Art. 3
Le strutture operative, gli uffici, i beni mobili ed immobili di cui all' articolo precedente, quarto comma - eccezione fatta per quelli appresso indicati - sono trasferiti, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proprietà ai Comuni per essere utilizzati per finalità ed esigenze socio - assistenziali e, subordinatamente, per altre finalità di competenza dei Comuni stessi .
A far tempo dalla medesima data i Comuni succedono, a tutti gli effetti, nei rapporti giuridici attinenti ai beni trasferiti, compresi gli eventuali rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l' acquisto degli stessi.
Ai fini del presente articolo, la consegna dei beni suindicati ai Comuni avrà luogo contestualmente alla consegna dei medesimi ai delegati della Regione, secondo le modalità fissate dall'
articolo 6 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
I beni immobili denominati << Convitto Nazario Sauro >> di Trieste e << Convitto Fabio Filzi >> di Gorizia e le relative attrezzature ed arredi, restano in dotazione al patrimonio regionale per essere utilizzati nel settore o comunque per finalità educative o culturali.
Fatte salve le disposizioni di cui ai comma precedenti, il bene immobile denominato << ex Villa Florio >> di Buttrio e le relative attrezzature ed arredi restano in dotazione al patrimonio regionale. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso gratuito l' immobile denominato << ex Villa Florio >> parte al Comune, per essere utilizzato secondo le finalità indicate dal primo comma del presente articolo, e parte all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA), di cui alla
legge regionale 20 giugno 1988, n. 60 per essere utilizzato secondo le finalità istituzionali dell' Ente.
Le modalità ed i termini della concessione verranno determinati con apposite deliberazioni della Giunta regionale adottate su proposta dell' Assessore alle finanze.
Possono, infine, rimanere in dotazione del patrimonio regionale quei beni che risultino utilizzabili direttamente dall' Amministrazione regionale per le proprie esigenze funzionali.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 83/1983
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 83/1983
3 Terzo comma interpretato da art. 3, primo comma, L. R. 83/1983
4 Quarto comma interpretato da art. 4, primo comma, L. R. 83/1983
5 Quinto comma abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 83/1983
6 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 11, L. R. 83/1983
7 Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 59, comma 1, L. R. 29/1990
8 Parole sostituite al quinto comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993