Legge regionale 24 gennaio 1981 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/08/2007

Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 40, L. R. 7/1988

Partizione di cui fa parte l'art. 22, abrogata da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

TITOLO I

Procedure della programmazione regionale

Art. 1

La Regione e la programmazione

La Regione adempie ai compiti della programmazione dello sviluppo economico e sociale del proprio territorio e dell' intera comunità, ad essa assegnati dallo Statuto speciale e dalle leggi, attraverso gli atti e con le procedure disciplinati dalla presente legge ed impronta la propria azione legislativa, regolamentare e amministrativa al metodo della programmazione.

A tal fine la Regione predispone il piano regionale di sviluppo, il quale stabilisce gli indirizzi dello sviluppo economico e sociale, in armonia con le indicazioni contenute nel piano urbanistico regionale generale per quanto concerne gli aspetti territoriali.

La Regione partecipa mediante il piano regionale di sviluppo alla formazione della programmazione nazionale e ne realizza gli obiettivi nell' ambito delle proprie competenze.

Art. 2

Ruolo della Regione e delle Province

(1)

Soggetto della programmazione regionale è la Regione.

La programmazione regionale è esercitata, nell' ambito delle rispettive competenze, dagli Organi regionali.

La Giunta regionale assicura la rispondenza dei singoli interventi agli indirizzi ed obiettivi della programmazione e propone i provvedimenti necessari a garantire l' organica attuazione del piano regionale di sviluppo.

Ai fini della programmazione regionale - e in attesa della riforma delle autonomie locali - la Regione riconosce alle Province funzione di coordinamento in materia di programmazione economica e sociale e di pianificazione territoriale e garantisce la loro collaborazione in sede di predisposizione del Piano regionale di sviluppo.

Note:

Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 27/1985

Art. 3

Partecipazione alla programmazione

I Comuni e i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare partecipano alla programmazione nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge.

Per la definizione degli indirizzi e le scelte del piano regionale di sviluppo, la Regione si avvale, dell' apporto autonomo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di categoria, degli organismi economici e delle forze sociali e culturali.

(1)

Note:

Parole soppresse al secondo comma da art. 2, primo comma, L. R. 27/1985

Art. 4

( ABROGATO )

(2)

Note:

Terzo comma sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 27/1985

Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

Art. 5

( ABROGATO )

(2)

Note:

Primo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 27/1985

Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

Art. 6

(Progetti e accordi di programma)

(1)(2)

1. Per l'impostazione di iniziative di prioritaria rilevanza per il conseguimento dei fondamentali obiettivi di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale la Giunta regionale promuove l'elaborazione di progetti di intervento a carattere settoriale o intersettoriale riguardanti l'intero territorio regionale o parti di esso.

2. Per la definizione e la realizzazione di interventi qualificati prioritari dal Piano regionale di sviluppo e per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale la Regione può stipulare, ai fini di cui al comma 1, speciali accordi di programma con le Province. Tali accordi sono stipulati dall'Assessore alla programmazione, previa deliberazione della Giunta regionale, e sono approvati con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Gli accordi di cui al comma 2 attuano il coordinamento delle azioni di competenza della Regione e delle Province, definiscono le condizioni, i tempi e le procedure di controllo e di verifica per l'attuazione degli interventi, individuano le risorse finanziarie, l'ammontare dei finanziamenti e i soggetti realizzatori.

4. Ad avvenuta approvazione degli accordi la Regione trasferisce alle Province i corrispondenti mezzi finanziari, con le modalità stabilite negli accordi stessi.

Note:

Articolo sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 27/1985

Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 13/2002

Art. 7

Fondo intersettoriale per nuovi interventi

(1)

Quando nell' arco temporale del piano regionale di sviluppo sono compresi esercizi finanziari appartenenti alla legislatura successiva a quella da cui il piano stesso decorre, le risorse finanziarie stimate per tali esercizi, che non siano destinate alla prosecuzione o al completamento di progetti e programmi già in atto o avviati durante la legislatura in corso, vengono di norma collocate in uno speciale fondo, denominato Fondo intersettoriale per nuovi interventi, ai fini della loro utilizzazione per il finanziamento di nuovi progetti e programmi, da determinare nell' ambito del primo piano triennale della legislatura successiva.

Note:

Articolo sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 27/1985

Art. 8

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 27/1985

Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Articolo sostituito da art. 8, primo comma, L. R. 27/1985

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 23/1987

Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

Art. 10

( ABROGATO )

(2)

Note:

Primo comma sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 27/1985

Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

Art. 11

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 27/1985

Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

Art. 12

Coordinamento con le leggi regionali 24 luglio 1982,n. 45 e 24 gennaio 1983, n. 11

(1)

Per l' elaborazione dei progetti organici di sviluppo di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 11 della presente legge.

Le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, sono abrogate.

Al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, le parole << ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, terzo comma, lettera b), della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 >> sono sostituite dalle parole << ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Articolo sostituito da art. 11, primo comma, L. R. 27/1985

Art. 13

Funzione programmatoria delle Province

(1)

Le Province esercitano la funzione di coordinamento in materia di programmi economici e sociali loro riconosciuta ai sensi dell' ultimo comma del precedente articolo 2, provvedendo a raccogliere e ad armonizzare le indicazioni e le proposte degli Enti locali dei rispettivi territori.

