizio, nonché il comando possono essere disposti nei loro confronti fino ad un anno dopo la cessazione dell' incarico solo previo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale; si prescinde da tale nulla osta in casi di specifica richiesta da parte del dipendente interessato.

(1)

La mansione di << rappresentanza sindacale >> contenuta nella presente legge s' intende riferita alle rappresentanze sindacali di cui al presente articolo.

Note:

Parole sostituite al quarto comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983

Art. 67

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 68

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 69

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 70

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 71

In materia di ritenute per contributi sindacali si applicano le disposizioni di cui all' articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ed all' articolo 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 72

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 33/1987

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 73

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Secondo comma interpretato da art. 15, comma 1, L. R. 13/1989

Secondo comma sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 47/1990

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 74

(1)

Ai dipendenti regionali chiamati ad esercitare funzioni pubbliche si applicano le norme contenute nelle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261, 12 dicembre 1966, n. 1078, nell' articolo 31, primo comma, e nell' articolo 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L' autorizzazione ad assentarsi dal servizio, ai sensi delle norme di cui al precedente comma, per il tempo necessario all' espletamento del mandato, non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

La Giunta regionale, sentite le locali associazioni ANCI e UPI, provvede, con apposito atto, a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione all' entità degli incarichi svolti e indicando la documentazione necessaria.

L' autorizzazione di cui al secondo comma viene concessa altresì ai dipendenti regionali che, fuori dai casi previsti dalle norme citate, siano componenti dell' Assemblea generale delle Unità sanitarie locali, ovvero dei Comitati preposti al controllo degli atti delle Amministrazioni pubbliche locali nonché ai dipendenti regionali che rivestono la carica di presidente di Enti pubblici di particolare rilevanza. L' autorizzazione è concessa a richiesta rispettivamente dell'Unità sanitaria locale, del Comitato o dell' Ente, previo parere del Consiglio di Amministrazione del personale.

(2)

I dipendenti regionali eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno altresì diritto, ai sensi del secondo comma dell' articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.

I dipendenti regionali chiamati ad esercitare funzioni pubbliche di particolare importanza, fuori dai casi previsti dalle norme citate, possono essere, a domanda, collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del rispettivo mandato ovvero possono usufruire di permessi non retribuiti ai sensi del secondo comma dell' articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

I periodi trascorsi in aspettativa ai sensi del presente articolo sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati, salvo che per il congedo ordinario.

Note:

Articolo abrogato con i limiti previsti dall' articolo 22, primo comma, L.R. 1/87.

Parole aggiunte al quarto comma da art. 8, comma 1, L. R. 13/1989

Art. 75

Per quanto non previsto nel presente titolo, le disposizioni delle legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano nei modi previsti per i dipendenti dello Stato.

TITOLO III

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 76

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996

Partizione di cui fa parte l'art. 76, abrogata da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 77

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 78

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 79

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 6, comma 1, L. R. 8/1991

Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 80

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 81

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 8/1991

Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 82

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 8/1991

Art. 83

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 84

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 85

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 86

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 87

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 88

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996

TITOLO IV

FERIE, PERMESSI ED ASSENZE

Art. 89

( ABROGATO )

(3)(10)

Note:

Parole aggiunte al quarto comma da art. 7, primo comma, L. R. 54/1983

Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 9, comma 1, L. R. 8/1991

Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 89 da art. 80, comma 1, L. R. 18/1996

Parole sostituite al primo comma da art. 80, comma 2, L. R. 18/1996

Parole sostituite al secondo comma da art. 80, comma 3, L. R. 18/1996

Terzo comma sostituito da art. 80, comma 4, L. R. 18/1996

Parole sostituite al quarto comma da art. 80, comma 5, L. R. 18/1996

Quinto comma sostituito da art. 80, comma 6, L. R. 18/1996

Parole sostituite al sesto comma da art. 80, comma 7, L. R. 18/1996

10  Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 90

( ABROGATO )

(3)

Note:

Derogata la disciplina del secondo comma da art. 20, undicesimo comma, L. R. 49/1984

Derogata la disciplina del secondo comma da art. 29, comma 10, L. R. 11/1990

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 91

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 10, comma 1, L. R. 8/1991

Parole sostituite al primo comma da art. 81, comma 1, L. R. 18/1996

Parole sostituite al primo comma da art. 81, comma 2, L. R. 18/1996

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 92

( ABROGATO )

(7)

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 8/1991

Parole sostituite al secondo comma da art. 12, comma 1, L. R. 8/1991

Parole sostituite al primo comma da art. 82, comma 1, L. R. 18/1996

Parole sostituite al primo comma da art. 82, comma 2, L. R. 18/1996

Parole sostituite al secondo comma da art. 82, comma 3, L. R. 18/1996

Parole sostituite al secondo comma da art. 82, comma 4, L. R. 18/1996

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 93

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole soppresse al secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 8/1991

Secondo comma abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 16/2010

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 94

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 95

Il dipendente, in caso di assenza per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico:

- nei primi 13 mesi: intero;

- nei successivi 7 mesi: ridotto al 50%.

(2)

Il periodo di assenza per malattia è computato per intero ai fini dell' anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

(3)

Nell' assenza per malattia sono inclusi anche periodi di assenza richiesti per sottoporsi ad accertamenti, analisi e cure terapiche prescritti dal medico ed adeguatamente comprovati.

(4)

Per motivi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal primo comma, un ulteriore periodo di assenza straordinaria senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

(5)

Quando l' infermità che è motivo dell' assenza sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, da accertarsi secondo le modalità di cui agli artt. 160 e 162, il dipendente ha diritto complessivamente ad un assenza per malattia, con diritto al trattamento economico intero, della durata di 26 mesi.

(1)(6)

A favore dei dipendenti che, a norma del TU 30 giugno 1965, n. 1124, siano assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro, la Regione provvede, durante i periodi di inabilità temporanea assoluta, all' eventuale integrazione tra quanto erogato dall' INAIL e l' intera retribuzione spettante ai dipendenti stessi.

In nessun caso l' integrazione regionale di cui al precedente comma potrà superare i limiti, di tempo e di misura, previsti per il trattamento economico del personale assente per infermità dipendente da causa di servizio.

(7)

Note:

Quinto comma abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 8/1991

Parole sostituite al primo comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996

Parole sostituite al secondo comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996

Parole sostituite al terzo comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996

Parole sostituite al quarto comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996

Parole sostituite al quinto comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996

Parole sostituite al settimo comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 96

( ABROGATO )

(5)

Note:

Primo comma interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 81/1982

Parole sostituite al primo comma da art. 84, comma 1, L. R. 18/1996

Parole soppresse al secondo comma da art. 84, comma 2, L. R. 18/1996

Parole sostituite al secondo comma da art. 84, comma 2, L. R. 18/1996

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 97

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 85, comma 1, L. R. 18/1996

Parole sostituite al secondo comma da art. 85, comma 2, L. R. 18/1996

Parole sostituite al terzo comma da art. 85, comma 3, L. R. 18/1996

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

TITOLO V

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Art. 98

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996

Partizione di cui fa parte l'art. 98, abrogata da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 99

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 100

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 101

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 44/1988

Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 102

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 31, comma 1, L. R. 44/1988

Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 103

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 18/1996

PARTE IV

TRATTAMENTO ECONOMICO, DI QUIESCENZA,PREVIDENZA ED ASSISTENZA

TITOLO I

TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 104

(16)(17)

Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio della onnicomprensività e della chiarezza retributiva.

I livelli retributivi iniziali annui lordi per le singole qualifiche funzionali sono quelli previsti dalla Tabella B allegata alla presente legge.

(3)

Al personale regionale in attività di servizio è attribuito, con effetto dal 1 gennaio 1985, a titolo di salario individuale per l' anzianità maturata nel biennio precedente, un importo la cui misura annua lorda è indicata per ciascuna qualifica funzionale nell' allegata Tabella C.

(4)(10)

Per il personale assunto o inquadrato nel corso del biennio di maturazione del salario individuale di anzianità di cui al precedente terzo comma, il beneficio suddetto viene attribuito, a decorrere dal 1 gennaio successivo al compimento del biennio stesso, rapportando il relativo importo annuo lordo al numero dei mesi trascorsi in servizio. Le frazioni superiori ai quindici giorni vengono computate come mese intero.

(8)(11)

Gli importi di cui ai precedenti commi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.

(2)(5)(12)

Qualora il successivo rinnovo contrattuale non trovi attuazione nel corso del biennio di maturazione, al personale regionale verrà corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio successivo al compimento del biennio stesso, il beneficio del salario individuale di anzianità nelle misure e con le modalità indicate dei precedenti terzo e quarto comma e dal precedente articolo 38, quinto comma, della presente legge.

(9)(13)(14)

Al personale regionale, in aggiunta allo stipendio, competono:

- la tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno in misura pari ad 1/12 dell' importo annuo dello stipendio in godimento all' 1 dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell' anno;

- l'istituto di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, nella misura e con le modalità ivi contenute;

- l' indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

(1)(6)(15)

L' anticipazione degli scatti biennali per nascita di figli è concessa, secondo le disposizioni già previste per gli impiegati civili dello Stato, nella misura del 2,50% del livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma.

(7)

La norma di cui al comma precedente si applica anche in caso di adozione.

Al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta una maggiorazione pari al 2,50% del livello iniziale retributivo della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma.

Al personale regionale non competono gettoni o indennità comunque denominati, salvo quanto previsto dalla presente legge, per la partecipazione agli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali.

Al personale regionale, chiamato a far parte di organi collegiali, permanenti o temporanei, non operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali, comprese le Commissioni d' esame, qualora la nomina o le procedure di designazione relative avvengano con riferimento alla carica, alle specifiche funzioni o all' incarico dal personale medesimo svolti o rivestiti nell' Amministrazione regionale, ovvero per prestazioni comunque rese in rappresentanza e nell' interesse della stessa, non compete alcun compenso, gettone o indennità qualora previsti e comunque denominati.

L' importo del compenso, gettone o indennità eventualmente dovuti dagli enti, società, aziende e amministrazioni come corrispettivo delle prestazioni rese dal dipendente regionale deve venire erogato direttamente in conto entrate alla Regione.

Nei casi in cui il personale regionale sia chiamato a far parte degli organi collegiali di cui al precedente dodicesimo comma in qualità di esperto, con riferimento alle qualità professionali possedute, ha diritto ai compensi, gettoni o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi. Per il personale regionale non designato dalla Giunta regionale resta fermo quanto disposto dall' articolo 111 della presente legge.

Note:

Settimo comma interpretato da art. 9, L. R. 81/1982

Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 8, primo comma, L. R. 54/1983

Secondo comma sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 49/1984

Sostituito il terzo comma con 4 commi da art. 7, primo comma, L. R. 49/1984

Quinto comma sostituito da art. 7, secondo comma, L. R. 49/1984

Settimo comma sostituito da art. 7, terzo comma, L. R. 49/1984

Aggiunti dopo l'ottavo comma 3 commi da art. 8, primo comma, L. R. 49/1984

Quarto comma sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 33/1987

Sesto comma sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 33/1987

10  Integrata la disciplina del terzo comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995

11  Integrata la disciplina del quarto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995

12  Integrata la disciplina del quinto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995

13  Integrata la disciplina del sesto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995

14  Integrata la disciplina del sesto comma da art. 1, comma 5, L. R. 19/1996

15  Parole aggiunte al settimo comma da art. 1, comma 10, L. R. 19/1996

16  Ai sensi dell' articolo 11, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo al biennio economico 1994-95 e 1996-97, escluso il personale dirigenziale, la cui stipula e' stata autorizzata con D.G. n. 1245 del 24.4.1997, sono disapplicati il sesto, ottavo, nono e decimo comma.

17  Ai sensi dell' articolo 12, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 "Area di contrattazione della dirigenza", autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 20 marzo 1998, dalla data della medesima stipula sono disapplicati i commi sesto, ottavo, nono e decimo.

Art. 105

I dipendenti regionali possono cedere, mediante atti di delegazione, una quota degli assegni fissi continuativi, di entità comunque non inferiore a lire 30.000, in pagamento di premi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione, stipulata con Istituti esercenti l' attività assicurativa nel territorio nazionale.

(1)

Ai fini della cessione di quote degli stipendi di cui al DPR 5 gennaio 1950, n. 180, l' ammontare delle trattenute non può superare la misura di 1/5 degli assegni fissi continuativi.

Sono fatte salve le ritenute in pagamento di premi assicurativi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione poste già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli atti di delegazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità generale dello Stato e nelle istruzioni sui Servizi del Tesoro.

Note:

Sostituito il primo comma con 3 commi da art. 32, comma 1, L. R. 44/1988

Art. 106

( ABROGATO )

(4)(5)(6)(7)

Note:

Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Primo comma sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 54/1983

Secondo comma abrogato da art. 9, primo comma, L. R. 54/1983

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984

Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 49/1984

Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 107

( ABROGATO )

(2)(3)(4)(5)

Note:

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984

Articolo sostituito da art. 11, primo comma, L. R. 49/1984

Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 108

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984

Articolo sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 49/1984

Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 109

Il personale che svolge prestazioni che comportano maneggio di valori di cassa superiori ad un milione annuo è assicurato contro i rischi patrimoniali conseguenti.

