Legge regionale 24 marzo 1981 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 16/07/1986

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 settembre 1980, n. 50 "Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità sanitarie locali" e 23 giugno 1980, n. 14 "Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali".

Art. 1

L' ultimo comma dell' articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50: << Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità sanitarie locali >> è sostituito dal seguente:

<< Ha parimenti titolo all' iscrizione nei predetti ruoli il personale di ruolo di cui al terzo comma dell' articolo 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che ne faccia richiesta al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno 1981. >>.

Dopo tale comma è aggiunto il seguente:

<< Può inoltre essere iscritto, con le modalità di cui al precedente comma, nei ruoli nominativi regionali il personale in posizione di comando, distacco o assegnazione presso gli Enti di cui alla predetta lettera C) - con esclusione di quello addetto ai servizi socio - assistenziali - da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purché di ruolo alla data di cui al precedente primo comma presso uno degli Enti facenti parte del Consorzio interessato, e ancorché ivi non addetto ai servizi sanitari. >>.

Art. 2

Al primo capoverso del quinto comma dell' articolo 6 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 le parole << di cui all' allegato 2 del >> sono sostituite con le parole << allegate al >>.

Sono soppressi il secondo capoverso del quinto comma nonché il sesto e il settimo comma del predetto articolo 6.

Art. 3

Al primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 sono aggiunte le seguenti lettere:

<< F) medici provinciali, veterinari provinciali ed assistenti sanitari in servizio presso gli Uffici dei Medici e dei Veterinari provinciali, salvo che entro il 30 giugno 1981 formulino apposita istanza per essere mantenuti nel ruolo del personale dipendente della Regione. Sulla domanda decide la Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le rappresentanze sindacali della categoria, tenuto conto dei criteri e delle modalità stabiliti con la legge attuativa dell' articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

G) il restante personale regionale in servizio presso gli Uffici dei Medici e dei Veterinari provinciali, salvo che entro il 30 giugno 1981 non formuli al Presidente della Giunta regionale apposita istanza per essere mantenuto nel ruolo del personale dipendente della Regione >>.

Il secondo e il terzo comma del medesimo articolo 7 sono soppressi.

Al quarto comma del predetto articolo 7, dopo le parole << per detto personale >> sono aggiunte le seguenti: << e per quello di cui al secondo comma dell' articolo 5 >>.

Art. 4

Al primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 la parola << suppletivi >> è sostituita con la parola << ricognitivi >>.

Art. 5

Nell' allegato alla legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, alla colonna dei direttori amministrativi, prima parte, le parole << 6 anni >> sono sostituite da << 8 anni >>; alla colonna del personale di vigilanza e ispezione, dopo le parole << qualifica di >> sono introdotte le parole << Capo Guardia o >>.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 18, primo comma, L. R. 29/1986

Art. 7

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.