Legge regionale 17 giugno 1978 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2006

Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63 e 24 aprile 1978, n. 25, concernenti il ripristino di opere pubbliche, le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

TITOLO I

Norme modificative ed integrative della legge regionale26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazionied integrazioni

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 2

Gli oneri previsti dall' articolo 10 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, inserito con l' articolo 15 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36, fanno carico al capitolo 5321 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978- 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.

Art. 3

In relazione al disposto di cui all' articolo 1 della presente legge, la denominazione del capitolo 5422 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Oneri per la realizzazione ed il completamento di opere di edilizia scolastica >>.

TITOLO II

Norme modificative ed integrative della legge regionale23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazionied integrazioni

Art. 4

Il primo comma dell' articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

<< Ai fini dell' ammissione al contributo regionale previsto al successivo articolo 46, i progetti esecutivi dello alloggio da ricostruire sono approvati dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e la Commissione consiliare di cui al primo comma dell' articolo 43, previo accertamento della loro corrispondenza alle caratteristiche stabilite dall' articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. >>

Art. 5

Il terzo comma dell' articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

<< La concessione ed erogazione dei contributi è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui al primo comma dell' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. >>

Art. 6

All' articolo 48, secondo comma, terzo rigo, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole << i quali >> sono inserite le parole << siano rientrati stabilmente dopo il 6 maggio 1976 ovvero >>.

Art. 7

All' articolo 55, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, all' inizio del secondo comma, dopo le parole << Le domande >> è aggiunto l' inciso << da presentarsi entro il 31 dicembre 1978 >>.

Art. 8

All' articolo 75, primo comma, punto 2), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto il seguente periodo: << ovvero, in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l' acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all' uso cui erano destinate le opere ed impianti distrutti o demoliti e da sostituire >>.

Art. 9

All' articolo 76, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole << entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite con le parole << entro il 31 dicembre 1978 >>.

Art. 10

(3)(4)(5)

Sono ammessi alle provvidenze, di cui all' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con le modalità ivi previste e limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa, da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche i proprietari di immobili adibiti ad uso di abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma, ancorché degli stessi non occupati alla data del 6 maggio o 15 settembre 1976, in quanto occupanti effettivamente e stabilmente e residenti alla stessa data in altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento.

(1)(2)

Tra gli immobili adibiti ad abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma, si intendono compresi anche quelli ultimati a seguito di licenza edilizia e per i quali non era stato rilasciato il certificato di abitabilità richiesto dal proprietario, nonché quelli per i quali, sempre a seguito di licenza edilizia, erano in corso lavori di ristrutturazione o di altro genere e non potevano essere occupati alla predetta data dai proprietari.

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 58, primo comma, L. R. 35/1979

Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 59, primo comma, L. R. 35/1979

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 2/1982

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, L. R. 50/1990

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 48/1991

Art. 11

( ABROGATO )

(2)(3)(4)(5)(6)(10)(11)(12)(13)(14)(15)

Note:

Primo comma sostituito da art. 46, primo comma, L. R. 2/1982

Articolo sostituito da art. 41, primo comma, L. R. 53/1984

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 36/1985

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, settimo comma, L. R. 55/1986

Articolo sostituito da art. 46, primo comma, L. R. 55/1986

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 47, primo comma, L. R. 55/1986

Parole soppresse al primo comma da art. 32, comma 1, L. R. 26/1988

Terzo comma sostituito da art. 32, comma 2, L. R. 26/1988

Parole sostituite al quinto comma da art. 33, comma 1, L. R. 26/1988

10  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 82, comma 1, L. R. 26/1988

11  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 2, L. R. 50/1990

12  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 3, L. R. 50/1990

13  Articolo abrogato da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990 , fermo restando il particolare regime transitorio previsto nel citato articolo .

14  Ampliato il regime transitorio di applicabilita' delle disposizioni abrogate dall' articolo 168, comma 1, L.R. 50/90, ad opera degli articoli 91 e 99 della L.R. 37/93.

15  Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 17, comma 1, L. R. 9/1994

Art. 12

Dopo il terzo comma dell' articolo 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è inserito il seguente comma:

<< Gli interventi di cui al comma precedente e di cui al secondo comma dell' articolo 75, sono estesi anche agli edifici di pubblica utilità del settore assistenziale anche se i lavori di costruzione o di ristrutturazione sono stati iniziati dopo il 6 maggio 1976. >>

TITOLO III

Norme modificative ed integrative della legge regionale20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazionied integrazioni

Art. 13

All' articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come integrato con l' articolo 4 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata, su richiesta degli interessati, a sostenere le spese di cui al precedente secondo comma, punto b) e terzo comma, affidando l' incarico della progettazione ai gruppi di cui al punto b) del primo comma dell' articolo 7 e alle Società di cui al primo comma dell' articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63. >>

(1)

I progetti redatti ai sensi del precedente comma non sono soggetti al termine di presentazione previsto dallo articolo 6, secondo comma - lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Note:

Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 60, primo comma, L. R. 35/1979

Art. 14

(1)

I benefici di cui all' articolo 15 lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dallo articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono concessi anche a favore del proprietario di un immobile, adibito ad uso di abitazione, non irrimediabilmente danneggiato a seguito del sisma e che sia conveniente riparare, da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche se dallo stesso non occupato alla data del 6 maggio 1976, in quanto occupante effettivamente e stabilmente e residente alla stessa data in altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, primo comma, L. R. 53/1984

Art. 15

Il terzo comma dell' articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

<< Alla concessione dei contributi provvede il Sindaco e l' erogazione degli stessi avviene di norma:

1) nella misura del 50% dell' importo del contributo concesso, dopo l' accertamento dell' avvenuto inizio dei lavori;

2) nella misura dell' ulteriore 40% dopo l' accertamento della conformità dei lavori al progetto approvato e dell' avvenuta esecuzione di almeno il 50% dei lavori previsti in progetto;

3) nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi, da parte dei gruppi di cui all' articolo 7, lettera b) della presente legge o in mancanza da tecnici appositamente incaricati dal Sindaco. >>

TITOLO IV

Norme modificative della legge regionale24 aprile 1978 n. 25

Art. 16

L' articolo 27 della legge regionale 24 aprile 1978 n. 25 è abrogato.

TITOLO V

Norme finanziarie e finali

Art. 17

In relazione al disposto di cui all' articolo 8 della presente legge, la denominazione del capitolo 6382 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, ovvero per l' acquisto di immobili in sostituzione degli stessi, nonché per la ricostruzione di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, non di competenza comunale >>.

Gli oneri previsti dal quarto comma dell' articolo 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, inserito con l' articolo 12 della presente legge, fanno carico al capitolo 6413 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: << Finanziamenti per il maggior costo della perizia suppletiva e di variante rispetto a quello del progetto originario per l' adeguamento antisismico ed il completamento del progetto stesso, relativo ad edifici pubblici, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976 e ad edifici di pubblica utilità nel settore assistenziale anche se i lavori sono stati iniziati dopo tale data; finanziamenti per i lotti del progetto generale non ammessi a contributo statale o regionale, nonché per gli arredi e le attrezzature relative ad edifici di pubblica utilità nel settore assistenziale >>.

Art. 18

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.