Art. 17
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata dal personale comandato o trasferito, presso l' Amministrazione di provenienza, nella corrispondente carriera è valutata per intero. È valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera immediatamente inferiore.
Per il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento l' anzianità maturata nel ruolo di provenienza viene valutata per metà e per non più di cinque anni. Viene comunque valutata per intero l' anzianità maturata in posizione di comando presso la Regione.