Art. 1
In relazione agli indirizzi e nel rispetto degli strumenti della programmazione economica e della pianificazione territoriale regionale, e allo scopo di favorirne l' attuazione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e curare la progettazione di piani e di opere di preminente interesse per la Regione Friuli - Venezia Giulia.