Legge regionale 28 luglio 1979, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 02/02/2002

Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, concernente interventi nei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici; alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, recante provvidenze a favore del settore distributivo; alla legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modifiche per il ripristino delle aziende colpite dal sisma del 1976. Rifinanziamento della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 sull' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Derogata la disciplina della legge da art. 3, comma 71, lettera f), L. R. 17/2008
Art. 2
 
Nel quarto comma dell' articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, la parola << Istituti >> viene sostituita con la parola << Enti >>.
Art. 3
 
Nell' articolo 11 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49:
- al primo ed al secondo comma, la parola << Istituto >> viene sostituita con la parola << Ente >>;
- al terzo comma, la data del << 30 giugno 1979 >> viene sostituita con quella del << 31 dicembre 1979 >>.

Art. 5
 
Al primo comma, lettera a) dell' articolo 10 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, dopo le parole << contratto di mutuo >> vengono aggiunte le seguenti parole: << rettificando eventualmente l' importo dell' ultima rata qualora intervenga l' anticipato pagamento delle quote di capitale di cui alla successiva lettera c) >>.
Dopo la lettera d) del primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, viene aggiunta la seguente lettera:
<< e) l' eventuale quota interessi posticipati a carico delle imprese mutuatarie qualora intervenga l' anticipato pagamento delle quote di capitale di cui alla precedente lettera c) >>.

Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 9
 
Per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di Rotazione, istituita dalla legge 13 gennaio 1970, n. 8, l' ulteriore importo di lire 10 miliardi.
Art. 12
 
Le quote delle assegnazioni previste dal precedente articolo 8, limitatamente al limite di impegno destinato al settore dell' industria, nonché dai precedenti articoli 9 e 10 che, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di attuazione del piano di sviluppo di cui allo articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, risultino non formalmente impegnate con deliberazione rispettivamente della Giunta regionale ovvero del Comitato per la gestione del Fondo di Rotazione di cui all' articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 ovvero del Comitato tecnico regionale della Cassa per il Credito alle imprese artigiane, di cui all' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, così come sostituito dall' articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, saranno - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa - stornate dai rispettivi capitoli di spesa e riscritte sul capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1979 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.
Art. 13
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell' esercizio finanziario 1979, un limite di impegno di lire 250 milioni per far fronte alle domande presentate all' Amministrazione regionale entro il 15 gennaio 1979.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 25/1982