Art. 110

(4)(13)

Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta viene corrisposta per tutta la durata dell' incarico l' indennità prevista al quarto comma dell' art. 25 per i Direttori regionali.

I segretari particolari del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori possono essere scelti tra i dipendenti della Regione o tra dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando. Il comando è disposto dall' Amministrazione di appartenenza, su proposta di quella regionale.

(2)(5)

Al personale comandato ai sensi del precedente comma, si applicano le norme di cui al secondo e terzo comma dell' art. 44.

(10)

Il personale di cui al secondo comma presta di norma il proprio servizio nella sede principale dell' Ufficio al quale è assegnato.

Ai segretari particolari spetta, per tutta la durata dell' incarico, un' indennità mensile, non pensionabile, di lire 800.000.

(1)(3)(6)(7)(8)

Agli addetti di segreteria del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, del Presidente della Giunta, degli Assessori e dei Presidenti degli Enti regionali, spetta, per tutta la durata dell' incarico, un' indennità mensile non pensionabile di lire 200.000.

(9)(11)(14)

6 bis. La ridefinizione delle indennità di cui ai commi quinto e sesto spetta alla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento al personale di cui ai citati commi quinto e sesto funzionalmente dipendente dal Consiglio e, rispettivamente, dalla Giunta; in considerazione del fatto che l'attività del personale sopra menzionato è caratterizzata dalla massima flessibilità oraria e da un'organizzazione del tempo di lavoro non predeterminabile, la Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono decidere che le indennità sopra menzionate siano comprensive del lavoro straordinario.

(12)

Note:

Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.

Integrata la disciplina del secondo comma da art. 15, primo comma, L. R. 49/1984

Parole sostituite al quinto comma da art. 7, comma 1, L. R. 33/1987

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 33/1987

Secondo comma abrogato implicitamente da L. R. 7/1988 : l' abrogazione consegue dal combinato disposto degli articoli 17 e 198 della medesima legge regionale 7/88.

Parole sostituite al quinto comma da art. 33, comma 1, L. R. 44/1988

Parole sostituite al quinto comma da art. 15, comma 1, L. R. 8/1991

Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 16, comma 1, L. R. 8/1991

Comma 6 sostituito da art. 141, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.

10  Comma 3 abrogato implicitamente da L. R. 39/1993 : l' abrogazione consegue dal combinato disposto degli articoli 2 e 31 della medesima legge regionale 39/93 ed ha effetto dal 1° agosto 1993.

11  Parole aggiunte al sesto comma da art. 7, comma 22, L. R. 1/2004

12  Comma 6 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005

13  Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. R. 3/2014

14  Integrata la disciplina del comma 6 da art. 11, comma 22, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.

Art. 111

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996

Art. 112

( ABROGATO )

(2)

Note:

Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 34, comma 1, L. R. 44/1988

Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996

Art. 113

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all' effettiva durata dell' astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del compenso per lavoro straordinario, senza le maggiorazioni del 15% e del 25%, aumentata della quota corrispondente degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.

Art. 113 bis

(1)

1. Il lavoro straordinario può essere autorizzato solo per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non può essere utilizzato come fattore di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell' orario di lavoro.

2. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare stati di emergenza dichiarati tali ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, può essere autorizzato previo confronto con le rappresentanze sindacali e non concorre né ai limiti individuali, né al monte ore complessivo annualmente fissato d' intesa con le rappresentanze sindacali.

Note:

Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 44/1988

CAPO II

LAVORO STRAORDINARIO,LAVORO NOTTURNO E/ O FESTIVO

Art. 114

(3)

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 79 e 80 della LR 5 agosto 1975, n. 48 e 18 della LR 7 giugno 1979, n. 24, l' importo del compenso per lavoro straordinario, determinato ai sensi del primo comma del succitato art. 80, è maggiorato di un importo pari a 1/150 dell' indennità integrativa speciale mensile spettante e di un importo pari a 1/150 del rateo della 13a mensilità, corrispondente a 1/12 della retribuzione in godimento.

Il lavoro straordinario viene compensato, su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, con riposi sostitutivi, in ragione di una giornata per ogni 7 ore di lavoro straordinario non retribuito, da fruirsi entro il trimestre successivo, ovvero con particolari adattamenti di orario.

Al personale in servizio presso l' Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale si applica, per un numero massimo di sette unità, il limite di cui al quarto comma dell'articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ragguagliato a mese.

(1)(4)

Per le particolari esigenze connesse ai lavori di Commissione e d' Aula del Consiglio regionale, al personale in servizio presso la Segreteria Generale del Consiglio stesso si applica, per un numero massimo di 20 unità, il limite di cui al secondo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ragguagliato a mese.

È abrogato l' ultimo comma dell' art. 79 della LR 5 agosto 1975, n. 48.

Note:

Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 7, secondo comma, L. R. 81/1982

Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 14, settimo comma, L. R. 49/1984

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 19/1996

Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 41, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Comma 4 abrogato da art. 14, comma 41, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Art. 115

I dipendenti regionali prestano servizio nelle ore diurne dei giorni feriali, salvo che in casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze di servizio si renda necessaria l' istituzione di turni notturni e/o festivi.

Nei casi previsti dal comma precedente, al dipendente spettano i seguenti compensi:

- per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6, lire 3.000 orarie;

- per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo, lire 4.000 orarie;

- per il servizio ordinario notturno - festivo, lire 5.000 orarie.

(1)(2)(3)(4)(6)

Ai marescialli ed alle guardie del Corpo forestale regionale assegnati alle stazioni forestali ed agli uffici periferici dell' Azienda delle foreste, nonché ai marescialli ed alle guardie ittici assegnati all' Ente tutela pesca, spetta un compenso pari a lire 1.000 orarie per il servizio esterno per il quale non sia previsto, ai sensi dell' articolo 116 della presente legge, il trattamento di missione.

(5)(7)(8)

I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e pertanto non sono soggetti a contributi previdenziali.

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al secondo comma da art. 16, primo comma, L. R. 49/1984

Parole sostituite al secondo comma da art. 8, comma 1, L. R. 33/1987

Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 8, comma 2, L. R. 33/1987

Terzo comma sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 44/1988

Parole sostituite al comma 2 da art. 30, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.

Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.

Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).

CAPO III

TRATTAMENTO DI MISSIONEE DI TRASFERIMENTO

Art. 116

(2)(3)

Al personale inviato in missione fuori dell' ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 chilometri, spetta il trattamento economico previsto dal presente capo.

Si considera ordinaria sede di servizio il centro abitato dove ha sede l' ufficio di appartenenza.

Nei confronti dei marescialli e guardie del Corpo Forestale Regionale, assegnati alle stazioni forestali, per ordinaria sede di servizio s' intende tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione della stazione stessa. Al personale di cui al presente comma, inviato in missione fuori di detta giurisdizione, spetta il trattamento di missione qualora sia inviato in località distanti almeno 10 chilometri dalla sede della stazione forestale.

Nei confronti del personale dell' Ente Tutela Pesca, addetto al servizio di vigilanza, per ordinaria sede di servizio s' intende, ai fini dell' applicazione della norma di cui al primo comma, la zona di operatività assegnata al personale medesimo corrispondente al territorio dei Comuni individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le rappresentanze sindacali.

(1)(4)

Al personale di cui al terzo e quarto comma non compete il trattamento di missione qualora, per raggiungere una località nell'ambito della propria giurisdizione, debba transitare per località situate fuori del territorio regionale, ancorché poste in territorio estero.

Note:

Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 2, comma 1, L. R. 35/1996

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Partizione di cui fa parte l'art. 116, abrogata da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).

Art. 117

(4)

Per recarsi in missione e per rientrare in sede, il dipendente regionale può servirsi:

a) di treni, anche se rapidi o speciali;

b) di ogni altro mezzo di linea terrestre;

c) dell' aereo o di mezzi di trasporto marittimo, quando alla località da raggiungere non si possa accedere con un mezzo di trasporto terrestre;

d) dell' aereo, quando la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri;

e) del proprio automezzo, o motomezzo, entro i limiti del territorio regionale, quando abbia ottenuta la prescritta autorizzazione;

f) dell' automezzo fornito dall' Amministrazione o dall' Ente regionale, entro i limiti del territorio regionale, previa autorizzazione ed accertamento dei requisiti di legge per la guida.

(1)(2)

Qualora sussistano particolari esigenze di servizio, il dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo o motomezzo ovvero l' automezzo fornito dall' Amministrazione o dall' Ente regionale, anche in deroga ai limiti territoriali di cui alle lettere e) ed f) del primo comma.

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 44/1988

Integrata la disciplina del primo comma da art. 51, comma 1, L. R. 8/1991

Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 26, comma 1, L. R. 17/1992

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Comma 2 abrogato da art. 12, comma 25, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Art. 118

( ABROGATO )

(4)(6)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al primo comma da art. 38, comma 1, L. R. 44/1988

Parole sostituite al quarto comma da art. 3, comma 1, L. R. 35/1996

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 15, L. R. 22/2007

Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Art. 119

(7)

Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa, comprensiva della prima colazione, sostenuta per l' albergo fino alla prima categoria. In tale caso le misure dell' indennità di trasferta sono ridotte di 1/3.

(8)(10)

Al dipendente inviato in missione fuori dal territorio regionale è data altresì la facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa sostenuta per la consumazione di due pasti giornalieri nel limite di 35 euro per pasto. In tale caso, le misure dell' indennità di trasferta vengono ridotte di 1/6 per pasto.

(1)(2)(3)(4)(9)(11)

Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa, comprensiva della prima colazione, sostenuta per l' albergo fino alla prima categoria.

(5)

Al dipendente inviato in missione fuori dal territorio regionale è data altresì la facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa sostenuta per la consumazione di due pasti giornalieri nel limite di 35 euro per pasto.

(6)

Sulle misure risultanti dall' aumento e dai successivi adeguamenti, va operato l' arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 10, secondo comma, L. R. 81/1982

Parole sostituite al secondo comma da art. 10, terzo comma, L. R. 81/1982

Parole sostituite al secondo comma da art. 17, primo comma, L. R. 49/1984

Parole sostituite al secondo comma da art. 39, comma 1, L. R. 44/1988

Parole aggiunte al terzo comma da art. 17, comma 1, L. R. 8/1991

Parole sostituite al quarto comma da art. 4, comma 1, L. R. 35/1996

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Parole aggiunte al primo comma da art. 7, comma 18, L. R. 22/2007

Parole sostituite al secondo comma da art. 7, comma 18, L. R. 22/2007

10  Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 25, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

11  Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 25, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Art. 120

(2)

Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in località comprese nell' ambito della regione, deve rientrare giornalmente in sede, ogni qualvolta tale rientro sia consentito da regolari servizi di linea oppure quando sia stato autorizzato a servirsi del mezzo proprio o di quello d' ufficio. Eventuali eccezioni potranno essere di volta in volta autorizzate con decreto dei Direttori regionali e di Servizio autonomo competenti, previa comunicazione alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

(1)

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti dei dipendenti che siano stati inviati in missione per partecipare a corsi residenziali di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionali.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 35/1996

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 121

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Art. 122

(1)

Al dipendente inviato in missione, all' interno o all' estero, compete il rimborso delle spese sostenute per viaggi in ferrovia od effettuati con altri mezzi di linea terrestre o con piroscafi o con aerei, entro il limite del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, nonché per l' uso del posto letto.

Compete altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per pedaggi autostradali, autobus e, nei casi di necessità e/o di urgenza, mezzi noleggiati o autotassametri, su autorizzazione di chi ha disposto la missione.

Per l' uso dei mezzi aerei, oltre al rimborso del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, è dovuto anche il rimborso di un' assicurazione sulla vita, stipulata dal dipendente per l' uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e altri assegni pensionabili, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte e di invalidità permanente.

(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Terzo comma abrogato da art. 7, comma 18, L. R. 22/2007

Art. 123

(4)

Al dipendente che sia stato autorizzato a servirsi del proprio automezzo o motomezzo per l' espletamento della missione, compete, per ogni chilometro di effettivo percorso, una indennità ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina << super >> vigente nel tempo, se trattasi di automezzo; tale indennità è ridotta del 50% se trattasi di motomezzo. Al dipendente spetta altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il ricovero dell' automezzo o motomezzo presso parcheggi o autorimesse.

(1)(2)(3)

Sulle misure risultanti va operato l' arrotondamento per eccesso a 10 lire.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 40, comma 1, L. R. 44/1988

Ripristinate al primo comma le parole sostituite da articolo 40 L.R. 44/88, in seguito ad avvenuta abrogazione del citato articolo ad opera dell' articolo 23, comma 1, L.R. 13/89.

Parole aggiunte al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 8/1991

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 124

(1)

Per i percorsi o per le frazioni di percorso effettuati a piedi in zone prive di strade spetta un' indennità di lire 250 a KM.

Ai fini dell' applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate; le altre sono arrotondate a chilometro intero.

L' indennità di cui al presente articolo è rideterminata ai sensi del precedente art. 118. Le misure risultanti dalla rideterminazione sono arrotondate per eccesso a 10 lire.

