Legge regionale 23 aprile 1979, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 09/05/1979
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, sull' istituzione dei consultori familiari.
Art. 7
Il
primo comma dell' articolo 12 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81
, è sostituito dal seguente:
<< Ogni servizio consultoriale dispone di un gruppo di lavoro comprendente almeno uno psicologo, un sociologo, una ostetrica, un ginecologo, un pediatra, un assistente sociale, un assistente sanitario. >>