Legge regionale 26 giugno 1978, n. 77 - TESTO VIGENTE dal 28/06/1980

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.
TITOLO I
Art. 1
 
Il personale già dipendente dall' ENALC, INAPLI ed INIASA, trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 41 del DPR 25 novembre 1975, n. 902, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 3 agosto 1976, viene inquadrato, con effetto dal 1 luglio 1976, nel ruolo unico regionale secondo le disposizioni degli articoli successivi.
Art. 3
 
Il personale didattico viene inquadrato nelle qualifiche funzionali di consigliere e di segretario, secondo la seguente equiparazione:
- insegnante di gruppo A - Consigliere - direttore di gruppo A e di gruppo B - Consigliere
- insegnante di gruppo B - Segretario - istruttore di gruppo B e di gruppo C - Segretario

Nel regolamento di esecuzione di cui all' articolo 11, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, saranno indicate le apposite specializzazioni e le mansioni specifiche del personale inquadrato ai sensi del presente articolo.
All' articolo 19, secondo comma, quinta interlinea, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, viene soppresso il punto e virgola e vengono aggiunte le seguenti frasi:
<< o di un centro di formazione professionale; possono essere incaricati dell' insegnamento di materie inerenti la attività formativa del centro cui sono preposti o assegnati >>.

All' articolo 20, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, viene aggiunto il seguente punto:
<< - possono essere incaricati dell' insegnamento teorico e tecnico - pratico presso i centri di formazione professionale e di ogni altra attività nel settore didattico sulla base delle disposizioni impartite dalla direzione del centro >>.

Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 21/1980