Legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 8 bis aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 41/1987
2 Articolo 8 ter aggiunto da art. 3, primo comma, L. R. 41/1987
3 Articolo 8 quater aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 41/1987
4 Articolo 8 quinquies aggiunto da art. 5, primo comma, L. R. 41/1987
5 Articolo 7 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 9/1993
6 Articolo 7 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 9/1993
7 Articolo 7 quater aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 9/1993
8 Articolo 7 quinquies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 9/1993
9 Articolo 7 sexies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 9/1993
10 Integrata la disciplina della legge da art. 16, comma 1, L. R. 9/1993
Art. 3
1. La Giunta regionale, il Presidente della Giunta ed i singoli Assessori, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alla nomina o designazione di presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici, anche economici, trasmettono la relativa proposta al Consiglio regionale, corredata da una relazione illustrativa, con riguardo sia alla capacità, professionalità ed agli incarichi precedentemente svolti dal candidato, sia ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell' ente o istituto cui la proposta si riferisce. Da tale procedura sono escluse le nomine da effettuare su designazione, prevista per legge, da altri enti od organismi.
3. Sulle candidature presentate ai sensi del comma 1 esprime parere motivato la Giunta per le nomine integrata dalla Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, o sua delegata.
4. Il parere di cui al comma 3 è espresso in relazione sia alla capacità del candidato che agli indirizzi di gestione indicati nella relazione illustrativa della candidatura.
5. Qualora il provvedimento di nomina disattenda il parere di cui al comma 4, l' organo che vi ha provveduto è tenuto a trasmettere alla Giunta per le nomine una relazione sui motivi della decisione assunta.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 9/1993 con applicabilita' delle disposizioni del comma 3, ex articolo 17 della medesima legge, dal 1° luglio 1993.
2 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 13, comma 2, L. R. 10/2012
Art. 7
2. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina o elezione si riferisce.
3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 9/1993
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 9/1993
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 16, L. R. 13/2002
4 Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 17/2010
5 Derogata la disciplina della lettera f) del comma 1 da art. 7, comma 94, L. R. 27/2012 nel testo modificato da art. 6, comma 11, L. R. 5/2013
6 La deroga della disciplina della lettera f) del comma 1 viene meno per effetto dell'abrogazione, ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. b), della modifica apportata dall'art. 6, comma 11, L.R. 5/2013.
Art. 7 bis ante
1. Non possono essere nominati o designati a far parte di Consigli di Amministrazione delle Società a partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e nei Comitati di nomina regionale soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale. Tale divieto vale anche per quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprano tali incarichi e si trovino nelle condizioni sopraindicate, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono le cariche di cui sopra devono rendere formale dichiarazione alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare preventivamente i soggetti preposti alla nomina o alla elezione nei Consigli di Amministrazione delle Società o degli Enti regionali o nei Comitati di nomina regionale.
4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono tali cariche devono dichiarare al Sindaco o al Presidente della Provincia o al Presidente della Comunità montana o al Presidente del Consorzio di non trovarsi nello stato di incompatibilità previsto dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare i soggetti all'atto della nomina o dell'elezione nelle suddette cariche.
Note:
1 Inserito prima dell' articolo 7 bis l' articolo 7 bis ante ad opera dell' articolo 55 della L.R. 1/2000.
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 17, comma 3, L. R. 17/2004
3 Comma 5 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 2/2008
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, primo comma, L. R. 41/1987