Legge regionale 26 giugno 1978, n. 77 - TESTO VIGENTE dal 28/06/1980

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 3
 
Il personale didattico viene inquadrato nelle qualifiche funzionali di consigliere e di segretario, secondo la seguente equiparazione:
- insegnante di gruppo A - Consigliere - direttore di gruppo A e di gruppo B - Consigliere
- insegnante di gruppo B - Segretario - istruttore di gruppo B e di gruppo C - Segretario

Nel regolamento di esecuzione di cui all' articolo 11, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, saranno indicate le apposite specializzazioni e le mansioni specifiche del personale inquadrato ai sensi del presente articolo.
All' articolo 19, secondo comma, quinta interlinea, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, viene soppresso il punto e virgola e vengono aggiunte le seguenti frasi:
<< o di un centro di formazione professionale; possono essere incaricati dell' insegnamento di materie inerenti la attivitą formativa del centro cui sono preposti o assegnati >>.

All' articolo 20, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, viene aggiunto il seguente punto:
<< - possono essere incaricati dell' insegnamento teorico e tecnico - pratico presso i centri di formazione professionale e di ogni altra attivitą nel settore didattico sulla base delle disposizioni impartite dalla direzione del centro >>.