Art. 6
Il personale di cui al n. 1) dell' articolo precedente, č richiesto nominativamente dai Presidenti dei gruppi all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede all' assegnazione compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.
Se la richiesta riguarda personale non in servizio presso il Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione al Consiglio č adottato dal competente dirigente della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, cui compete l'accertamento della compatibilitā dell' assegnazione richiesta con le necessitā di servizio.
Gli impiegati regionali assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico, ma sono posti alle immediate e dirette dipendenze dei gruppi consiliari.
Note:
1 Parole sostituite al da art. 12, comma 38, lettera b), L. R. 6/2013