Art. 22
A decorrere dalla data di costituzione delle Unitā Sanitarie Locali i Comuni provvedono a trasferire all' Unitā Sanitaria Locale le risorse finanziarie destinate ai servizi sociali di cui all' articolo 21, nell' ammontare corrispondente alle risorse destinate dai singoli Comuni ai suddetti servizi, come risultanti dall' ultimo conto consuntivo.
L' Assemblea generale propone annualmente ai Comuni la revisione della quota di finanziamento al fine di assicurare il livello dei servizi e di perequare le situazioni dei diversi enti interessati.
La gestione dei servizi sociali č assicurata anche mediante altre entrate aggiuntive, restando esclusa ogni possibile utilizzazione del fondo sanitario nazionale di cui agli articoli 51 e 69 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.