﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 17 dicembre 1980

      , n. 69 - TESTO VIGENTE dal 23/01/1986</p><p style="text-align: justify;"><strong>Provvedimenti urgenti per   l' occupazione  giovanile  in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I giovani assunti dalla Regione, dagli Enti dalla  stessa dipendenti, dalle  Province,  dai  Comuni,  dalle  Comunità montane  e  dal  Consorzio  intercomunale  per  lo  sviluppo economico  e  sociale  (    CISES    ), mediante i contratti stipulati in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in  corso   di svolgimento alla  data  del  30  giugno  1980,  ovvero  già scaduti purché siano stati portati a termine, sono  ammessi a sostenere un esame di  idoneità  per   l' immissione  nei ruoli  della  Regione  e  degli  enti  locali  nel   livello retributivo  corrispondente  alla  qualifica   iniziale   di ciascuna  carriera  cui   è   equiparabile   la   qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l' assunzione.</p><p style="text-align: justify;">Le disposizioni di cui al comma precedente  si  applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione ha stipulato convenzioni ai sensi  dell' articolo  27  della citata legge 1 giugno 1977, n. 285 e  successive  modifiche ed integrazioni, limitatamente ai  giovani  impiegati  nella esecuzione  dei  progetti  in  convenzione,  da   data   non successiva al 1 giugno 1980.</p><p style="text-align: justify;">Tali  disposizioni  trovano  applicazione  altresì,  nei confronti dei giovani assunti dagli enti  di  cui  al  primo comma mediante i contratti  stipulati  in  attuazione  della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.</p><p style="text-align: justify;">Ai giovani di cui ai commi  precedenti,  ivi  compresi  i giovani dimissionari, competono, relativamente ai periodi di effettivo servizio  prestato,  i  miglioramenti  retributivi concessi ai dipendenti dello Stato ai sensi della  normativa vigente.</p><p style="text-align: justify;">Con effetto dal 15 gennaio 1980 la Regione e gli enti  di cui  al  primo  comma  del  presente  articolo  non  possono predisporre nuovi progetti, ai sensi della  legge  regionale 19 giugno 1978, n. 73.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I giovani assunti con i contratti, di cui all' articolo 1 della presente legge, sono ammessi esclusivamente all' esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base  alla  quale è avvenuta l' assunzione.</p><p style="text-align: justify;">L' esame  consiste  nella  valutazione  dei  titoli   con particolare riguardo a quelli professionali  e  di  servizio acquisiti dai  giovani  stessi  durante   l' esecuzione  dei progetti, nonché in una prova scritta o  pratica  integrata da  un  colloquio,  finalizzati   alla   valutazione   delle esperienze di lavoro acquisite.</p><p style="text-align: justify;">L' esame di idoneità è  effettuato  al  più  presto  e comunque entro  sei  mesi   dall' entrata  in  vigore  della presente legge.</p><p style="text-align: justify;">Per i giovani il cui rapporto di  lavoro  scade  in  data successiva l' esame è effettuato almeno trenta giorni prima della data di scadenza medesima e,  comunque,  entro  il  30 settembre 1981.</p><p style="text-align: justify;">Nei confronti dei giovani che non partecipano  all' esame di idoneità, salvi i casi  di  comprovato  impedimento  per gravi motivi per i  quali  con  deliberazione  della  Giunta regionale è disposta l' effettuazione   dell' esame  in  un turno successivo, e nei confronti di quelli che non superano l' esame stesso, il rapporto di lavoro è risolto di diritto alla scadenza del contratto, eventualmente come prorogato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' esame  di  idoneità   è   effettuato   per   profili professionali omogenei  ove  possibile,  per  ogni  progetto specifico ovvero per  gruppi  di  progetti  aventi  scadenze ricomprese nello stesso trimestre solare.