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 125

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Art. 126

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Art. 127

(3)(4)

1. I dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nonché i Direttori di Servizio autonomo, dispongono direttamente in ordine all'effettuazione delle proprie missioni, inoltrando al riguardo alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale e all'Assessore competente una relazione trimestrale per le valutazioni e le verifiche previste dalla normativa vigente.

2. Le missioni dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) della legge regionale 18/1996, fatta eccezione per i Direttori dei Servizi autonomi, sono disposte dal Direttore regionale.

3. Le missioni del restante personale sono disposte dal Direttore di Servizio o dal Direttore di Servizio autonomo ovvero, per il personale in servizio presso gli Enti regionali non articolati in Servizio, dal Direttore dell'Ente.

4. Le missioni di durata superiore ai 10 giorni e le missioni all'estero sono in ogni caso disposte dal Direttore regionale o dal Direttore del Servizio autonomo.

5. Le missioni del personale assegnato agli uffici di segreteria di cui all'articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 4, sono disposte, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali.

6. Le missioni del personale assegnato all'ufficio di segreteria di cui all'articolo 17 della legge regionale 7/1988, e successive modifiche ed integrazioni, e alle segreterie di cui all'articolo 18 della legge regionale 7/1988, comprese quelle di cui al comma 4, sono disposte dal Presidente del Consiglio regionale o da altro organo da individuarsi con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano all'Amministrazione regionale, agli Enti regionali e al Consiglio regionale.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole aggiunte al secondo comma da art. 41, comma 1, L. R. 44/1988

Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 35/1996

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 128

(1)

Nel provvedimento con cui si dispone la missione, deve indicare l' oggetto e la presunta durata della medesima, la località o la zona da raggiungere, il giorno e l' ora della partenza - in relazione al mezzo di trasporto prescelto - nonché, ove se ne ravvisi l' opportunità, l' itinerario da seguire.

Qualora le autovetture di servizio risultino indisponibili e l' impiego dei mezzi di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o comunque quando se ne ravvisi l' opportunità nell' interesse dell' Amministrazione, chi dispone la missione ha facoltà di autorizzare, ai sensi del precedente articolo 117, l' uso dell' automezzo o motomezzo privato. L' autorizzazione non può essere concessa se il dipendente - nel farne richiesta - non abbia dichiarato, per iscritto, di sollevare la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall' uso del mezzo per danni a terzi o a cose.

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 129

(1)(2)(3)

1. I dipendenti, inclusi quelli con qualifica di agente tecnico/autista e coadiutore/autista che, per ragioni di servizio, sono autorizzati a condurre automezzi propri o dell'Amministrazione vengono assicurati contro i rischi connessi e conseguenti.

Note:

Articolo interpretato da art. 44, primo comma, L. R. 81/1982

Articolo sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 31/1997

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 130

(2)

Alla fine di ogni mese, il dipendente che sia stato inviato in missione deve indicare in un prospetto riepilogativo le missioni compiute e la loro durata, il mezzo di trasporto usato, nonché, ove occorra, il numero dei chilometri percorsi a piedi.

Il dipendente che sia autorizzato ad usare per la missione il mezzo di sua proprietà, deve indicare nel prospetto il numero dei chilometri effettivamente percorsi.

Al prospetto devono essere allegati:

a) il provvedimento con cui ciascuna missione è stata disposta;

b) l' eventuale autorizzazione all' uso del mezzo proprio, se è stata rilasciata con separato provvedimento;

c) i documenti giustificativi delle spese di cui ai precedenti artt. 119 e 122;

d) l' eventuale autorizzazione all' uso ed alla guida dell' automezzo dell' Amministrazione o dell' Ente regionale.

(1)

Note:

Parole aggiunte al terzo comma da art. 42, comma 1, L. R. 44/1988

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 131

(1)

I dipendenti della Regione che compiono missioni per conto di altri Enti o per conto di privati conservano il proprio trattamento.

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 132

(5)(6)

Al personale viene corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario per le ore effettuate in missione prima dell' orario iniziale e dopo l' orario finale d'obbligo, per un massimo di 4 ore nella giornata lavorativa e per un massimo di 8 ore nelle giornate non lavorative e festive nonché in caso di interventi per lo spegnimento di incendi boschivi da parte di marescialli e guardie del Corpo forestale regionale e per fronteggiare stati d' emergenza dichiarati tali ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

(1)(2)(3)(4)

Le ore di lavoro straordinario compiute in missione sono computate, ai sensi del precedente comma, entro il limite massimo annuale previsto per il compenso del lavoro straordinario.

Raggiunto il limite massimo di cui al precedente comma, le ore di lavoro straordinario, nei limiti di cui al primo comma, vengono compensate con riposi sostitutivi ai sensi del secondo comma dell' art. 114.

Note:

Primo comma interpretato da art. 10, primo comma, L. R. 81/1982

Parole aggiunte al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 33/1987

Parole aggiunte al primo comma da art. 43, comma 1, L. R. 44/1988

Parole sostituite al primo comma da art. 7, comma 1, L. R. 35/1996

Articolo interpretato da art. 8, comma 1, L. R. 35/1996

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 133

(3)

Al dipendente che con formale provvedimento sia stato trasferito da una ad altra sede di servizio, sita in Comune diverso, spetta, per le spese di trasferimento e di prima sistemazione, un importo pari a tre mensilità dell' indennità integrativa speciale vigente nel tempo, con esclusione di ogni altro trattamento di trasferta.

(1)

L' indennità di cui al precedente comma non spetta qualora il trasferimento sia disposto a seguito di iniziativa e a domanda del dipendente fuori da quanto previsto dal primo comma dell' articolo 5.

L'indennità di cui al primo comma non spetta:

a) quando il dipendente è trasferito nel Comune di residenza o di abituale dimora;

b) quando il trasferimento comporta, comunque, un avvicinamento al Comune di residenza o di abituale dimora;

c) quando il dipendente è trasferito in una sede distante non più di 30 chilometri dal Comune di residenza o di abituale dimora.

(2)

Note:

Primo comma interpretato da art. 11, primo comma, L. R. 81/1982

Terzo comma sostituito da art. 87, comma 1, L. R. 18/1996

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 134

(1)

Per il pagamento delle indennità di trasferta e dei rimborsi dovuti per missioni, delle indennità di trasferimento, degli anticipi sulle indennità di trasferta e sui rimborsi dovuti per missione, dei compensi per lavoro straordinario, e di ogni altra indennità o assegno non prestabiliti in somma certa, il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di autorizzare apertura di credito a favore di funzionari regionali all' uopo delegati.

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 135

(1)

Il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali si applica anche ai componenti ed ai segretari degli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale, che non optino per il trattamento di missione previsto dallo Stato o dall' Ente pubblico ai quali eventualmente appartengano.

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

TITOLO II

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA,PREVIDENZA ED ASSISTENZA

CAPO I

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Art. 136

Ai fini del trattamento di quiescenza il personale può essere iscritto alla CPDEL o ad altri istituti previsti dalla legge.

Ai dipendenti provenienti da enti locali o da Amministrazioni statali, si applicano le disposizioni della legge 22 maggio 1954, n. 523 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di ricongiungimento dei servizi.

Ai dipendenti regionali, che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte della CPDEL, spetta dalla data di cessazione dal servizio, un trattamento di quiescenza calcolato sulla base degli assegni fissi pensionabili, compresi quelli considerati tali da leggi statali o regionali e goduti all' atto della cessazione dal servizio, nonché di quelli eventualmente spettanti alla medesima data, ai sensi dell' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 o di altre disposizioni di legge, in relazione ai periodi di servizio computabili dagli Enti tenuti alla ricongiunzione ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, e di quelli eventualmente ricongiunti ai sensi dell' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, numero 29, con l' applicazione dell' aliquota indicata nella Tabella A allegata alla legge 26 giugno 1965, n. 965.

L' Amministrazione regionale provvede direttamente alle eventuali integrazioni tra quanto spettante ai sensi del precedente comma e quanto determinato dalla CPDEL nel provvedimento di concessione della pensione.

Qualora l' Amministrazione regionale ritenga che quanto determinato dalla CPDEL sia inferiore a quanto dalla stessa dovuto, l' erogazione dell' integrazione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione da parte del dipendente del ricorso contro il provvedimento della CPDEL ed al rilascio da parte dello stesso di apposita procura irrevocabile a favore della Regione per la riscossione, a titolo di reintegro, delle somme che a seguito del ricorso verranno liquidate dalla CPDEL medesima.

(1)

A favore dei dipendenti regionali che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte dell' INPS, trova applicazione il disposto di cui al terzo e quarto comma con riferimento alle aliquote previste dalla normativa INPS.

Note:

Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 19, comma 1, L. R. 8/1991

Art. 137

Fino a quando non venga liquidato il trattamento di quiescenza da parte della CPDEL, la Regione concede agli aventi diritto un' anticipazione non superiore ai nove decimi del trattamento presumibilmente spettante secondo quanto previsto nel precedente articolo.

Qualora il dipendente abbia richiesto l' applicazione dell' articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e all' atto della cessazione dal servizio la CPDEL non abbia ancora provveduto a notificargli il provvedimento di ricongiunzione, l' Amministrazione regionale, ai fini della determinazione dell' anticipazione di cui al comma precedente, valuterà per metà i periodi assicurativi da ricongiungere onerosamente, previo rilascio da parte dell' interessato di apposita dichiarazione di accettazione dell' onere nella misura prevista dall' ultimo comma dell' art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, che sarà trasmessa all' Istituto di previdenza.

(1)(2)

Qualora il dipendente sia cessato dal servizio prima dell' integrale pagamento dell' onere a suo carico, dell' intero servizio che ha formato oggetto di riscatto o ricongiunzione viene compreso nel computo del servizio utile ai fini della misura dell' anticipazione, previa trattenuta sull' importo dovuto della rata annua relativa al riscatto o ricongiunzione.

Nell' ipotesi che la CPDEL conceda un acconto inferiore alla misura dell' anticipazione di cui ai commi precedenti, l' Amministrazione regionale continua a corrisponderla limitatamente alla differenza.

Qualora la pensione maturata, anche a seguito di eventuale ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell' art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sia a carico dell' INPS, per la determinazione dell' anticipazione, in misura non superiore ai nove decimi della pensione presumibilmente spettante, ivi compresi gli eventuali benefici previsti di cui all' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si terrà conto dei periodi assicurativi valutabili da parte della CPDEL ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523 e di quelli risultanti dal libretto personale per le assicurazioni obbligatorie, o da altra valida documentazione rilasciata dall' INPS. L' erogazione dell' anticipazione sarà subordinata al rilascio da parte del dipendente di apposita procura irrevocabile a favore della Regione per la riscossione, a titolo di reintegro, delle somme liquidate dall' INPS.

(3)

L'anticipazione regionale sul trattamento di quiescenza di cui al presente articolo viene erogata, a richiesta, e qualora si verifichino le previste condizioni anche ai beneficiari di pensione INPGI e INPDAI.

Note:

Parole soppresse al secondo comma da art. 12, comma 1, L. R. 33/1987

Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 12, comma 2, L. R. 33/1987

Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 21, comma 1, L. R. 31/1997

Art. 138

(1)(3)

La Regione adegua, in sede della revisione contrattuale prevista dall' art. 2, il trattamento economico del personale in quiescenza al trattamento economico del personale in servizio.

Le modalità ed i criteri per l' adeguamento di cui al comma precedente vengono stabiliti nella medesima legge di revisione contrattuale, che potrà anche determinare la ripartizione del relativo onere tra il personale e l' Amministrazione.

Alla retribuzione pensionabile, determinata ai sensi dei precedenti commi, verrà applicata l' aliquota relativa agli anni e mesi utili, già valutata dalla CPDEL ai sensi dell' art. 3 della legge 26 giugno 1965, n. 965, con il provvedimento di concessione della pensione.

(2)

Qualora la pensione sia stata attribuita dall' INPS, la maggiore retribuzione pensionabile viene determinata con l' applicazione delle norme di detto Istituto, mentre l' aliquota relativa agli anni e mesi utili è quella valutata dal medesimo con il provvedimento di concessione della pensione. L' adeguamento regionale di dette pensioni viene attuato alle stesse scadenze previste per la perequazione automatica di esse da parte dell' INPS. L' adeguamento regionale non si applica a pensioni aventi decorrenza anteriore a quella del collocamento a riposo da parte della Regione.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, primo comma, L. R. 49/1984

Derogata la disciplina del terzo comma da art. 30, quinto comma, L. R. 49/1984

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 44/1988

Art. 139

Ai fini dell' applicazione dell' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, ai dipendenti spettano, ai sensi del primo comma del citato articolo, scatti biennali di importo pari al 2,50% dello stipendio in godimento, ovvero, ai sensi del secondo comma del citato art. 2, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella in godimento.

Art. 140

(3)(4)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti previsti dal presente articolo vengono adeguati, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 138, considerando rispettivamente, per l' indennità di cui all' articolo 21, la misura dell' indennità spettante per lo svolgimento dell' incarico stesso al personale in servizio e, per l' indennità di cui all' articolo 25, la misura dell' indennità spettante per lo svolgimento dell' incarico stesso al personale in servizio, calcolata sul trattamento economico attribuito ai sensi dell' articolo 138.

