Art. 10 bis
(Assegnazione di personale)
1. Nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 e delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4 bis, a ciascun gruppo consiliare viene riconosciuta la facoltą di assegnare stabilmente una unitą di personale, scelta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, presso ciascuno degli uffici di rappresentanza concessi ai gruppi medesimi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 26/2018