TITOLO I
Art. 1
Il personale già dipendente dall' ENALC, INAPLI ed INIASA, trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia, ai sensi dell'
articolo 41 del DPR 25 novembre 1975, n. 902, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 3 agosto 1976, viene inquadrato, con effetto dal 1 luglio 1976, nel ruolo unico regionale secondo le disposizioni degli articoli successivi.
Art. 2
Il personale amministrativo, di ragioneria e tecnico viene inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza, secondo la seguente equiparazione:
Ispettore generale - Capo Servizio - Dirigente
Capo Sezione - Consigliere di I, II e III cl. - Consigliere
Carriera di concetto - Segretario
Carriera esecutiva - Coadiutore
Carriera ausiliaria - Commesso
Art. 3
Il personale didattico viene inquadrato nelle qualifiche funzionali di consigliere e di segretario, secondo la seguente equiparazione:
- insegnante di gruppo A - Consigliere - direttore di gruppo A e di gruppo B - Consigliere
- insegnante di gruppo B - Segretario - istruttore di gruppo B e di gruppo C - Segretario
All' articolo 19, secondo comma, quinta interlinea, della
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, viene soppresso il punto e virgola e vengono aggiunte le seguenti frasi:
<< o di un centro di formazione professionale; possono essere incaricati dell' insegnamento di materie inerenti la attività formativa del centro cui sono preposti o assegnati >>.
Art. 4
L' inquadramento del personale di cui agli articoli 2 e 3 viene effettuato nella posizione tabellare corrispondente all' anzianità maturata nella carriera o gruppo di provenienza e, per i dipendenti con qualifica equiparabile a quella di dirigente, nella qualifica corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento.
Ai fini di cui al primo comma, il servizio prestato in carriera immediatamente inferiore a quella risultante dal decreto ministeriale di trasferimento è valutato per metà e per non più di cinque anni.
Qualora, ai fini dell' applicazione del presente articolo, sia dubbia l' individuazione delle carriere, l' equiparazione sarà effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Art. 5
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento viene mantenuta l' anzianità maturata dal personale nella corrispondente carriera o gruppo presso l' ente di provenienza.
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica di dirigente si considera l' anzianità maturata dalla nomina a capo servizio.
Art. 6
Qualora, per effetto dell' inquadramento, al personale inquadrato ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge venisse attribuito un trattamento economico, ivi compresa l' indennità integrativa speciale, inferiore al trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore del
DPR 25 novembre 1975, n. 902, al lordo dell' indennità integrativa speciale e delle altre indennità ed assegni comunque percepiti in modo continuativo, con esclusione dei premi di rendimento, delle quote di aggiunta di famiglia, dei compensi per lavoro straordinario e per indennità di missione, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il trattamento precedente e quello di inquadramento.
L' assegno personale di cui al comma precedente verrà riassorbito in ragione di un terzo dell' aumento spettante con il passaggio alla qualifica funzionale superiore o con l' attribuzione delle successive posizioni tabellari e in ragione della metà dell' aumento spettante in base a miglioramenti di carattere generale fino all' integrale assorbimento.
Art. 7
Il personale già dipendente dall' ENALC e disciplinato all' atto del trasferimento alla Regione dal Regolamento del personale dei centri di addestramento professionale alberghiero con esercizio alberghiero, approvato con decreto interministeriale del 20 maggio 1970, continua ad essere disciplinato dal Regolamento medesimo salvo quanto previsto dal comma successivo e dagli articoli 8 e 9 della presente legge. L' orario di lavoro e la sua articolazione saranno stabiliti per tale personale con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione della Giunta stessa in armonia con quanto previsto dallo
articolo 46, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Le cause e le modalità di cessazione dal servizio sono disciplinate dalla normativa vigente per il personale regionale.
Entro 6 mesi dall' entrata in vigore della presente legge, si provvederà con legge a modificare ed adeguare il Regolamento di cui al primo comma sia per quanto concerne la parte normativa, sia per quanto concerne i livelli funzionali.
A decorrere dal 1 gennaio 1977, al personale di cui al primo comma è attribuito un acconto mensile pari allo importo di lire 25.000.
Art. 9
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 21/1980
Art. 10
Gli acconti erogati dall' Amministrazione regionale al personale di cui al presente Titolo verranno recuperati in sede di attribuzione del trattamento economico previsto dalla presente legge; per il personale di cui all' articolo 7 detto recupero avverrà al momento della definizione della posizione tabellare.