Art. 1
Per le finalitā previste dagli articoli 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 22 della
legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, integrata dalla
legge regionale 18 ottobre 1977, n. 56, č autorizzata, per l' esercizio finanziario 1978, l' ulteriore spesa di lire 300 milioni.
La predetta spesa di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2309 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 300 milioni per l' esercizio 1978. A detto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 2 - Artigianato - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).