Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
TITOLO V
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 213
 
I miglioramenti economici di cui alla legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 continuano ad essere attribuiti, a titolo di acconto, fatti salvi i relativi conguagli, sino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base alla presente legge.
Art. 214

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 11/1999
Art. 215
 
Ai fini dell' applicazione della norma di cui all' art. 24, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, per << orario di servizio interrotto >> s' intende anche la ripresa del servizio nella stessa giornata lavorativa sotto forma di attività straordinaria.
Art. 216
 
I richiami a norme della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni contenuti nelle leggi e nei regolamenti regionali vigenti, s' intendono riferiti alle corrispondenti norme della presente legge.
Art. 219
 
Gli oneri per gli assegni fissi - ivi compresi quelli per le indennità previste dai precedenti articoli 9, II comma, 21, 25 e 110 -, per le ritenute previdenziali ed assistenziali - ivi compresi quelli di cui al precedente articolo 199 - e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 122, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati, per l' esercizio 1981, rispettivamente di lire 1.105 milioni, di lire 2.700 milioni e di lire 400 milioni.
La denominazione del citato capitolo 225 viene così modificata: << Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al personale, nonché oneri assunti a carico dell' Amministrazione ai sensi dell' articolo 199 della presente legge (spesa obbligatoria) >>.
Le spese relative al compenso per lavoro straordinario - ivi comprese quelle per i compensi previsti dal precedente articolo 115 - e quelle relative alle indennità di trasferta, al rimborso spese per missioni ed alle indennità di trasferimento fanno carico ai capitoli 222, 223 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli 222 e 223 vengono elevati, per l' esercizio 1981, rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 35 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 109 fanno carico al capitolo 228 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi, la cui denominazione viene così modificata: << Indennità compensativa al personale regionale e comandato che svolge mansioni che comportano particolari disagi e rischi, nonché spese per l' assicurazione contro i rischi patrimoniali conseguenti al maneggio di valori di cassa >>.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 136 e 138 fanno carico al capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
La denominazione del precitato capitolo viene così modificata: << Oneri relativi all' adeguamento ed integrazione del trattamento di quiescenza per il personale regionale collocato a riposo (spesa obbligatoria) >> ed il relativo stanziamento viene elevato per l' esercizio 1981 di lire 60 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 137 fanno carico al capitolo 232 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
In relazione al disposto di cui al citato articolo 137, la denominazione del capitolo 752 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene così modificata: << Rimborso da parte degli enti previdenziali dell' acconto sul trattamento di quiescenza corrisposto dalla Regione al personale dipendente cessato dal servizio >>.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 150 fanno carico al capitolo 251 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 166 fanno carico al capitolo 252 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Lo stanziamento del precitato capitolo viene elevato per l' esercizio 1981 di lire 100 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 151 fanno carico al capitolo 1951 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Art. 220
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 140, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II - il capitolo 235 con la denominazione: << Oneri relativi all' integrazione del trattamento di quiescenza sulle indennità previste dagli articoli 21 e 25 della presente legge per il personale regionale collocato a riposo. (Spesa obbligatoria) >>.
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 141, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II - il capitolo 236 con la denominazione: << Oneri relativi all' indennità di buonuscita spettante al personale regionale cessato dal servizio (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni.
In relazione alle norme contenute nella Parte IV - Titolo II - Capo II della presente legge vengono ridotti di lire 200 milioni per l' esercizio 1981 lo stanziamento del capitolo 233 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 e, corrispondentemente, lo stanziamento del capitolo 753 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio predetto.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 154, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IV - il capitolo 1753 con la denominazione: << Contributo annuale a favore del fondo sociale per i dipendenti regionali per l' erogazione delle prestazioni di cui ai punti dall' 1) al 5) del primo comma dell' articolo 153 della presente legge >> e con lo stanziamento di lire 450 milioni.
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio per l' esercizio finanziario 1981.