Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 - TESTO VIGENTE dal 26/04/2023

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 7 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 44/1996
2 Articolo 7 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 44/1996
3 Articolo 7 quater aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4 Articolo 8 bis aggiunto da art. 9, comma 26, L. R. 2/2006
5 Articolo 15 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 21/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come stabilito dall'articolo 4, comma 2, della medesima L.R. 21/2012.
6 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 12, comma 1, L. R. 5/2013
7 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 4, comma 1 bis, L. R. 21/2012
8 Articolo 01 aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
9 Articolo 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013 e con le modalità di cui al comma 6 del citato art. 47.
10 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 47, comma 2, L. R. 10/2013 . Si veda anche quanto disposto ai commi 3 e 4 del citato art. 47.
11 Articolo 15 ter aggiunto da art. 12, comma 16, L. R. 15/2014
12 Articolo 10 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 26/2018
Art. 2
L' Ufficio di Presidenza provvede, con spese a carico dei fondi a disposizione del Consiglio, all' allestimento, all' arredamento ed alla attrezzatura di dette sedi.
I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 40/1984
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 33/1991
3 Primo comma interpretato da art. 9, comma 71, L. R. 3/2002
4 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 9, comma 72, L. R. 3/2002
5 Parole aggiunte al primo comma da art. 17, comma 2, L. R. 13/2003
6 Parole aggiunte al sesto comma da art. 17, comma 2, L. R. 13/2003
7 Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 4
3 quater. In caso di vacanza dell'incarico di capo segreteria di un gruppo consiliare aderente ad una coalizione di gruppi costituita ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'incarico medesimo può essere assegnato, su indicazione nominativa del Presidente del gruppo richiedente, ad altro capo segreteria di un gruppo appartenente alla coalizione stessa su conferma del Presidente del gruppo presso il quale il capo segreteria è incaricato. Il trattamento economico aggiuntivo spettante al capo segreteria per l'incarico sostitutorio, da corrispondersi per l'intero periodo di sostituzione, è pari all'80 per cento dell'indennità prevista per i segretari particolari. L'ammontare complessivo dell'indennità aggiuntiva di segretario particolare è assicurato nell'ambito delle risorse destinate ai sensi dell'articolo 4 bis dal gruppo consiliare richiedente.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 62/1986
2 Parole aggiunte al terzo comma da art. 44, comma 1, L. R. 8/1991
3 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 1/1992
4 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 2, comma 1, L. R. 1/1992
5 Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 35/1996
6 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 44/1996 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 35/96, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1 bis, L. R. 1/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015
8 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 8/2000
9 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 17, L. R. 34/2002
10 Articolo sostituito da art. 7, comma 3, L. R. 12/2003 , con effetto dall'1 luglio 2003, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.
11 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 3, L. R. 13/2003
12 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 8/2005
13 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 8/2005
14 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 22, L. R. 2/2006
15 Comma 2 sostituito da art. 9, comma 23, L. R. 2/2006
16 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 24, L. R. 2/2006
17 Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 23/2006
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25, L. R. 9/2008
19 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 16/2010
20 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 7, L. R. 16/2010
21 Comma 2 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
22 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
23 Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
24 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 9, L. R. 23/2013
25 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 12, comma 26, lettera a), L. R. 27/2014
26 Comma 3 quater aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 15/2017
27 Comma 2 ter sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 26/2018
28 Comma 2 ter sostituito da art. 11, comma 7, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
29 Comma 2 ter sostituito da art. 100, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 4 bis
2. L'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è fissato annualmente dall'Amministrazione regionale. A eccezione delle risorse destinate a dare copertura alle spese di personale connesse a tipologie contrattuali diverse da quelle previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, l'Amministrazione regionale, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo articolo del decreto legge 78/2010, considera interamente impegnato l'ammontare delle risorse finanziarie determinate annualmente. In corso d'anno, il Presidente che preveda di non impegnare una parte delle risorse finanziarie spettanti al proprio gruppo può comunicarlo alla Direzione centrale competente con effetto di rinuncia all'impegno di tale parte fino al termine dell'anno. Le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma sono concordate tra Consiglio regionale e Amministrazione regionale.
4. Ogni variazione nella composizione dei gruppi consiliari determina il conseguente adeguamento del budget di spesa di cui al comma 3, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.
5. L'ammontare delle risorse di cui ai commi 2 e 3, nell'anno di cambio di legislatura, è rapportato alla durata di ciascuna legislatura.
7. Eventuali residui della quota di cui al comma 6, non utilizzati dal Presidente del gruppo entro la conclusione dell'esercizio finanziario, sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo; i residui di fine legislatura devono essere restituiti in conto entrata del bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013 e con le modalità di cui al comma 6 del citato art. 47.
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 47, comma 7 bis, L. R. 10/2013
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 6, comma 1, L. R. 3/2014
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 3/2014
5 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 26, lettera b), L. R. 27/2014
6 Parole sostituite al comma 6 da art. 10, comma 45, L. R. 14/2016
7 Comma 6 interpretato da art. 10, comma 46, L. R. 14/2016
8 Parole sostituite al comma 3 da art. 12, comma 3, L. R. 12/2018 , con effetto a decorrere dalla XII Legislatura, come stabilito dall'art. 12, c. 4, L.R. 12/2018.
9 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 32, lettera a), L. R. 13/2021 , con effetto a partire dalla XIII legislatura, come disposto dall'art. 9, c. 33, della medesima L.R. 13/2021.
10 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 32, lettera b), L. R. 13/2021 , con effetto a partire dalla XIII legislatura, come disposto dall'art. 9, c. 33, della medesima L.R. 13/2021.
11 Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 32, lettera c), L. R. 13/2021 , con effetto a partire dalla XIII legislatura, come disposto dall'art. 9, c. 33, della medesima L.R. 13/2021.
Art. 5
Note:
1 Parole soppresse al primo comma da art. 46, quinto comma, L. R. 81/1982 , fermo restando il particolare regime transitorio previsto nel citato articolo .
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 62/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, L. R. 20/1996
4 Parole aggiunte al primo comma da art. 15, comma 1, L. R. 35/1996
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 8, L. R. 20/2002
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25, L. R. 9/2008
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 7, L. R. 16/2010
8 Numero 1) del primo comma sostituito da art. 12, comma 38, lettera a), L. R. 6/2013
9 Parole sostituite al primo comma da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
10 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
11 Comma 1 ter aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
12 Comma 1 quater aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
13 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
14 Comma 1 sexies aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 7 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 44/1996
2 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 2/2015
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 62/1986
2 Primo comma sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 35/1996
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 44/1996
4 Parole sostituite al primo comma da art. 10, comma 2, L. R. 8/2000
5 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 10, comma 2, L. R. 8/2000
6 Quarto comma sostituito da art. 7, comma 5, L. R. 12/2003
7 Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 47, comma 3, L. R. 10/2013
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, primo comma, L. R. 28/1984
Art. 12
1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, erogati in quote mensili, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale.
2. L'importo complessivo annuale delle competenze da corrispondere ai gruppi consiliari è stabilito in 5.000 euro moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali, maggiorato della somma di 0,05 euro per abitante residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base dei dati ISTAT risultanti dall'ultimo censimento.
5. Eventuali saldi attivi della gestione annuale sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo. I saldi attivi risultanti al termine della legislatura, ovvero alla data dello scioglimento del gruppo, sono versati al bilancio del Consiglio regionale.
6. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 33/1982
2 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6 bis, comma 1, L. R. 3/2014
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2018 . La disposizione trova applicazione a decorrere dalla Legislatura XII, come stabilito dall'art. 1, c. 2 della medesima L.R. 6/2018.
5 Comma 5 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2018 . La disposizione trova applicazione a decorrere dalla Legislatura XII, come stabilito dall'art. 1, c. 2 della medesima L.R. 6/2018.
Art. 14
1. Ogni gruppo consiliare, nell'ambito della propria autonomia, può adottare un regolamento interno per il proprio funzionamento.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 15
1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, redatto secondo il modello e le indicazioni approvate con regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza; il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse finanziarie trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, i relativi impieghi, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
2. Il rendiconto, sottoscritto dal Presidente del gruppo, che ne attesta altresì la veridicità e la correttezza, è presentato al Presidente del Consiglio regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce. Al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso.
4. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinati i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, secondo quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 21/2012 . Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano ai fondi erogati ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come stabilito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 21/2012.
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 21/2012 . Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano ai fondi erogati ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come stabilito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 21/2012.
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 21/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come stabilito dall'articolo 4, comma 2, della medesima L.R. 21/2012.
4 Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 47, comma 3, L. R. 10/2013
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 15/2014
7 Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 15/2014
8 Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 15, lettera b), L. R. 15/2014
Art. 15 bis
1. I rendiconti dei gruppi consiliari sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale e, ai fini della trasparenza delle spese sostenute, sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale, unitamente agli atti adottati della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di controllo sui rendiconti medesimi.
2. La Regione istituisce un sistema informativo al quale confluiscono tutti i dati relativi ai finanziamenti erogati a qualsiasi titolo ai gruppi consiliari.
3. I dati di cui al comma 2 sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 21/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come stabilito dall'articolo 4, comma 2, della medesima L.R. 21/2012.
2 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Articolo 15 ter
1. In caso di accertate irregolarità in esito al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari effettuato ai sensi della normativa statale dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, le somme ricevute con fondi a carico del bilancio del Consiglio regionale per cui sia stata dichiarata la non regolare rendicontazione sono restituite al bilancio del Consiglio regionale dal Presidente del gruppo consiliare entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio regionale.
2. Il termine indicato al comma 1 per la restituzione delle somme non regolarmente rendicontate è sospeso fino alla scadenza del termine previsto dalla normativa statale per l'impugnativa della delibera di non regolarità del rendiconto della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero, in caso di presentazione dell'impugnativa, fino alla relativa decisione.
3. Sulla somma non regolarmente rendicontata è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione del rendiconto alla data della deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che accerta e dichiara la non regolare rendicontazione della stessa.
4. Sulla somma risultante dalla rivalutazione prevista al comma 3 sono dovuti gli interessi legali dalla data della deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che accerta e dichiara la non regolare rendicontazione fino alla data di restituzione della stessa al bilancio del Consiglio regionale.
5. Entro il medesimo termine previsto per la restituzione delle somme non regolarmente rendicontate di cui al comma 1 il Presidente del gruppo consiliare può chiedere all'Ufficio di Presidenza la rateizzazione della restituzione che può essere concessa per un massimo di dodici ratei mensili. Il mancato o tardivo versamento anche di un solo rateo mensile comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
6. Qualora il Presidente del gruppo consiliare non provveda alla restituzione delle somme non regolarmente rendicontate ai sensi del presente articolo, come accertate e dichiarate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il Consiglio regionale procede al recupero delle stesse mediante trattenuta delle indennità, dei rimborsi forfetari, nonché dell'eventuale assegno vitalizio a esso spettanti ai sensi della normativa regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 12, comma 16, L. R. 15/2014