Legge regionale 29 giugno 1981, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 20/05/1988

Proroghe ed integrazioni alle leggi regionali: 16 gennaio 1981, n. 2, concernente 'Norme straordinarie per la soppressione degli enti ospedalieri e di altri enti ed il trasferimento delle relative gestioni alle Unità Sanitarie Localì e 3 giugno 1981, n. 35, concernente 'Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio - assistenziale.'
Art. 2
 
In attesa del trasferimento ai sensi dell' articolo 61, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, talune unità del personale trasferendo al servizio sanitario, di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere utilizzate in via provvisoria e per tempo determinato presso le Unità Sanitarie Locali, previo assenso delle Amministrazioni di appartenenza e parere vincolante dall' Assessorato della Sanità, per le necessità di primo avvio degli Uffici e dei settori delle medesime, qualora ne vengano motivate le eccezionali esigenze.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 2, L. R. 33/1988