Nell' esercizio di tale funzione le Province predispongono specifici progetti, elaborati in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 72.

I progetti di cui al precedente comma sono trasmessi all' Ufficio di piano che ne cura l' istruttoria ai fini dell' inserimento nella proposta di Piano regionale di sviluppo.

Sono fatte salve le competenze che in materia di piani e di programmi la legislazione vigente affida alle Comunità montane e alla Comunità collinare.

Con successiva legge regionale saranno determinati i criteri per l' esercizio, da parte delle Province, della funzione di coordinamento in materia di pianificazione territoriale.

Note:

Articolo sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 27/1985

Art. 14

Scambio di dati e informazioni tra l' Ufficio di piano ele Province

(1)

L' Ufficio di piano fornisce alle Province ogni utile elemento conoscitivo per la predisposizione dei progetti di cui al precedente articolo.

Le Province sono tenute a fornire all' Ufficio di piano tutte le informazioni e i dati necessari ai fini degli adempimenti istruttori previsti per l' inserimento dei progetti da esse predisposti nella proposta di Piano regionale di sviluppo.

Note:

Articolo sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 27/1985

Art. 15

Trasferimento di funzioni e conferimentodi deleghe agli Enti locali

Allo scopo di favorire la più diffusa e rapida applicazione del piano regionale di sviluppo la Regione attribuirà agli Enti locali l' esercizio di funzioni regionali.

La Regione verrà così a configurarsi prevalentemente come soggetto e livello di programmazione e indirizzo complessivo dello sviluppo della comunità regionale e di valorizzazione e potenziamento del ruolo degli Enti locali.

Per l' attuazione del presente articolo la Regione provvederà con legge, entro e non oltre il 30 giugno 1981, al trasferimento di funzioni ed al conferimento di deleghe per settori organici ed omogenei di attribuzioni.

TITOLO II

Istituzione di organismi collegati all' attivitàdi programmazione

Art. 16

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998

Art. 17

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Il Comitato per la direzione dell' Osservatorio del mercato regionale del lavoro, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.

Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998

Art. 18

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998

Art. 19

Comitato consultivo per l' impiego delle risorsefinanziarie e suoi compiti

L' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è così modificato:

<< Art. 1

Al fine di coordinare l' utilizzazione delle risorse finanziarie e di facilitare, in armonia con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo, l' accesso alle fonti di credito agevolato delle iniziative economiche è istituito presso la Direzione regionale dei servizi amministrativi un apposito Comitato.

Il Comitato, in particolare, - formula proposte ed esprime pareri nell' ambito delle competenze regionali, per il coordinamento della politica del credito agevolato nei diversi settori di intervento;

- favorisce il diretto confronto tra operatori ed istituti di credito;

- promuove iniziative per coinvolgere il sistema bancario operante sul territorio regionale nelle scelte attuative del piano regionale di sviluppo;

- promuove iniziative per favorire un più stretto collegamento tra Regione e Stato in particolare tra la Regione e gli Organi statali preposti alla politica creditizia. >>.

Art. 20

Articolazione del Comitato in Commissionie loro relazioni

Il Comitato, denominato << Comitato Consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie >> è presieduto dall' Assessore regionale alle finanze e si articola in Commissioni, con competenze specifiche:

a) per i settori produttivi: agricoltura; industria; artigianato; commercio e turismo;

b) per i settori delle opere pubbliche e dell' edilizia abitativa.

Ciascuna delle Commissioni di cui al precedente comma elabora annualmente una relazione nella quale, sulla base di una stima delle risorse disponibili a sostegno degli investimenti, sono indicati i criteri per l' azione che la Regione, nei limiti delle proprie competenze, può svolgere nel settore, con specifico riferimento agli strumenti regionali di intervento finanziario e di agevolazione creditizia.

Le relazioni di cui al presente articolo sono raccolte in un unico documento, approvato dal Comitato e trasmesso al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

(1)

Note:

Parole soppresse al terzo comma da art. 14, primo comma, L. R. 27/1985

Art. 21

Composizione del Comitato

La struttura e le modalità di funzionamento del Comitato e delle sottocommissioni sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Del Comitato faranno parte:

a) l' Amministrazione regionale e gli enti regionali interessati;

b) le rappresentanze delle Associazioni degli Enti locali;

c) le rappresentanze delle categorie imprenditoriali;

d) le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale operanti sul territorio regionale;

e) le società finanziarie regionali;

f) le rappresentanze degli organismi regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

TITOLO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 15, primo comma, L. R. 27/1985

Art. 23

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Articolo sostituito da art. 16, primo comma, L. R. 27/1985

Articolo sostituito da art. 9, comma 13, L. R. 2/2006

Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

Art. 24

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

Art. 25

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 17, primo comma, L. R. 27/1985

Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

Art. 26

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 18, primo comma, L. R. 27/1985

Art. 27

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 18, primo comma, L. R. 27/1985

Art. 28

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.