Art. 12
In deroga al combinato disposto degli articoli 1 e 2 della presente legge e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, le funzioni gią svolte dalle strutture operative dell' ex ENAOLI e relative all' assistenza agli orfani continueranno ad essere esercitate dalla Giunta regionale.