</p><p style="text-align: justify;">Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentite le Organizzazioni sindacali dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  su base nazionale, si disporrà:<p style="text-align: justify;">- l' equiparazione tra le qualifiche professionali  in  base   alle quali sono avvenute le  assunzioni  e  le  qualifiche   iniziali dei  corrispondenti  livelli  funzionali  vigenti   presso gli Enti di cui all' articolo 1;</p><p style="text-align: justify;">- i criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione  dei   relativi punteggi;</p><p style="text-align: justify;">- le modalità ed i tempi di effettuazione degli esami;</p><p style="text-align: justify;">- la nomina  delle  Commissioni  esaminatrici,  delle  quali   dovranno   comunque   essere   chiamati   a   far    parte   rappresentanti delle Associazioni  ANCI,      UPI       ed   UNCEM,    designati   dal   Presidente    delle    sezioni   regionali delle medesime, ed  i  rappresentanti  sindacali   designati congiuntamente  dalle  Organizzazioni  sindacali   dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative   su   base   nazionale.</p></p><p style="text-align: justify;">Gli atti delle Commissioni  esaminatrici  sono  approvati con deliberazione della Giunta regionale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente  legge,  è  istituita   presso   la   Regione   la graduatoria  unica  regionale  prevista   dall' articolo  26 septies, primo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33.</p><p style="text-align: justify;">La graduatoria unica è articolata per livelli funzionali statali e, nell' ambito di ciascun livello, per qualifiche e profili professionali corrispondenti a  quelli  in  base  ai quali sono stati stipulati i contratti e le  convenzioni  ai sensi della legge 1 giugno  1977,  n.  285  e  della  legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.</p><p style="text-align: justify;">L' individuazione dei  profili  professionali  risulterà anche dall' esame dei progetti specifici relativi.</p><p style="text-align: justify;">I  giovani  che  hanno   superato     l' esame   previsto nell' articolo 2 della presente legge,  sono  iscritti,  con deliberazione della Giunta regionale, nella  graduatoria  di cui al precedente comma e collocati nella posizione iniziale del livello funzionale per accedere al quale hanno sostenuto l' esame stesso.</p><p style="text-align: justify;">L' iscrizione nella graduatoria avviene secondo l' ordine cronologico determinato dalla  data  nella  quale  ha  avuto inizio il rapporto di lavoro.</p><p style="text-align: justify;">Nei confronti dei giovani il cui rapporto  di  lavoro  ha avuto inizio alla medesima data, l' ordine di precedenza  è determinato  dal  punteggio   riportato     nell' esame   di idoneità.</p><p style="text-align: justify;">A parità di condizioni, l' ordine  di  precedenza  nella graduatoria è  determinato  in  base  ai  criteri  indicati nell' articolo 5 del DPR    10 gennaio 1957, n. 3.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I giovani, che avendo superato l' esame di idoneità sono iscritti nella graduatoria di cui al precedente articolo  4, riprendono ovvero continuano a svolgere la propria attività con rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato,  di  norma, presso   l' ente  che  li  ha  utilizzati,   e   ciò   fino all' immissione nei ruoli degli enti di cui all' articolo 1.</p><p style="text-align: justify;">Al fine di garantire una più razionale utilizzazione dei giovani è tuttavia consentita  la  temporanea  assegnazione degli stessi presso altri  enti  pubblici  che  ne  facciano richiesta alla Regione, la quale vi provvede previo  assenso degli interessati e  nel  rispetto  della  qualifica  e  del profilo professionale di appartenenza, sentiti gli  enti  di provenienza e le  Organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Ai giovani  di  cui  ai  commi  precedenti  spetta,  fino all' immissione  nei  ruoli,   il   trattamento   giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti  dell' ente  di appartenenza,  nonché  il  trattamento  economico  iniziale previsto per il personale di ruolo appartenente al  medesimo livello funzionale.</p><p style="text-align: justify;">Per i giovani che hanno superato l' esame di idoneità, i contratti stipulati ai sensi della legge 1 giugno 1977,  n. 285 e della  legge  regionale  19  giugno  1978,  n.  73  si intendono risolti dalla  data  di  inizio  del  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato di cui al primo comma.</p><p style="text-align: justify;">Su  proposta   dell' Assessore  al   lavoro,   assistenza sociale, emigrazione e  cooperazione,  la  Giunta  regionale approva  annualmente  i   piani   di   riparto   dei   fondi disponibili, rispettivamente sui capitoli 8558 e 8559 di cui al successivo articolo 10, tra gli enti di cui all' articolo 1.</p><p style="text-align: justify;">Per l' anno 1981,  i  piani  di  riparto  sono  approvati relativamente  al  periodo  intercorrente  tra  la  data  di pubblicazione  della  graduatoria  di  cui   al   precedente articolo 4 e la data del 31 dicembre 1981.