(1)(5)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 18, primo comma, L. R. 49/1984

Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 45, comma 1, L. R. 44/1988

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 2, L. R. 18/1996

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 6, L. R. 18/1996

Primo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996

Secondo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996

Terzo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996

Quarto comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996

CAPO II

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Art. 141

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.

Art. 142

Per la determinazione del servizio utile ai fini dell' indennità di buonuscita è valutabile il servizio reso alle dipendenze dell' Amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, il cui personale sia stato assegnato o trasferito alla Regione o agli enti regionali, compreso quello prestato anteriormente all' entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152, nonché quello riscattato a tali fini.

(1)(3)

Per quanto riguarda la individuazione dei servizi riscattabili, la determinazione e le modalità di pagamento dei relativi oneri a favore della Regione, si applicano le medesime disposizioni che regolano i riscatti dell' INADEL.

Note:

Primo comma sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 81/1982

Comma 3 abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.

Comma 1 interpretato da art. 7, comma 28, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

Art. 143

(2)(3)(6)(7)

La misura dell' indennità per ogni anno di servizio utile è stabilita in 1/12 degli assegni fissi pensionabili, ai sensi del terzo comma dell' art. 136 della presente legge, goduti all' atto della cessazione dal servizio, nonché di quelli eventualmente spettanti alla medesima data ai sensi dell' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, o di altre disposizioni di legge, compresa l' indennità integrativa speciale limitatamente alla misura valutata dall' INADEL.

(1)(4)

La Regione assicura, comunque, al dipendente l' indennità di buonuscita anche nei casi in cui questa non spetterebbe secondo la legislazione dell' INADEL.

(5)

A favore dei dipendenti che cessino dal servizio prima d' aver maturato un' anzianità di almeno sei mesi ed un giorno, l' indennità di buonuscita è liquidata mediante la corresponsione, per ogni mese di servizio che sarebbe spettata per un intero anno di servizio. Ai fini predetti, le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano mese intero.

Note:

Parole soppresse al primo comma da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996

Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 12, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 13, L. R. 11/2011

Comma 1 interpretato da art. 7, comma 29, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

Comma 2 interpretato da art. 7, comma 30, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 103, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 22 maggio 2019, depositata il 12 luglio 2019 (in G.U. 1a serie speciale n. 29 dd. 17 luglio 2019), l'illegittimità costituzionale dei commi 28, 29 e 30 dell'art. 7, L.R. 33/2015, che hanno interpretato il primo comma dell'art. 142 nonché il primo e il secondo comma dell'art. 143 della presente legge.

Art. 144

I servizi prestati con iscrizione all' INADEL e all' ENPAS, nonché quelli comunque riconosciuti utili dalla legislazione vigente, sono ricongiungibili con quello considerato nell' art. 142, primo comma, della presente legge.

Ai fini della determinazione degli oneri a carico dei predetti Istituti e della definizione dei rapporti finanziari tra i medesimi e la Regione, si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523 e della legge 25 gennaio 1960, n. 4.

Nei confronti del personale di cui al primo comma, la Regione provvede alla liquidazione dell' indennità di buonuscita per l' intera anzianità valutabile.

Gli enti suddetti versano al bilancio regionale la quota dell' indennità posta a loro carico ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Art. 145

Per il personale degli enti regionali inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, e per quello trasferito alla Regione o ad un ente regionale, a seguito di scioglimento, scorporo o riforma dell' ente di appartenenza, la liquidazione dell' indennità di buonuscita, nella misura stabilita dai precedenti articoli, per l' intera anzianità valutabile è subordinata al versamento, al bilancio regionale, dell' indennità maturata all' atto del passaggio, secondo la misura prevista dai regolamenti dei rispettivi enti e di quanto altro sia stato eventualmente stabilito dalla norma che ha disposto lo scioglimento, scorporo o riforma dell' ente ed il trasferimento del personale alla Regione o ad un ente regionale e, ove non previsto, secondo le norme fissate in materia dal Codice civile.

(1)

Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, o all' atto dell' inquadramento nel ruolo unico regionale, il personale di cui al comma precedente non abbia ancora percepito da parte degli enti di provenienza detta indennità, la liquidazione dell' indennità di buonuscita per l' intera anzianità valutabile è subordinata al rilascio da parte del dipendente di apposita procura irrevocabile, a favore della Regione, per la riscossione dell' indennità maturata nell' ente di provenienza e alla presentazione di apposito ricorso, ove necessario, nei confronti dell' ente debitore.

Il versamento, o il rilascio della procura, dovranno venire effettuati entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, o dalla comunicazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale.

(2)

Note:

Primo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 81/1982

Integrata la disciplina del terzo comma da art. 14, primo comma, L. R. 81/1982

Art. 145 bis

(Erogazione delle indennità e dei trattamenti)

(1)

1.L'indennità di cui agli articoli 142, 143, 144 e 145, nonché i trattamenti di cui agli articoli 16 e 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), sono erogati direttamente dall'Amministrazione regionale.

Note:

Articolo aggiunto da art. 10, comma 38, lettera a), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.

Art. 146

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 33/1987

Articolo abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.

Art. 147

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.

Art. 148

1. Per l'erogazione dell'indennità di cui agli articoli 142 e seguenti, l'Amministrazione regionale accantona nei capitoli di pertinenza contributi mensili nella misura dell'1 per cento a carico del personale e dell'1 per cento a carico dell'Amministrazione medesima.

(5)

La base contributiva è pari all' intero importo degli assegni valutabili ai sensi dell' art. 135 della presente legge.

(1)

La stessa base contributiva viene considerata ai fini della determinazione degli oneri di riscatto dei servizi.

(2)

Nella base contributiva di cui al II comma vanno comprese anche le indennità di cui agli artt. 21 e 25 della presente legge.

(3)

Note:

Integrata la disciplina del secondo comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994

Integrata la disciplina del terzo comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994

Integrata la disciplina del quarto comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994

Comma 5 abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.

Comma 1 sostituito da art. 10, comma 38, lettera b), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.

CAPO III

TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

Art. 149

Ai fini dell' assistenza sanitaria si applicano al personale regionale le norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 150

L' Amministrazione regionale deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l' incolumità e la salute dei dipendenti.

I dipendenti possono essere sottoposti periodicamente a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva.

I dipendenti addetti ai servizi maggiormente rischiosi e pericolosi per la salute sono sottoposti agli accertamenti ed esami, previsti dal comma precedente, almeno ogni due anni e riceveranno dall' Amministrazione in via riservata i risultati diagnostici.

L' Amministrazione regionale, in concorso con le rappresentanze sindacali, promuove la ricerca, l' elaborazione e l' attuazione di ogni misura idonea a tutelare la salute e l' integrità psicofisica dei dipendenti.

Art. 151

(5)(41)(42)(43)(44)

1.In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di congruità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, in tutti i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con un provvedimento che non preveda espressamente la loro responsabilità. Sono esclusi i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con una sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata nonché i casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.

(7)(8)(9)(13)(18)(29)(39)(40)(45)

1 bis. La Regione provvede al rimborso di cui al comma 1 per le spese legali dovute dal Presidente della Regione o dagli Assessori regionali o dal Presidente del Consiglio regionale nei procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, che si concludano con archiviazione in fase pre-giudiziale, nonché nei giudizi elettorali contro di loro promossi in tale qualità e in quelli civili e penali, comprese le costituzioni di parti civili ove individuati come parte offesa in relazione alla funzione istituzionale, ad essi comunque connessi.

(23)(24)(30)

1 ter. Nel caso in cui la Regione si sia costituita parte civile o abbia iniziato un procedimento disciplinare, ovvero sussistano altre ipotesi di conflitto di interessi, è ammesso il rimborso delle spese legali giusta deliberazione della Giunta regionale a condizione che all'esito del procedimento o del giudizio risulti insussistente ogni conflitto di interessi tra il soggetto convenuto e l'Ente.

(25)(27)(31)

1 quater. La Regione rimborsa le spese legali sostenute per un solo difensore e quelle eventuali di mera domiciliazione sostenute da altro difensore. Tuttavia, in casi eccezionali, quando si tratta di procedimenti o di giudizi di particolare complessità, importanza e rilevanza, natura o difficoltà o che richiedono il possesso di conoscenze e competenze specialistiche risolutive ai fini della conduzione della difesa, la Giunta regionale può autorizzare, su motivata richiesta dell'interessato e previo parere dell'Avvocatura, il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza di un secondo difensore.

(26)(28)(32)

1 quinquies. La Giunta regionale può altresì autorizzare, su motivata richiesta dell'interessato e previo parere dell'Avvocatura, sentita la competente struttura tecnica, le spese per un solo consulente tecnico o perito di parte ovvero, in presenza di questioni particolarmente complesse che richiedono valutazioni di natura interdisciplinare, di più consulenti, per ogni ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia o consulenza tecnica d'ufficio. In ogni caso il numero dei consulenti non può essere superiore a quello dei consulenti o dei periti nominati dal giudice o dei quali si sia avvalso il consulente tecnico d'ufficio. Le relative spese sono liquidate esclusivamente sulla base delle tariffe o dei parametri vigenti per ciascun ordinamento professionale, previo parere di congruità rilasciato dal competente Ordine.

(33)

1 sexies. Su richiesta dell'interessato, il rimborso delle spese legali può essere disposto direttamente in favore del difensore che ha prestato l'attività defensionale. In caso di condanna della controparte al pagamento delle spese legali, la Regione provvede al pagamento delle spese di cui al comma 1 solo a seguito di richiesta di pagamento alla controparte delle spese liquidate in sentenza. In caso di effettuato pagamento si provvede alla liquidazione della sola eventuale differenza tra i due importi e, in caso di esito infruttuoso, si provvede al rimborso delle spese legali di cui al comma 1 fermo restando l'obbligo del beneficiario, in caso di successivo pagamento, di versare immediatamente alla Regione gli importi corrisposti dall'obbligato.

(34)

1 septies. Salvo i casi in cui sussista un conflitto di interessi, la Regione può concedere, su istanza dell'interessato, un'anticipazione sul rimborso definitivo delle spese legali per la difesa nel procedimento o nel giudizio, nella misura massima del 50 per cento della nota spese di difesa sottoscritta dal difensore qualora una delle fasi del procedimento, seppur non ancora conclusiva di tutti i gradi del giudizio, si sia definita in senso favorevole. Ove il procedimento o il giudizio si concluda con esito favorevole, la somma anticipata verrà detratta dall'importo complessivo del rimborso delle spese di difesa.

(35)

2.In caso di successiva decisione giurisdizionale, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità, o comunque, in ogni caso in cui non venga riconosciuto il rimborso definitivo delle spese la Regione ripete le spese legali anticipate a carico dello stesso soggetto interessato; a tal fine è autorizzata a dedurre i relativi importi, unitamente agli interessi legali, dagli emolumenti o dalle indennità a esso spettanti, nei limiti di legge.

(10)(11)(12)(36)(37)(38)(46)

2 bis. In caso di lavori d'urgenza e in economia svolti direttamente dal personale regionale, in ordine all'attività di progettazione, di sicurezza e di direzione dei lavori, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio del soggetto interessato nel caso in cui il giudizio medesimo si concluda con esclusione di responsabilità per dolo o per colpa grave.

(6)

2 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli amministratori degli enti locali e dei consorzi partecipati da tali enti, comunque denominati, agli amministratori degli enti regionali e di quelli previsti da legge regionale, nessuno escluso, nonché ai componenti degli organi di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione o dagli enti locali, le cui spese legali restano a carico dei rispettivi enti di appartenenza nei casi in cui ne è ammesso il rimborso.

(14)(19)

2 quater. Le spese sopportate dagli amministratori di società controllate direttamente o indirettamente dagli enti di cui al comma 2 ter sono sempre oggetto di rimborso nei casi in cui questo è ammesso, mentre in caso di partecipazione non di controllo degli enti di cui al comma 2 ter sono oggetto di rimborso le sole spese sopportate dagli amministratori di nomina ovvero di designazione pubblica.

(15)(20)

2 quinquies. L'ente di appartenenza provvede alla ripetizione delle spese legali rimborsate all'interessato nel caso di successiva decisione, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità.

(16)(21)

2 sexies. È sempre fatta salva la facoltà di stipulare apposite polizze assicurative, con oneri a carico dell'ente di appartenenza, finalizzate ad assicurare le spese di assistenza legale di cui ai commi precedenti, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

(17)(22)

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 81/1982

Secondo comma interpretato da art. 10, primo comma, L. R. 57/1983

Primo comma sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 8/1991

Integrata la disciplina del primo comma da art. 74, comma 1, L. R. 48/1991

Articolo sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 31/1997

Comma 2 bis aggiunto da art. 129, comma 1, L. R. 13/1998

Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 17/2004

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 17/2004

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 3, L. R. 17/2004

10  Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 17/2004

11  Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 2, L. R. 17/2004

12  Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 3, L. R. 17/2004

13  Comma 1 sostituito da art. 12, comma 30, lettera a), L. R. 9/2008

14  Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008

15  Comma 2 quater aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008

16  Comma 2 quinquies aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008

17  Comma 2 sexies aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008

18  Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008

19  Vedi la disciplina transitoria del comma 2 ter, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008

20  Vedi la disciplina transitoria del comma 2 quater, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008

21  Vedi la disciplina transitoria del comma 2 quinquies, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008

22  Vedi la disciplina transitoria del comma 2 sexies, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008

23  Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 78, L. R. 22/2010

24  Comma 1 bis sostituito da art. 16, comma 23, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012. Tale disposizione trova applicazione anche alle richieste di rimborso in corso, come stabilito dall'art. 16, comma 24, della medesima L.R. 18/2011.

