Art. 24
La Giunta regionale indice l' elezione delle Assemblee delle Unità Sanitarie Locali entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Le Assemblee, una volta verificata la propria regolare composizione, eleggono i componenti del Comitato di gestione, entro 45 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Avuta comunicazione delle elezioni degli organi delle Unità Sanitarie Locali di cui all' articolo 3 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa costituisce entro 15 giorni le Unità Sanitarie Locali con proprio decreto ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale adotta le disposizioni relative al trasferimento ai Comuni, in modo graduale ove necessario, perché siano attribuite alle Unità Sanitarie Locali, delle funzioni dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature degli enti ed istituti di cui all' articolo 66, comma primo, lettere a) e b), della predetta legge n. 833.
Con lo stesso atto provvede altresì allo scioglimento entro il 31 dicembre 1980 dei Consigli di Amministrazione degli Enti ospedalieri e dei Consorzi socio - sanitari di cui alla
legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58.
Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale, adotta, altresì, anche in riferimento a normative specifiche, le disposizioni relative all' utilizzazione del personale e alla gestione finanziaria dei servizi, ai sensi dell' articolo 61, comma terzo, lettere b) e c), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui ai commi precedenti è atto definitivo.
Tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge sono abrogate.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 2/1981
2 Ottavo comma sostituito da art. 1, terzo comma, L. R. 2/1981
3 Ottavo comma abrogato da art. 1, primo comma, L. R. 40/1981
4 Nono comma abrogato da art. 1, L. R. 40/1981