</p><p style="text-align: justify;">I  criteri  di  ripartizione  dei  finanziamenti   e   le modalità   di   rendicontazione    sono    approvati    con deliberazione della Giunta regionale.</p><p style="text-align: justify;">I giovani che  non  abbiano  partecipato   all' esame  di idoneità, ovvero che non lo abbiano superato, continuano  a svolgere la loro attività fino alla scadenza del  contratto stipulato ai sensi della legge 1  giugno  1977,  n.  285  e successive modifiche ed integrazioni,  nonché  della  legge regionale 19 giugno 1978, n. 73,  alle  condizioni  in  esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavoro si intende a tutti gli effetti risolto.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 90/1981</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In attuazione delle disposizioni di cui all' articolo  26 septies - primo comma del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni  nella  legge  29  febbraio 1980,  n.  33,  la  Regione  e  gli  altri   Enti   indicati nell' articolo 1, anche se  non  hanno  realizzato  progetti specifici, sono obbligati,  a  decorrere   dall' entrata  in vigore della presente legge, a riservare  il  cinquanta  per cento dei posti disponibili  nei  propri  ruoli  ai  giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge, fino all' esaurimento della graduatoria stessa.</p><p style="text-align: justify;">Per quanto  concerne   l' organico  del  personale  della Regione Friuli - Venezia Giulia, la riserva di cui al  comma precedente va calcolata dopo detratte le riserve di posti di cui all' articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, nonché quelle previste dalla  normativa  statale  sulle assunzioni obbligatorie.</p><p style="text-align: justify;">Analoghi  provvedimenti  possono  essere  adottati  dagli altri enti locali operanti nell' ambito  della  Regione,  in conformità alla normativa vigente.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La  Regione   effettua   una   ricognizione   dei   posti disponibili  nei  ruoli   organici   degli   Enti   di   cui all' articolo  1  per   individuare   le   possibilità   di collocazione  dei   giovani   iscritti   nella   graduatoria istituita ai sensi della presente legge.</p><p style="text-align: justify;">Agli stessi fini,  gli  Enti  di  cui   all' articolo  1, compresi quelli che non hanno stipulato contratti  ai  sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e della  legge  regionale 19 giugno 1978, n. 73, comunicano alla Regione, entro trenta giorni dall' entrata in  vigore  della  presente  legge,  il numero dei posti disponibili e  le  richieste  numeriche  di personale  per  la  copertura  degli  stessi,   specificando qualifiche e profili professionali, oltre  che  la  sede  di lavoro.</p><p style="text-align: justify;">Gli Enti medesimi comunicano altresì alla Regione, entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni  di revisione delle proprie dotazioni  organiche,  le  ulteriori disponibilità  di  posti  accertate.  Successivamente,  con scadenza  trimestrale,  comunicano   gli   ulteriori   posti disponibili a seguito di pensionamento, dimissioni, etc.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per l' avviamento dei giovani presso gli enti richiedenti è  istituita  una  commissione  nominata  con  Decreto  del Presidente della Giunta regionale su conforme  deliberazione della Giunta stessa,  della  quale  faranno  comunque  parte rappresentanti delle Associazioni    ANCI,     UPI        ed UNCEM    ed    i    rappresentanti    sindacali    designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.</p><p style="text-align: justify;">Per  la  validità  delle  sedute  della  Commissione  è necessaria la presenza della metà più uno dei  componenti. Si delibera con il  voto  della  maggioranza  dei  presenti. Funge da segretario  un  dipendente  assegnato  al  servizio regionale del lavoro.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Su  conforme  parere  della   Commissione,   la   Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad assegnare i giovani presso gli enti che ne abbiano  fatto richiesta.