25  Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 12, L. R. 5/2013

26  Comma 1 quater aggiunto da art. 10, comma 12, L. R. 5/2013

27  Vedi la disciplina transitoria del comma 1 ter, stabilita da art. 10, comma 13, L. R. 5/2013

28  Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 10, comma 13, L. R. 5/2013

29  Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 23/2016

30  Parole soppresse al comma 1 bis da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 23/2016

31  Comma 1 ter sostituito da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 23/2016

32  Comma 1 quater sostituito da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 23/2016

33  Comma 1 quinquies aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 23/2016

34  Comma 1 sexies aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 23/2016

35  Comma 1 septies aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 23/2016

36  Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 23/2016

37  Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera g), L. R. 23/2016

38  Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera h), L. R. 23/2016

39  Comma 1 interpretato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2016

40  Comma 1 interpretato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2016

41  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 23/2016

42  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 23/2016

43  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 8, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.

44  Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 9, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.

45  Parole sostituite al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

46  Parole soppresse al comma 2 da art. 101, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019

Art. 151 bis

(1)

I dipendenti regionali cui è affidata la direzione o l' assistenza dei lavori che l' Amministrazione regionale svolge in amministrazione diretta o in economia vengono assicurati contro i rischi connessi e conseguenti.

(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 16, primo comma, L. R. 81/1982

Parole aggiunte al primo comma da art. 46, comma 1, L. R. 44/1988

Art. 152

(Fondo sociale)

(1)(2)(3)

1. E' istituito un fondo sociale a favore dei dipendenti regionali.

2. Il fondo sociale è finanziato con risorse stanziate annualmente con la legge di stabilità, nonché mediante i rientri delle somme impiegate per prestiti e mutui.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 14, L. R. 1/2005

Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 1, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

Articolo sostituito da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

Art. 153

(Prestazioni di natura sociale e assistenziale)

(9)(11)

1. L'Amministrazione regionale provvede a erogare le seguenti prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore dei dipendenti regionali in servizio:

a) sussidi assistenziali;

b) borse di studio;

c) prestiti;

d) mutui edilizi.

(12)

2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere erogate, in caso di morte del dipendente, anche a favore dei suoi familiari a carico.

3. I requisiti, i criteri e le modalità di concessione delle prestazioni di cui al comma 1 sono definiti dal Comitato di gestione di cui all'articolo 155 sulla base delle linee di indirizzo stabilite dalla Giunta regionale.

Note:

Parole aggiunte al terzo comma da art. 17, primo comma, L. R. 81/1982

Parole aggiunte al primo comma da art. 15, comma 1, L. R. 33/1987

Primo comma interpretato da art. 2, comma 2, L. R. 20/1996

Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 3, L. R. 20/1996

Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.

Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 7, L. R. 20/1996

Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.

Comma 3 abrogato da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 61, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.

10  Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 13, L. R. 17/2008

11  Articolo sostituito da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

12  Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 11, comma 6, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

Art. 154

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 3 abrogato da art. 2, comma 5, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.

Articolo abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

Art. 155

(Comitato di gestione del fondo sociale)

(6)(16)

1. Il fondo sociale è gestito da un Comitato di gestione costituito da sette componenti e nominato con decreto del Presidente della Regione; il Comitato è composto dal direttore della struttura direzionale competente a erogare le prestazioni di cui all'articolo 153, con funzioni di presidente, e da:

a) tre dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale;

b) tre rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze sindacali unitarie.

2. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 153 il Comitato di gestione cura l'istruttoria delle domande presentate dai dipendenti redigendo i relativi elenchi dei potenziali beneficiari. I componenti del Comitato di gestione di cui al comma 1, lettere a) e b), durano in carica tre anni. Qualora, nel corso del triennio, debba provvedersi alla sostituzione di componenti del Comitato stesso, essa ha luogo per il periodo che ancora rimane al compimento del triennio.

Note:

Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 18, primo comma, L. R. 81/1982

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Comma 7 abrogato da art. 67, comma 1, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.

Quinto comma interpretato da art. 47, comma 1, L. R. 44/1988

Parole sostituite al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 13/1989

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, L. R. 13/1989

Parole sostituite al primo comma da art. 21, comma 1, L. R. 8/1991

Parole sostituite al primo comma da art. 22, comma 1, L. R. 8/1991

Parole sostituite al primo comma da art. 42, comma 1, L. R. 31/1996

10  Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 42, comma 2, L. R. 31/1996

11  Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005

12  Quarto comma sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005

13  Comma 1 sostituito da art. 12, comma 6, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.

14  Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 6, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.

15  Comma 4 abrogato da art. 12, comma 6, lettera c), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.

16  Articolo sostituito da art. 11, comma 4, lettera c), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

Art. 156

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

Art. 157

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 10, comma 1, L. R. 13/1989

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 15, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.

Articolo abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

Art. 158

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

Art. 158 bis

(1)

Per il recupero delle somme concesse ai dipendenti regionali, in applicazione di quanto previsto dall' articolo 153, primo comma, punti 4) e 5), l' Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere quote mensili di retribuzione, valutata al lordo delle ritenute, in misura non superiore ai 2/5 di essa, per un periodo non superiore a 15 anni senza alcuna maggiorazione di interessi, nonché le indennità comunque e ad ogni titolo, compreso quello di equo indennizzo, dovute dall' Amministrazione stessa in occasione della cessazione dal servizio, nella misura corrispondente alla parte del debito eventualmente residuo, salvo quanto previsto nel successivo articolo 158 ter.

(2)(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 19, primo comma, L. R. 81/1982

Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 36, L. R. 4/1999

Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 4, lettera d), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

Art. 158 ter

(1)

Per le operazioni di prestito di cui al precedente articolo, sono a carico dell'Amministrazione regionale i rischi del mancato rientro delle somme concesse derivanti dalle seguenti cause:

1) morte del dipendente prima che sia estinto il debito;

2) dispensa del dipendente dal servizio per inabilità fisica con indennità, comunque e ad ogni titolo, dovute dall' Amministrazione stessa in occasione della cessazione dal servizio, insufficienti all' estinzione del residuo debito.

(2)(3)

2. A copertura del mancato rientro delle somme concesse a seguito del verificarsi dei suddetti eventi, sono operate trattenute su ciascun prestito lordo concesso ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere c) e d), nella misura dell'1 per cento.

(4)

Note:

Articolo aggiunto da art. 19, primo comma, L. R. 81/1982

Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 4, lettera e), numero 1), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

Parole soppresse al numero 2) del comma 1 da art. 11, comma 4, lettera e), numero 2), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

Comma 2 sostituito da art. 11, comma 4, lettera e), numero 3), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

CAPO IV

EQUO INDENNIZZO

Art. 159

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996

Art. 160

( ABROGATO )

(2)

Note:

Aggiunto dopo il settimo comma un comma da art. 48, comma 1, L. R. 44/1988

Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996

Art. 161

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole soppresse al primo comma da art. 49, comma 1, L. R. 44/1988

Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 50, comma 1, L. R. 44/1988

Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996

Art. 162

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996

Art. 163

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996

Art. 164

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996

Art. 165

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996

Art. 166

Con effetto dalla data di cui all' art. 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ai dipendenti regionali i quali, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nell' espletamento di attività di soccorso rientrante nei servizi di istituto, abbiano riportato un' invalidità permanente non inferiore all' 80% della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d' impiego, viene concessa la speciale elargizione prevista dalla suddetta legge 13 agosto 1980, n. 466.

In caso di decesso del dipendente, la speciale elargizione di cui al comma precedente è corrisposta ai familiari superstiti, secondo quanto previsto dall' art. 6 della legge medesima.

La speciale elargizione di cui al presente articolo viene concessa secondo la procedura prevista dalla presente legge per il riconoscimento dell' infermità dipendente da causa di servizio e per la concessione dell' equo indennizzo.

CAPO V

PERSONALE A CONTRATTO GIORNALISTICO

Art. 167

Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, i dipendenti a contratto di cui all' art. 42, che ne abbiano i requisiti, saranno iscritti all' Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani << Giovanni Amendola >>, come prescritto dalle leggi vigenti e dal contratto nazionale di lavoro della categoria.

I dipendenti di cui al comma precedente già iscritti, ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, all' Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani << Giovanni Amendola >> possono, a richiesta, rimanere iscritti a detto Istituto anche dopo il loro eventuale passaggio nei ruoli organici della Regione.

PARTE V

ORGANI COLLEGIALIDELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 168

( ABROGATO )

(11)(12)(26)(27)

Note:

Aggiunto dopo l'ottavo comma un comma da art. 20, primo comma, L. R. 81/1982

Parole sostituite al sesto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole aggiunte al primo comma da art. 255, comma 1, L. R. 7/1988

Parole sostituite al primo comma da art. 255, comma 1, L. R. 7/1988

Parole sostituite al secondo comma da art. 255, comma 2, L. R. 7/1988

Terzo comma sostituito da art. 255, comma 3, L. R. 7/1988

Parole sostituite al quarto comma da art. 51, comma 1, L. R. 44/1988

Parole aggiunte all'ottavo comma da art. 52, comma 1, L. R. 44/1988

Parole sostituite al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 13/1989

10  Parole sostituite al secondo comma da art. 11, comma 2, L. R. 13/1989

11  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, L. R. 13/1989

12  Partizione di cui fa parte l'art. 168, abrogata da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996

13  Derogata la disciplina del comma 6 da art. 4, comma 1, L. R. 11/1990

14  Derogata la disciplina del sesto comma da art. 15, comma 1, L. R. 11/1990

15  Parole sostituite al primo comma da art. 23, comma 1, L. R. 8/1991

16  Parole sostituite al primo comma da art. 23, comma 2, L. R. 8/1991

17  Parole sostituite al secondo comma da art. 23, comma 3, L. R. 8/1991

18  Parole sostituite al terzo comma da art. 23, comma 4, L. R. 8/1991

19  Parole sostituite al sesto comma da art. 23, comma 5, L. R. 8/1991

20  Parole sostituite al settimo comma da art. 23, comma 6, L. R. 8/1991

21  Parole sostituite al nono comma da art. 23, comma 7, L. R. 8/1991

22  Parole sostituite al decimo comma da art. 23, comma 8, L. R. 8/1991

23  Parole sostituite all'undicesimo comma da art. 23, comma 9, L. R. 8/1991

24  Parole sostituite al dodicesimo comma da art. 23, comma 10, L. R. 8/1991

25  Parole sostituite al tredicesimo comma da art. 23, comma 11, L. R. 8/1991

26  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 2, L. R. 8/1991

27  Articolo abrogato da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996

Art. 169

( ABROGATO )

(4)(5)

Note:

Parole sostituite all'ottavo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole aggiunte al quinto comma da art. 53, comma 1, L. R. 44/1988

Aggiunti dopo l'ottavo comma 2 commi da art. 54, comma 1, L. R. 44/1988

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 61/1988

Articolo abrogato da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996

Art. 170

( ABROGATO )

(5)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 13, comma 1, L. R. 13/1989

Articolo abrogato da art. 35, comma 6, L. R. 18/1996

PARTE VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLONEI LIVELLI FUNZIONALI - RETRIBUTIVI E DISPOSIZIONIRELATIVE ALLO STATO GIURIDICOE AL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 171

I dipendenti regionali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 187, sono inquadrati nel livello funzionale - retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di appartenenza, in base al seguente criterio di equiparazione:

commessoIIlivello
agente tecnicoIIIlivello
coadiutore e guardia del CFRIVlivello
segretario e maresciallo del CFRVlivello
ConsigliereVIlivello
DirigenteVIIIlivello

Art. 172

(1)(4)(5)

Con la legge di riforma dell' Amministrazione regionale verranno rideterminati gli organici dei livelli di cui all' articolo 171 nonché determinati gli organici dei livelli primo e settimo di cui agli articoli 11 e 17.

Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, la dotazione organica di ciascun livello funzionale - retributivo corrisponde alla vigente dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale, secondo l' equiparazione di cui al precedente art. 171; la dotazione organica per il conferimento degli incarichi di cui all' articolo 24 corrisponde a quella vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per il conferimento degli incarichi previsti all' articolo 13, settimo comma, all' articolo 14, quinto comma, nonché all' articolo 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Con la medesima legge regionale sarà previsto, per la copertura dei posti disponibili nell' ambito della dotazione organica di cui al primo comma, un regime transitorio, con particolari criteri e modalità, di accesso ai livelli, con effetto dal 1 luglio 1981. Tra i criteri di valutazione per l' accesso al livello superiore saranno comunque presi in considerazione: l' anzianità di servizio; l' idoneità conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l' Amministrazione regionale e presso altre Amministrazioni pubbliche, per posti di qualifica o livello superiori a quello di appartenenza; il superamento degli esami conclusivi di corsi professionali; le funzioni superiori formalmente attribuite.

