Legge regionale 08 giugno 1979, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 23/06/1979

Norme di attuazione del primo comma dell' articolo 12 della legge 29 giugno 1977, n. 349.
Art. 2
 
Nell' ambito delle strutture di cui all' articolo 1 la libera attività professionale può essere svolta dai medici dei servizi di diagnosi e cura, compatibilmente con l' orario e le esigenze di servizio:
a) in costanza di ricovero, subordinatamente alla esigenza primaria di garantire le funzioni istituzionali della struttura. Gli spazi destinati a tale attività, distinti e specifici secondo quanto previsto dall' articolo 47 del DPR 27 marzo 1969, n. 130, vanno contenuti comunque nei limiti variabili dal 4 al 10% del totale dei posti - letto, e debbono essere programmati entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge nel rispetto della competenza nosologica di ciascuna divisione o servizio e possono anche prescindere da riferimenti a livelli di trattamento alberghiero. Dette attività vengono svolte in gruppo e sono comprensive dei servizi connessi;
b) in regime ambulatoriale, usufruendo delle relative strutture, secondo modalità organizzative stabilite dall' Amministrazione di appartenenza.

La libera attività professionale intramurale è svolta nel quadro dei criteri generali di organizzazione dei servizi sanitari pubblici al fine di assicurare la piena ed omogenea funzionalità dei servizi stessi.
I sanitari con rapporto di lavoro a tempo pieno hanno priorità per l' esercizio della libera attività professionale nell' ambito delle strutture sanitarie pubbliche.
Gli introiti della libera attività professionale di cui al presente articolo sono riscossi esclusivamente dall' Amministrazione dalla quale il medico dipende.