</p><p style="text-align: justify;">L' individuazione degli interessati è effettuata tra gli iscritti nella graduatoria sulla base delle qualifiche e dei profili   professionali   richiesti    e    tenendo    conto nell' ordine, dei seguenti criteri:<p style="text-align: justify;">- ordine di iscrizione del giovane nella graduatoria;</p><p style="text-align: justify;">- corrispondenza della residenza,  e,  in  subordine,  della   sede di lavoro dove il giovane iscritto nella  graduatoria   svolge la propria attività  rispetto  a  quella  prevista   dall' ente che ha richiesto l' assunzione.</p></p><p style="text-align: justify;">Ulteriori  criteri  potranno   essere     all' occorrenza definiti nell' ambito di uno specifico protocollo  d' intesa tra Regione,     ANCI,     UPI,            UNCEM     e    le Organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori   maggiormente rappresentative su base nazionale.</p><p style="text-align: justify;">Gli enti presso i quali sono stati avviati i  giovani  ai sensi del presente articolo provvedono con propri atti  alla immissione nei ruoli sulla base delle qualifiche  e  profili professionali  corrispondenti  a   quelli   indicati   nella graduatoria di cui all' articolo 4.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Sostituito il secondo comma con 2 commi da art. 7, primo comma, L. R. 2/1986</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Al fine  di  provvedere  agli  adempimenti  di  cui  alla presente legge, la Giunta  regionale  predispone  un  elenco nominativo,  suddiviso  per  qualifiche  dei   giovani   che risultano utilizzati alla data di entrata  in  vigore  della presente legge per l' attuazione  dei  progetti  socialmente utili  previsti  dalla  legge  1  giugno  1977,  n.  285  e successive modifiche ed integrazioni,  nonché  dalla  legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.</p><p style="text-align: justify;">Tale elenco è approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale e viene aggiornato, con successivo  analogo provvedimento, a seguito della comunicazione da parte  degli Enti interessati, dell' avvenuta cessazione,  per  qualsiasi causa, del rapporto di lavoro.</p><p style="text-align: justify;">Nell' elenco di cui al primo comma devono essere inseriti i soci delle cooperative utilizzate a norma   dell' articolo 27 della citata legge 1 giugno 1977, n. 285.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, con riguardo ai contratti stipulati  ai  sensi  della legge n. 285/1977, è autorizzata la  spesa  complessiva  di lire 1.940 milioni, di cui lire 140 milioni per l' esercizio 1980 e 1.800 milioni per l' esercizio 1981.</p><p style="text-align: justify;">Il predetto onere di lire  1.940  milioni  fa  carico  al capitolo 8558 dello stato  di  previsione  della  spesa  del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del  bilancio per l' esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.940 milioni per il  piano di cui lire 140 milioni per l' esercizio 1980 e  lire  1.800 per l' esercizio 1981.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 1.940 milioni si fa fronte  con la maggiore  entrata  di  pari  importo  prevista  ai  sensi dell' articolo 26 octies della legge 29  febbraio  1980,  n. 33, sul capitolo 577 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario  per  gli  esercizi  1980-1982  e  del bilancio  per   l' esercizio  finanziario   1980,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato  di  lire  1.940 milioni, di cui lire 140 milioni per   l' esercizio  1980  e lire 1.800 milioni per l' esercizio 1981.</p><p style="text-align: justify;">Gli oneri derivanti   dall' applicazione  della  presente legge, con riguardo ai contratti stipulati  ai  sensi  della legge regionale n. 73/1978, fanno carico  al  capitolo  8559 del  citato  stato  di  previsione  della  spesa,  il  quale presenta sufficiente disponibilità.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per far fronte agli  oneri  derivanti  dal  funzionamento delle Commissioni di cui ai precedenti articoli  3  e  8  è autorizzata la spesa di lire 15  milioni  per   l' esercizio 1980.</p><p style="text-align: justify;">Il predetto  onere  di  lire  15  milioni  fa  carico  al capitolo 1716 dello stato  di  previsione  della  spesa  del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del  bilancio per l' esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 15 milioni per l' esercizio 1980.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto  onere  di  lire  15  milioni  si  fa  fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 - &lt;&lt;  Fondo di riserva per le spese obbligatorie  e   d' ordine   &gt;&gt;  del precitato stato di previsione della spesa.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></body></html>