Art. 6
Gli enti dai quali dipende il personale di cui al precedente articolo 5, provvedono entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, tramite formale atto deliberativo, esecutivo ai sensi del
secondo comma dell' articolo 21 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, alla redazione di elenchi nominativi corredati dai dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura della Giunta regionale.
I predetti Enti devono portare a conoscenza del personale dipendente le deliberazioni di cui al precedente comma mediante adeguata pubblicizzazione per un periodo di 15 giorni.
Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni devono essere avanzate dagli interessati non oltre 10 giorni dal termine della pubblicazione di detti atti; le correzioni accolte sono apportate tramite atto deliberativo entro 15 giorni dalla notifica delle predette istanze.
Le deliberazioni di cui al precedente primo comma e quelle eventuali di cui al terzo comma sono immediatamente inoltrate all' Assessorato regionale dell' igiene e sanità.
La prima iscrizione nei ruoli nominativi regionali si effettua con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al
DPR 20 dicembre 1979, n. 761.
Il personale interessato può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni nei termini e nei modi previsti dal quinto comma dell' articolo 2 della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al quinto comma da art. 2, primo comma, L. R. 16/1981
2 Parole soppresse al quinto comma da art. 2, secondo comma, L. R. 16/1981
3 Sesto comma abrogato da art. 2, secondo comma, L. R. 16/1981
4 Settimo comma abrogato da art. 2, secondo comma, L. R. 16/1981