In attesa del trasferimento ai sensi dell'
articolo 61, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, talune unità del personale trasferendo al servizio sanitario, di cui agli articoli 5 e 7 della
legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere utilizzate in via provvisoria e per tempo determinato presso le Unità Sanitarie Locali, previo assenso delle Amministrazioni di appartenenza e parere vincolante dall' Assessorato della Sanità, per le necessità di primo avvio degli Uffici e dei settori delle medesime, qualora ne vengano motivate le eccezionali esigenze.