Art. 7
I rientri dei fondi di cui alla presente legge dovranno essere reimpiegati per le medesime finalitā.
A tale scopo, nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria XII - il capitolo 710 con la denominazione: << Rientri delle somme erogate per il finanziamento di progettazioni di piani e di opere di preminente interesse regionale >>.
L' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, č autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione ai capitoli di spesa, istituiti in attuazione del precedente art. 3, dei rispettivi rientri di cui al primo comma del presente articolo, accertati sul precitato capitolo 710 dello stato di previsione dell' entrata.
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 19, terzo comma, L. R. 14/1983 con effetto, ex articolo 21 della medesima legge, dal 1° gennaio 1983.