Legge regionale 04 agosto 1980, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 04/08/1980

Indennità di funzione a favore dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di Amministrazione nonché dei revisori dei conti degli Enti ospedalieri.
Art. 1
 
In attuazione dell' articolo 9, decimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, l' indennità di funzione a favore dei Presidenti e dei Componenti dei Consigli di Amministrazione con voto deliberativo degli Enti ospedalieri è dovuta, a far tempo dall' 1.1.1980 e sino alla costituzione delle unità sanitarie locali, come segue:
a) Ospedali regionali generali o specializzati - al Presidente lire 500.000 mensili;
- ai Consiglieri lire 180.000 mensili. b) Ospedali provinciali generali o specializzati:
- al Presidente lire 350.000 mensili;
- ai Consiglieri lire 150.000 mensili.
c) Ospedali di zona o equiparati - al Presidente lire 200.000 mensili;
- ai Consiglieri lire 75.000 mensili.

Art. 2
 
A titolo di compenso forfettario per la partecipazione alle sedute del Collegio dei revisori ed, in genere, per l' esercizio delle funzioni di vigilanza, contemplate dall' articolo 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono dovuti, a far tempo dall' 1.1.1980, e sino alla costituzione delle unità sanitarie locali, al Presidente ed ai componenti dei Collegi dei revisori degli Enti ospedalieri i seguenti emolumenti mensili:
a) Ospedali regionali generali o specializzati - al Presidente lire 100.000;
- ai revisori lire 70.000.
b) Ospedali provinciali generali o specializzati - al Presidente lire 85.000;
- ai revisori lire 60.000.
c) Ospedali zonali o equiparati - al Presidente lire 60.000;
- ai revisori lire 40.000.

Nel compenso forfettario, di cui al precedente comma, non sono comprese le indennità di missione e la rifusione delle spese di trasferta, eventualmente dovute.
Il compenso forfettario, le indennità di missione e le spese di trasferta sono a carico dell' Ente ospedaliero.