(2)(3)

Le norme di cui agli articoli 36 e 37 saranno applicate dopo l' attuazione di quanto previsto al comma precedente.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, primo comma, L. R. 76/1982

Integrata la disciplina del terzo comma da art. 21, primo comma, L. R. 81/1982

Integrata la disciplina del terzo comma da art. 20, secondo comma, L. R. 54/1983

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 18/1998

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 7, L. R. 18/1998

Art. 173

Ai concorsi pubblici da bandire nell' anno 1981, ai concorsi interni con effetto dal 1 gennaio 1981, ai concorsi per l' accesso alla qualifica dirigenziale con effetto 1 gennaio 1981 ed ai concorsi per l' accesso alla qualifica di maresciallo del CFR, per il 1981, continuano ad applicarsi le norme in vigore anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.

Art. 174

In attesa che venga emanato il regolamento di esecuzione di cui all' articolo 10, ultimo comma, della presente legge, continuano ad applicarsi le norme regolamentari emanate secondo la vigente legislazione.

Art. 175

Le competenze del Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, del Segretario Generale del Consiglio regionale, del ragioniere Generale, dell' avvocato della Regione, dei Direttori regionali, del Vicesegretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, del Vice Segretario Generale del Consiglio regionale, dei Direttori degli Enti regionali, dei Direttori di Servizio, restano disciplinate, fino all' entrata in vigore della legge di ristrutturazione degli Uffici regionali, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legislazione regionale vigente, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

Art. 176

Per il personale in servizio al 31 dicembre 1978, l' attribuzione dei nuovi livelli funzionali - retributivi di cui alla tabella B, salvo quanto previsto dal successivo articolo 180 e la nuova progressione economica, di cui alla tabella C, decorrono dal 1 gennaio 1979.

Per il personale di cui al comma precedente, lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dal 1 gennaio 1979, sommando i seguenti elementi:

- stipendio in godimento al 31 dicembre 1978, comprensivo di classi e scatti acquisiti;

- aumento contrattuale previsto per l' anno 1979 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29;

- rateo determinato al 31.12.1978 dell' importo della classe e/o scatto in corso di maturazione: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra la posizione tabellare corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e la posizione tabellare corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, anche maturati virtualmente nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, virtualmente maturate al 31 dicembre 1978 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;

- eventuale importo di cui agli articoli 178 e 183.

A decorrere dal 1 gennaio 1980, lo stipendio del personale di cui al presente articolo viene rideterminato sommando i seguenti elementi:

- stipendio in godimento al 31 dicembre 1979, determinato ai sensi del comma precedente;

- aumento contrattuale previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29, detratto l' importo dell' aumento contrattuale attribuito per l' anno 1979.

A decorrere dal 1 gennaio 1981, lo stipendio di cui al comma precedente viene ulteriormente rideterminato con l' attribuzione di un importo pari a L. 2.000 annue lorde per ogni mese o frazioni di mese superiore ai 15 giorni di servizio di ruolo, maturato alla data del 31 dicembre 1980; nonché con l' attribuzione del seguente aumento contrattuale mensile lordo:

- commesso 16.000

- agente tecnico 16.000

- coadiutore, guardia CFR 17.500

- segretario, maresciallo CFR 23.000

- consigliere 30.000

- dirigente 33.000

(1)

La progressione economica del personale in servizio al 31 dicembre 1978 si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle nuove 8 classi e l' importo delle classi previste dalla LR 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 31 dicembre 1978.

Il personale di cui al presente articolo consegue, nei limiti di cui al comma precedente, la seconda classe di stipendio al compimento del secondo anno di anzianità.

L' aumento contrattuale previsto per l' anno 1981 dal quarto comma del presente articolo viene attribuito al personale regionale, a titolo di acconto, fatti salvi i relativi conguagli, fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base al presente articolo.

Note:

Parole soppresse al quarto comma da art. 23, primo comma, L. R. 81/1982

Art. 177

(1)

Per il personale regionale cui siano state attribuite, nel corso dell' anno 1981, le indennità previste dall' articolo 82, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, continui ad essere addetto alle mansioni previste dalle citate norme dell' articolo 82, lo stipendio di cui al precedente articolo 176 viene rideterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l' attribuzione di un importo pari a lire 25.000 mensili, elevate a lire 45.000 mensili per gli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi.

(2)

La rideterminazione di cui al precedente comma spetta altresì:

- al personale assente per malattia nel corso del 1981 che abbia svolto dette mansioni fino alla data dell' inizio dell' assenza;

- al personale con qualifica funzionale di commesso o di coadiutore che sia stato preventivamente autorizzato alla guida di automezzi e che abbia effettivamente svolto in via continuativa nel corso del 1981 le mansioni di autista;

- al personale con qualifica di agente tecnico che nelle more della procedura per il trasferimento alla qualifica funzionale di commesso per inidoneità fisica sia stato addetto al servizio d' Aula del Consiglio regionale;

- al personale con qualifica di agente tecnico che negli anni precedenti al 1981 e fino alla data di inizio della procedura per il trasferimento di specializzazione per motivi di salute abbia svolto le mansioni di autista e che sia stato riconosciuto idoneo alla guida di automezzi ed abbia ripreso a svolgere le mansioni di autista.

Note:

Articolo interpretato da art. 24, primo comma, L. R. 81/1982

Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 24, secondo comma, L. R. 81/1982

Art. 178

Ai vincitori dei concorsi interni effettuati ai sensi della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1978, viene attribuito, ai fini della determinazione dello stipendio ai sensi del secondo comma dell' articolo 176, un importo pari alla differenza fra lo stipendio base previsto dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per la qualifica funzionale conseguita e lo stipendio base previsto per la qualifica funzionale di provenienza, detratto l' aumento conseguito ai sensi dell' articolo 34, ultimo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Ai vincitori dei concorsi interni per passaggio di carriera, effettuati ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, viene attribuita, ai fini della determinazione dello stipendio ai sensi del secondo comma dell' articolo 176 la differenza fra lo stipendio base previsto dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per la qualifica funzionale corrispondente alla carriera conseguita e lo stipendio base previsto per la qualifica funzionale corrispondente alla carriera di provenienza, detratto l' aumento conseguito per effetto del passaggio di carriera ai sensi della legislazione vigente anteriormente all' entrata in vigore della legge regionale 48/1975.

Ai vincitori dei concorsi interni effettuati con decorrenza 1 gennaio 1979, o successiva, si applicano le norme di cui al quarto e sesto comma dell' articolo 38, con riferimento, anche per l' anno 1979, agli stipendi iniziali previsti dalla Tabella B.

(1)

Le norme di cui al primo e terzo comma del presente articolo si applicano anche al personale che ha conseguito la nomina alla qualifica di dirigente e di maresciallo.

(2)(3)

Nel caso di passaggio di livello con decorrenza dal 1 gennaio 1979, o successiva, il personale in servizio al 31 dicembre 1978 ha diritto, nel nuovo livello, al conseguimento di classi biennali pari alla differenza fra il numero di classi determinato ai sensi del quinto comma dell' articolo 176 e il numero delle classi già godute a decorrere dal 1 gennaio 1979 nei livelli inferiori.

Note:

Terzo comma interpretato da art. 25, primo comma, L. R. 81/1982

Quarto comma interpretato da art. 25, primo comma, L. R. 81/1982

Quarto comma interpretato da art. 26, primo comma, L. R. 81/1982

Art. 179

Al personale regionale, vincitore di concorsi interni effettuati ai sensi dell' articolo 8 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, che alla data di nomina nella nuova carriera sia venuto a percepire un trattamento economico inferiore a quello in godimento, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici e degli altri assegni fissi e continuativi, ivi inclusa l' indennità di istituto di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 957 e successive modificazioni ed integrazioni ed escluso il supplemento giornaliero dell' indennità di istituto di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 28 aprile 1975, n. 135, è attribuito, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la differenza, un assegno << ad personam >> riassorbibile con i successivi miglioramenti economici di carattere generale.

Art. 180

Per l' anno 1979, gli stipendi iniziali del V e del VI livello sono determinati sommando lo stipendio iniziale previsto rispettivamente per la qualifica funzionale di segretario e quella di consigliere dalla legislazione vigente anteriormente all' entrata in vigore della presente legge e gli aumenti contrattuali previsti per il 1979 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29 per le corrispondenti qualifiche.

Art. 181

Per il personale assunto nell' anno 1979, lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data di assunzione, per l' anno 1979, sommando i seguenti elementi:

- stipendio in godimento alla data di assunzione, secondo la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

- aumento contrattuale previsto per l' anno 1979 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29.

A decorrere dal 1 gennaio 1980, lo stipendio del personale di cui al comma precedente viene rideterminato ai sensi del terzo comma dell' articolo 176.

(1)

A decorrere dal 1 gennaio 1981 lo stipendio del personale di cui al primo comma viene rideterminato sommando i seguenti elementi:

- stipendio in godimento al 31 dicembre 1980, determinato ai sensi del precedente comma;

- aumento contrattuale previsto per l' anno 1981 dell' articolo 176, quarto comma.

(2)

Per il personale assunto dal 1 gennaio 1980 alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stipendio del livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data di assunzione, sommando i seguenti elementi:

- stipendio in godimento alla data di assunzione secondo la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

- aumento contrattuale previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29.

A decorrere dal 1 gennaio 1981 o dalla data di assunzione, se successiva, lo stipendio del personale di cui al comma precedente viene rideterminato sommando i seguenti elementi:

- stipendio in godimento al 31 dicembre 1980 o alla data del precedente comma;

- aumento contrattuale previsto per l' anno 1981 dall' articolo 176, quarto comma.

Al personale la cui nomina sia stata disposta con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia assunto servizio successivamente si applicano le norme di cui ai precedenti terzo e quarto comma.

Note:

Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 27, primo comma, L. R. 81/1982

Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 27, secondo comma, L. R. 81/1982

Art. 182

Nei casi di applicazione dell' articolo 99 della LR 5 agosto 1975, n. 48, dal 1 gennaio 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, l' importo corrispondente alla differenza tra la posizione tabellare conseguita per effetto dell' applicazione dell' articolo 99 medesimo e la posizione tabellare in godimento alla data di maturazione dei detto beneficio viene aggiunto allo stipendio determinato ai sensi dell' articolo 176, con la medesima decorrenza della data di maturazione del beneficio.

Dopo l' entrata in vigore della presente legge, la norma di cui all' articolo 99 della LR 5 agosto 1975, n. 48 continua ad applicarsi secondo le disposizioni vigenti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge. L' importo da aggiungere allo stipendio in godimento corrisponde alla differenza tra la posizione tabellare virtualmente conseguibile per effetto della applicazione dell' articolo 99 e la posizione tabellare che sarebbe stata virtualmente raggiunta per effetto della progressione economica prevista dalla LR 5 agosto 1975, n. 48.

(1)

Note:

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 8, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.

Art. 183

Gli eventuali assegni personali pensionabili in godimento al 1 gennaio 1979 vengono conglobati nello stipendio spettante a tale data. Gli eventuali assegni personali non pensionabili in godimento alla data medesima sono assorbiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla concorrenza del 50% dell' aumento contrattuale spettante per il 1981.

(1)

Gli assegni personali pensionabili in godimento al 1 gennaio 1979 da parte del personale di cui all' articolo 187 vengono conglobati nello stipendio spettante a tale data. Gli eventuali assegni non pensionabili spettanti a detto personale alla stessa data sono assorbiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla concorrenza del 50% dei miglioramenti economici attribuiti a detto personale dall' articolo 133 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.

Gli assegni personali eventualmente rimanenti saranno assorbiti con i futuri aumenti di carattere generale.

Note:

Integrata la disciplina del primo comma da art. 27, primo comma, L. R. 49/1984

Art. 184

Il personale regionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso sia in godimento di quote di aggiunta di famiglia per genitori a carico, conserva la misura delle quote in godimento.

Art. 185

Le norme di inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato o trasferito dallo Stato o da altri Enti pubblici devono stabilire determinati criteri e modalità al fine di evitare, nello stesso anno, cumulo di benefici derivanti dalla revisione contrattuale.

Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi degli articoli 2, ultimo comma, e 3 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, non può cumulare, negli anni 1979, 1980 e 1981, i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con quelli previsti dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e dall' articolo 176 della presente legge.

(1)

Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 2, ultimo comma, della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, lo stipendio nel livello d' inquadramento è determinato, a decorrere dal 10 settembre 1979, sommando i seguenti elementi:

- stipendio in godimento al 10 settembre 1979, determinato ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21;

- aumento contrattuale previsto per l' anno 1979 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29;

- rateo determinato al 10 settembre 1979 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza:

a) per il personale docente a tempo indeterminato il rateo viene calcolato con riferimento agli importi in corso di maturazione al 10 settembre 1979 di cui all' articolo 51, secondo comma, seconda e terza alinea della legge 11 luglio 1980, n. 312, detratti gli eventuali scatti biennali in godimento alla medesima data;

b) per il personale non docente di ruolo si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scarti intermedi anche convenzionali, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori i 15 giorni, maturate al 10 settembre 1979 per il raggiungimento della classe superiore medesima.

