Art. 1
1. La presente legge disciplina le nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici, anche economici.
2. Il conferimento delle nomine e delle designazioni è effettuato, nel rispetto dei requisiti di capacità, esperienza e professionalità, secondo i criteri dell' avvicendamento e della non cumulabilità degli incarichi.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 9/1993