Art. 3
Per il finanziamento delle progettazioni vengono istituiti due fondi speciali, di cui uno per le progettazioni attinenti al settore della viabilitą, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attivitą emporiali.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 19, primo comma, L. R. 14/1983 con effetto, ex articolo 21 della medesima legge, dal 1° gennaio 1983.