A decorrere dal 1 gennaio 1980 lo stipendio del personale di cui al precedente comma viene rideterminato secondo le disposizioni di cui all' articolo 176, terzo comma.

A decorrere dal 1 gennaio 1981 lo stipendio di cui al comma precedente viene ulteriormente rideterminato con l' attribuzione di un importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato presso l' Amministrazione di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980, nonché con l' attribuzione dell' aumento contrattuale di cui all' articolo 176, quarto comma.

La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi nella misura di cui alla tabella C, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle nuove otto classi e l' importo delle classi previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 10 settembre 1979.

Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1980, n, 21, lo stipendio nel livello d' inquadramento è determinato, a decorrere dal 28 giugno 1980, sommando i seguenti elementi:

- stipendio in godimento al 28 giugno 1980, determinato ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21;

- importo corrispondente alla differenza tra gli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e gli aumenti conseguiti alla data del 28 giugno 1980 presso gli enti di provenienza riferibili al triennio 1979-1981;

- rateo determinato al 28 giugno 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza;

a) per il personale civile e forestale di ruolo proveniente dall' Amministrazione statale;

si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi, esclusi quelli previsti dall' articolo 140, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 28 giugno 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste e per il personale nei cui confronti trovi applicazione il DPR 748/1972, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;

b) per il rimanente si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 28 giugno 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato.

A decorrere dal 1 gennaio 1981 lo stipendio di cui al comma precedente viene rideterminato sommando i seguenti elementi:

- stipendio in godimento al 31 dicembre 1980 determinato ai sensi del precedente comma;

- importo corrispondente alla differenza tra la somma degli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 e 1981 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e dall' articolo 176, quarto comma, della presente legge regionale e gli aumenti conseguiti alla data del 28 giugno 1980 presso gli enti di provenienza riferibili al triennio 1979-1981 detratto l' importo di cui alla seconda alinea del precedente comma;

- la somma risultante dalla differenza tra l' importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato presso l' Amministrazione di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 e l' eventuale analogo beneficio conseguito nel triennio 1979-1981 presso l' Amministrazione di provenienza ed in godimento al 28 giugno 1980.

La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle nuove otto classi e l' importo delle classi previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 28 giugno 1980.

Note:

Sostituito il secondo comma con 8 commi da art. 28, primo comma, L. R. 81/1982

Art. 186

Per il personale che sia cessato dal servizio nel corso dell' anno 1979 e che sia stato riammesso in servizio nel corso dell' anno 1980, ai sensi dell' articolo 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, lo stipendio è determinato, a decorrere dalla data di riammissione in servizio, sommando i seguenti elementi:

- stipendio in godimento alla data di cessazione, determinato ai sensi del secondo comma dell' articolo 176;

- aumento contrattuale previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29, detratto l' importo dell' aumento contrattuale attribuito per l' anno 1979.

L' anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 alla data di cessazione dal servizio è considerata utile per il conseguimento della successiva classe di stipendio e per l' applicazione della norma di cui all' ultimo comma dell' articolo 176.

Art. 187

Per il personale di cui all' articolo 100 della LR 5 agosto 1975, n. 48 il conferimento degli incarichi previsti all' art. 24 della presente legge avviene nei modi stabiliti dal citato articolo 24. Al suddetto personale, peraltro, non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 25; ad esso continua ad essere attribuito il trattamento economico previsto dall' articolo 47 del DPR 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale di cui al presente articolo non spettano i benefici economici previsti per il restante personale dalla presente legge.

Art. 188

Al personale cui siano già stati conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli incarichi previsti dall' articolo 13, settimo comma, dall' articolo 14, quinto comma, nonché dall' articolo 18, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 si applica, ferma restando la data di scadenza del relativo incarico, l' articolo 25 della presente legge.

Art. 189

Al personale appartenente alla qualifica di dirigente, che, alla data di entrata in vigore della presente legge sia già preposto alla direzione di un Ente regionale o ad un servizio si applicano le norme di cui all' articolo 21, con decorrenza dell' incarico quadriennale dalla data di entrata in vigore della legge medesima e senza che per dette preposizioni si proceda ai sensi dell' articolo 20.

Art. 190

Quando ciò sia richiesto dall' interesse del servizio i dipendenti di cui all' articolo 187 possono, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, essere assegnati a compiti ispettivi o a speciali servizi e pertanto essere collocati fuori organico.

Il numero complessivo dei dipendenti che possono essere collocati fuori organico ai sensi del comma precedente non può eccedere le tre unità.

I dipendenti collocati fuori organico ai sensi del primo comma non possono rimanervi per un periodo superiore ai tre anni; trascorso tale periodo, senza che sia stato altrimenti disposto, detti dipendenti sono collocati a riposo con decreto del Presidente della Giunta regionale.

La Giunta regionale, peraltro, nel caso che detti dipendenti non abbiano ancora conseguito il diritto a pensione diretta, può deliberare che lo stato di collocamento fuori organico si protragga per il periodo necessario a raggiungere il numero minimo di anni di servizio utile previsto dall' art. 7 della legge 11 aprile 1975, n. 379 e successive modificazioni.

Ai dipendenti collocati a riposo ai sensi del terzo comma spetta il trattamento in quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti.

Art. 191

I segretari particolari che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in godimento, ai sensi dell' articolo 77 della LR 5 agosto 1975, n. 48, di una indennità di importo superiore a quello fissato dall' articolo 110 della presente legge possono optare per conservare detta indennità secondo quanto disposto del citato articolo 77. A tal fine si continua a far riferimento alla posizione tabellare virtualmente conseguibile e alla posizione tabellare del quindicesimo anno della qualifica di consigliere di cui alla LR 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 192

Nella prima applicazione della presente legge e fino all' entrata in vigore della legge di riforma dell' Amministrazione e degli Enti regionali, ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 8, sono individuate le seguenti unità organizzative periferiche:

- Uffici tavolari;

- Centri zonali dell' ERSA;

- Centri di formazione professionale dell' IRFoP.

Il coordinatore preposto ad una delle suddette unità ha, tra l' altro, la responsabilità organizzativa dell' unità medesima con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell' attività del personale ad essa addetto.

Art. 193

Le norme di cui all' articolo 7 della presente legge si applicano alla Segreteria Generale Straordinaria a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge a prescindere dalla emanazione del Regolamento di cui al primo comma del citato articolo 7.

La costituzione dei gruppi di lavoro di cui al comma precedente viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale Straordinario.

Ai coordinatori dei gruppi di cui al presente articolo si applica la norma di cui al terzo comma dell' articolo 6 della presente legge.

Art. 194

Al personale appartenente all' VIII livello preposto agli Uffici di cui all' art. 5 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, spetta, salvo che non sia in godimento del trattamento di cui all' articolo 187 della presente legge, l' indennità del 35% previsto dall' art. 25, quarto comma, della presente legge.

Al personale dell' VIII livello, eventualmente incaricato di svolgere funzioni di coordinamento del gruppo interdisciplinare centrale di cui all' art. 7, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, spetta l' indennità del 35% prevista dall' art. 25, quarto comma, della presente legge.

(1)

Il personale dell' VIII livello assegnato alla Segreteria Generale Straordinaria, che non sia preposto agli Uffici di cui all' articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, è equiparato, ai fini dell' applicazione della presente legge, ai Direttori di Servizio, comportando la posizione di lavoro di detto personale lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l' altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative interne della Segreteria Generale Straordinaria equiparabili ai Servizi.

Ai fini della sospensione delle indennità di cui ai precedenti commi si applicano rispettivamente le norme di cui all' ultimo comma degli articoli 25 e 21 della presente legge.

Sono abrogati il primo comma dell' articolo 9 ed il terzo comma dell' articolo 12 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, nonché il terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.

Note:

Secondo comma abrogato da art. 3, primo comma, L. R. 32/1984

Art. 195

Quando particolari ed inderogabili esigenze della Segreteria Generale straordinaria lo richiedano, l' Amministrazione regionale può, nel limite della dotazione organica della qualifica dirigenziale da stabilire ai sensi del primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare speciale e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale straordinario, attribuire funzioni dirigenziali al personale del VI livello assegnato alla Segreteria Generale straordinaria.

Al personale cui vengono attribuite le funzioni di cui al comma precedente si applica l' articolo 212 della presente legge.

Art. 196

L' incarico di cui all' articolo 24 della presente legge può essere conferito anche per la reggenza dell' ufficio di cui al quarto comma dell' articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni quando trattasi di persona estranea all' Amministrazione regionale, con l' attribuzione del trattamento economico previsto dall' ultimo comma del precitato articolo 24. In tal caso, esso non occupa posto nell' organico regionale. Per l' assunzione saranno richiesti i requisiti previsti dall' articolo 29 della presente legge, ad eccezione dell' età, nonché le prescrizioni indicate nel quarto comma del summenzionato articolo 24, ad eccezione del periodo di esperienza non inferiore ai 12 anni, termine che viene limitato ad anni 6.

Qualora l' incarico di cui al presente articolo venga conferito a personale in posizione di comando, ad esso spetta l' eventuale differenza tra lo stipendio corrispondente alla quarta classe dell' VIII livello ed il minor stipendio in godimento presso l' Ente di provenienza; in tal caso l' indennità di cui all' articolo 25 della presente legge viene computata sullo stipendio corrispondente alla quarta classe dell' VIII livello ovvero, se superiore, sullo stipendio in godimento presso l' Ente di provenienza.

Il dipendente regionale, o l' incaricato o il comandato preposto all' Ufficio di cui al primo comma del presente articolo, è alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale.

(1)

La persona che, per revoca o mancato rinnovo dell' incarico, cessi la reggenza dell' Ufficio di cui al primo comma del presente articolo, può rimanere, per esigenze di servizio, alle dipendenze dell' Amministrazione regionale ed essere, a domanda, inquadrata nell' VIII livello del ruolo unico regionale.

Note:

Terzo comma abrogato implicitamente da art. 45, comma 6, L. R. 7/1988

Art. 197

In attesa della determinazione dell' ordinamento degli uffici dell' IRFoP, l' Ente stesso è equiparato, ai fini dell' applicazione della presente legge, agli enti regionali con due o più servizi; il personale dell' VIII livello, che non sia preposto alla Direzione dell' Ente e che sia assegnato o da assegnare, nel limite massimo di due unità, all' IRFoP, è equiparato ai Direttori di Servizio, comportando la posizione di lavoro di detto personale lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l' altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative interne dell' IRFoP equiparabili ai Servizi.

Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell' Amministrazione regionale, il dipendente dell' VIII livello cui sia affidato, nell' ambito della Direzione regionale dei lavori pubblici, l' incarico di espletare i compiti in materia di strumenti urbanistici relativi ai Comuni delle zone terremotate e a quelli delle Province di Udine e Pordenone, esclusi quelli della settima ed ottava zona - socio - economica, nonché di curare il collegamento in detta materia con la Segreteria Generale Straordinaria, è equiparato, ai fini dell' applicazione della presente legge, ai Direttori di Servizio, comportando tale incarico lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l' altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di un' unità organizzativa flessibile equiparabile ad un Servizio.

Art. 198

Nella prima applicazione della presente legge, il personale regionale viene assegnato, ai sensi dell' art. 4, ai Servizi o alle unità organizzative periferiche, nell' ambito della singola Direzione regionale o del medesimo Ente regionale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTODI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Art. 199

Ove non trovi applicazione l' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la Regione assume a proprio carico gli oneri di riscatto da liquidarsi in base all' articolo 2 della medesima legge e l' articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo unico regionale che, avendo prestato servizio presso gli enti regionali o presso enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, abbia chiesto o chieda entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la ricongiunzione presso la CPDEL del periodo di servizio reso ininterrottamente con iscrizione previdenziale all' INPS, nei predetti enti.

(1)(3)(4)

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale già collocato a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia chiesto detta ricongiunzione prima della cessazione dal servizio.

Qualora la ricongiunzione, ai sensi dell' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, riguardi esclusivamente i periodi indicati nei precedenti commi, l' Amministrazione regionale provvede, per conto dell' interessato, al versamento dei relativi importi direttamente all' Istituto previdenziale che ha emanato il provvedimento di ricongiunzione.

Qualora la ricongiunzione ai sensi dell' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 riguardi anche periodi di servizio diversi da quelli indicati nel primo comma, la Regione concorre all' onere limitatamente a questi ultimi in misura proporzionale. Detto concorso avviene secondo quanto previsto dal terzo comma a condizione che l' interessato abbia rilasciato la dichiarazione di accettazione dell' onere di ricongiunzione di cui all' art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299. Ove già sia avvenuto il collocamento a riposo dell' interessato ed il debito residuo sia stato trasformato dalla CPDEL in quota vitalizia passiva, la parte a carico della Regione viene liquidata direttamente al pensionato.

(2)

Nel caso di cui al terzo comma del presente articolo non si applica, ai fini della determinazione dell' anticipazione, la norma di cui al secondo comma dell' articolo 137.

