Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.
Art. 9
I settori dell' Unità Sanitaria Locale sono istituiti di regola avuto riguardo a ciascuna o a gruppi delle seguenti materie e ciò in relazione alla esigenza ed entità dei servizi e presidi dell' Unità Sanitaria Locale, nonché all' entità degli interventi e prestazioni erogati:
a) materie proprie di settori con funzioni di servizio e coordinamento:
- ecologia;
- igiene pubblica e profilassi e medicina legale;
- igiene e prevenzione della patologia di lavoro;
- assistenza sanitaria di base, specialistica e ospedaliera;
- attività farmaceutiche;
- assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria;
- assistenza e tutela sociale nell' età adulta, servizio sociale e consultoriale della famiglia;
b) materie proprie di settori con funzioni di carattere gestionale:
- amministrazione del personale;
- gestione economico - finanziaria;
- gestione dell' esercizio tecnico degli stabilimenti e degli edifici;
- gestione del provveditorato;
c) materie proprie di settori con funzioni per aree obiettivo:
- tutela sanitaria e sociale della maternità ed infanzia e dell' età evolutiva;
- formazione e aggiornamento professionale.

L' Assemblea generale stabilisce il numero e l' ambito di competenza dei settori che non potranno essere più di sei per Unità Sanitaria Locale con meno di 100 mila abitanti e non più di 8 per Unità Sanitaria Locale con meno di 200 mila abitanti.
I settori sono articolati in uffici, secondo le esigenze e l' entità dell' attività svolta.
I settori fanno capo al coordinatore di direzione competente.
Note:
1 I settori previsti dal presente articolo sono soppressi ad opera dell' articolo 14, comma 3, L.R. 12/94, contestualmente alla costituzione dei nuovi uffici da parte del Direttore generale dell' Azienda per i servizi sanitari.