Art. 16
Gli oneri derivanti dall' attuazione degli articoli 2 e 12 della presente legge fanno carico, per l' esercizio finanziario 1980, al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dello stesso esercizio, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilitą.
Le spese relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.