Note:

Primo comma sostituito da art. 32, primo comma, L. R. 81/1982

Parole aggiunte al quarto comma da art. 32, secondo comma, L. R. 81/1982

Integrata la disciplina del primo comma da art. 33, primo comma, L. R. 81/1982

Integrata la disciplina del primo comma da art. 55, comma 1, L. R. 44/1988

Art. 200

(1)

Ai fini del computo del servizio di cui al primo comma, lettera a), dell' articolo 140, si considera anche il periodo di servizio prestato ad incarico ai sensi dell' articolo 18 primo e terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48. Ai fini del computo del servizio di cui al primo comma, lettera b), dell' articolo 140, si considera anche per il periodo di preposizione alla Direzione di un Ente o di un Servizio, a decorrere dalla data di tale preposizione e comunque con effetto non anteriore al 1 gennaio 1979. Tale periodo viene computato a domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo versamento dei contributi secondo le modalità previste al terzo comma dell' articolo 140.

Il predetto servizio potrà venire valutato anche ai fini della buonuscita, ai sensi del primo comma dell' articolo 143, a domanda da presentarsi entro i termini indicati al comma precedente, previo versamento dei contributi di cui al primo e quarto comma dell' articolo 148 della presente legge.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, primo comma, L. R. 81/1982

Art. 201

Ai fini dell' applicazione dell' art. 85 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 sub art. 21 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, gli aumenti previsti dalle leggi regionali 23 marzo 1979, n. 10 e 23 marzo 1979, n. 11, dell' importo di Lire 25.000 di cui all' art. 16 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, debbono intendersi applicabili, con la stessa decorrenza anche al personale in quiescenza.

Art. 202

Ai fini dell' applicazione dell' art. 138 della presente legge, per il triennio 1979-1981, per il personale collocato a riposo anteriormente al 1 gennaio 1979 la retribuzione pensionabile viene determinata computando gli aumenti contrattuali dell' art. 176, con le decorrenze ivi previste. Per il personale collocato a riposo nel corso degli anni 1979 e 1980, la retribuzione pensionabile viene determinata computando gli aumenti contrattuali previsti dall' art. 176 con le decorrenze ivi previste.

(1)

Per il personale in quiescenza di cui all' art. 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui all' art. 115 della medesima legge, l' adeguamento, per il triennio 1979-1981, ha luogo, qualora detto personale non abbia già usufruito dei benefici di cui all' art. 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, o di quelli di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto - legge 6 giugno 1981, n. 283, con riferimento agli aumenti corrisposti al corrispondente personale in servizio, con la stessa decorrenza.

Ai fini di cui ai commi precedenti, la retribuzione pensionabile viene determinata computando altresì, a decorrere dal 1 gennaio 1981, l' importo di lire 2.000 annue lorde, secondo quanto previsto dall' articolo 176 ed in base all' anzianità di servizio maturata alla data di cessazione dal servizio.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 35, primo comma, L. R. 81/1982

Art. 203

Nei confronti dei superstiti dei dipendenti deceduti in attività di servizio anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, e successivamente al 16 aprile 1968, viene applicato quanto disposto dall' articolo 141, qualora i medesimi non abbiano percepito alcuna indennità di fine servizio da enti previdenziali o dalla Regione.

La misura dell' indennità di buonuscita, di cui al precedente comma, verrà determinata sugli assegni e con le modalità vigenti alla data di decesso del dipendente.

Art. 204

Per le cessazioni dal servizio prima dell' entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi per quanto concerne il trattamento previdenziale, le norme vigenti fino al predetto termine.

Art. 205

Gli equi indennizzi liquidati al personale regionale con provvedimento adottato dal 1 luglio 1978 fino all' entrata in vigore della presente legge vengono riliquidati in conformità alla tabella D allegata alla presente legge e in base allo stipendio di cui alla tabella B.

TITOLO III

PERSONALE A CONTRATTO NAZIONALEDI LAVORO GIORNALISTICO

Art. 206

I dipendenti del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti all' Ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, Albo dei professionisti o dei pubblicisti, e siano assegnati all' Ufficio stampa e pubbliche relazioni da almeno due anni, svolgendo attività giornalistica, hanno la facoltà di richiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima, l' assunzione a contratto con l' applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico, previsto dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, di cui all' art. 42, con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge.

Ai suddetti dipendenti viene attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, con anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell' Amministrazione regionale per l' attività svolta come professionisti o pubblicisti.

(1)

Note:

Integrata la disciplina del secondo comma da art. 36, primo comma, L. R. 81/1982

Art. 207

(2)

L' applicazione dello stato giuridico e trattamento economico previsti dal contratto nazionale del lavoro giornalistico ai dipendenti di cui al primo comma dell' articolo 206, avviene secondo la seguente equiparazione:

- dirigente: caporedattore

- funzionario: vicecaporedattore

- consigliere: caposervizio - segretario: redattore ordinario.

(1)

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 11, primo comma, L. R. 54/1983

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 4, L. R. 5/2018

Art. 208

Ai fini della corresponsione dell' indennità di anzianità, prevista dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, ai predetti dipendenti viene riconosciuta una anzianità di servizio pari a quella maturata presso l' Amministrazione regionale.

Art. 209

Ai fini del trattamento di quiescenza, i predetti dipendenti, professionisti o pubblicisti, mantengono l' iscrizione alla CPDEL, secondo quanto previsto dall' articolo 136 della presente legge per il restante personale regionale. Per gli stessi fini, i dipendenti giornalisti professionisti, ai quali viene attribuito, ai sensi dell' articolo 206, lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto nazionale del lavoro giornalistico, possono, a domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la iscrizione all' Istituto Nazionale previdenza giornalisti italiani, Giovanni Amendola, come previsto dall' articolo 167 della presente legge.

Art. 210

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 259, comma 4, L. R. 7/1988

TITOLO IV

INQUADRAMENTO DI PERSONALE ESTRANEOALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI PERSONALEIN POSIZIONE DI COMANDO

Art. 211

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia utilizzato in modo continuativo dall' Amministrazione regionale con contratto d' opera, per lo svolgimento del servizio di consulenza e accertamento idrogeologico previsto all' art. 5 della LR 21 luglio 1976, n. 33, che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, è inquadrato nel VI livello funzionale - retributivo del personale del ruolo unico regionale, con trattamento economico ed anzianità nei livelli iniziali.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presti, da almeno tre anni, la propria attività presso l' Azienda regionale delle Foreste ai sensi dell' art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, ed al quale con provvedimento formale dell' Azienda stessa siano state riconosciute le mansioni proprie del personale appartenente al 2 gruppo livello A - impiegati di 2a categoria delle imprese edili ed affini, è inquadrato, purché in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, nel V livello funzionale - retributivo del personale del ruolo unico regionale, con trattamento economico ed anzianità nel livello iniziali.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi, da almeno sei mesi, in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' art. 77, secondo comma, della LR 5 agosto 1975, n. 48, è inquadrato nel VI livello funzionale - retributivo, con trattamento economico ed anzianità nel livello iniziali, se nell' amministrazione di provenienza apparteneva alla carriera direttiva. Negli altri casi, il predetto personale viene inquadrato nel V livello funzionale - retributivo, con trattamento economico ed anzianità nel livello iniziali.

L' inquadramento del personale di cui ai commi precedenti decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato, da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima, previo superamento di un esame - colloquio, i cui criteri e modalità verranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 212

In attesa che con la legge di riforma dell' Amministrazione regionale sia disciplinato l' istituto delle funzioni superiori, al personale con qualifica di consigliere che, con provvedimento formale, svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo superiore ai trenta giorni consecutivi nell' arco dell' anno, funzioni dirigenziali per le quali sia prevista la relativa indennità, è attribuita, a decorrere dal trentunesimo giorno e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l' indennità medesima, proporzionalmente al periodo di svolgimento delle funzioni. Ai fini della sospensione di detta indennità si applica la norma di cui al VI comma dell' art. 21.

Art. 213

I miglioramenti economici di cui alla legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 continuano ad essere attribuiti, a titolo di acconto, fatti salvi i relativi conguagli, sino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base alla presente legge.

Art. 214

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 11/1999

Art. 215

Ai fini dell' applicazione della norma di cui all' art. 24, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, per << orario di servizio interrotto >> s' intende anche la ripresa del servizio nella stessa giornata lavorativa sotto forma di attività straordinaria.

Art. 216

I richiami a norme della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni contenuti nelle leggi e nei regolamenti regionali vigenti, s' intendono riferiti alle corrispondenti norme della presente legge.

Art. 217

(1)(2)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, ad eccezione delle norme da essa richiamate, e salvo quanto previsto dal successivo comma, le seguenti disposizioni:

- art. 1, numero 1, lettera c), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23;

- legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2;

- legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7;

- legge regionale 5 agosto 1975, n. 48;

- articolo 19 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59;

- legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11;

- legge regionale 7 aprile 1978, n. 21;

- legge regionale 29 dicembre 1978, n. 87;

- legge regionale 27 agosto 1979, n. 46;

- legge regionale 22 dicembre 1980, n. 71;

- ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

L' art. 24 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11 è abrogato con effetto dal 1 gennaio 1982.

Note:

Articolo interpretato da art. 38, primo comma, L. R. 81/1982

Articolo interpretato da art. 39, primo comma, L. R. 81/1982

Art. 218

Per le finalità previste dall' articolo 24 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 50 milioni per l' esercizio 1981.

La predetta spesa fa carico al capitolo 318 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 50 milioni per l' esercizio 1981.

Art. 219

Gli oneri per gli assegni fissi - ivi compresi quelli per le indennità previste dai precedenti articoli 9, II comma, 21, 25 e 110 -, per le ritenute previdenziali ed assistenziali - ivi compresi quelli di cui al precedente articolo 199 - e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 122, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati, per l' esercizio 1981, rispettivamente di lire 1.105 milioni, di lire 2.700 milioni e di lire 400 milioni.

La denominazione del citato capitolo 225 viene così modificata: << Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al personale, nonché oneri assunti a carico dell' Amministrazione ai sensi dell' articolo 199 della presente legge (spesa obbligatoria) >>.

Le spese relative al compenso per lavoro straordinario - ivi comprese quelle per i compensi previsti dal precedente articolo 115 - e quelle relative alle indennità di trasferta, al rimborso spese per missioni ed alle indennità di trasferimento fanno carico ai capitoli 222, 223 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Gli stanziamenti dei precitati capitoli 222 e 223 vengono elevati, per l' esercizio 1981, rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 35 milioni.

Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 109 fanno carico al capitolo 228 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi, la cui denominazione viene così modificata: << Indennità compensativa al personale regionale e comandato che svolge mansioni che comportano particolari disagi e rischi, nonché spese per l' assicurazione contro i rischi patrimoniali conseguenti al maneggio di valori di cassa >>.

Gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 136 e 138 fanno carico al capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

La denominazione del precitato capitolo viene così modificata: << Oneri relativi all' adeguamento ed integrazione del trattamento di quiescenza per il personale regionale collocato a riposo (spesa obbligatoria) >> ed il relativo stanziamento viene elevato per l' esercizio 1981 di lire 60 milioni.

Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 137 fanno carico al capitolo 232 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

In relazione al disposto di cui al citato articolo 137, la denominazione del capitolo 752 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene così modificata: << Rimborso da parte degli enti previdenziali dell' acconto sul trattamento di quiescenza corrisposto dalla Regione al personale dipendente cessato dal servizio >>.

Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 150 fanno carico al capitolo 251 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 166 fanno carico al capitolo 252 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Lo stanziamento del precitato capitolo viene elevato per l' esercizio 1981 di lire 100 milioni.

Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 151 fanno carico al capitolo 1951 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 220

Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 140, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II - il capitolo 235 con la denominazione: << Oneri relativi all' integrazione del trattamento di quiescenza sulle indennità previste dagli articoli 21 e 25 della presente legge per il personale regionale collocato a riposo. (Spesa obbligatoria) >>.

Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 141, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II - il capitolo 236 con la denominazione: << Oneri relativi all' indennità di buonuscita spettante al personale regionale cessato dal servizio (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni.

In relazione alle norme contenute nella Parte IV - Titolo II - Capo II della presente legge vengono ridotti di lire 200 milioni per l' esercizio 1981 lo stanziamento del capitolo 233 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 e, corrispondentemente, lo stanziamento del capitolo 753 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio predetto.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 154, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IV - il capitolo 1753 con la denominazione: << Contributo annuale a favore del fondo sociale per i dipendenti regionali per l' erogazione delle prestazioni di cui ai punti dall' 1) al 5) del primo comma dell' articolo 153 della presente legge >> e con lo stanziamento di lire 450 milioni.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio per l' esercizio finanziario 1981.

Art. 221

Alla maggiore spesa complessiva di lire 5.500 milioni si fa fronte:

a) per lire 4.500 milioni mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione:

- lire 1.997 milioni del capitolo 1953;

- lire 2.500 milioni dal capitolo 6701, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

- lire 3 milioni dal capitolo 228;

b) per le restanti lire 1.000 milioni, relativi a parte delle somme da corrispondere a titolo di saldo dei benefici economici già maturati, mediante utilizzo di parti importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Art. 222

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.