Nel quadro degli interventi diretti a favorire la ricostruzione e la rinascita del Friuli colpito dal terremoto, la Regione, in attuazione dell'
articolo 1, lettera f) della legge 8 agosto 1977, n. 546, provvede nell' ambito delle zone terremotate, delimitate ai sensi dell'
articolo 4, primo capoverso della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, ad incrementare l' occupazione giovanile sulla base delle norme contenute nella
legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.