Legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 19/02/2015

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni.
Art. 3
Al Presidente del Consiglio compete un trattamento complessivo pari a quello goduto dal Presidente della Giunta regionale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 2, L. R. 13/2003
2 Parole aggiunte al secondo comma da art. 7, comma 29, L. R. 12/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
3 Primo comma sostituito da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
4 Secondo comma sostituito da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
5 Parole aggiunte al quarto comma da art. 9, comma 1, L. R. 2/2015