Per il personale non di ruolo previsto dall' ultimo comma dell'
articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, ed in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici degli Enti contemplati dalla presente legge, la Regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi.