Legge regionale 08 settembre 1980, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 24/03/1981

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali.
Art. 6
 
I predetti Enti devono portare a conoscenza del personale dipendente le deliberazioni di cui al precedente comma mediante adeguata pubblicizzazione per un periodo di 15 giorni.
Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni devono essere avanzate dagli interessati non oltre 10 giorni dal termine della pubblicazione di detti atti; le correzioni accolte sono apportate tramite atto deliberativo entro 15 giorni dalla notifica delle predette istanze.
Le deliberazioni di cui al precedente primo comma e quelle eventuali di cui al terzo comma sono immediatamente inoltrate all' Assessorato regionale dell' igiene e sanità.
Note:
1 Parole sostituite al quinto comma da art. 2, primo comma, L. R. 16/1981
2 Parole soppresse al quinto comma da art. 2, secondo comma, L. R. 16/1981
3 Sesto comma abrogato da art. 2, secondo comma, L. R. 16/1981
4 Settimo comma abrogato da art. 2, secondo comma, L. R. 16/1981