I benefici di cui all'
articolo 15 lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dallo
articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono concessi anche a favore del proprietario di un immobile, adibito ad uso di abitazione, non irrimediabilmente danneggiato a seguito del sisma e che sia conveniente riparare, da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche se dallo stesso non occupato alla data del 6 maggio 1976, in quanto occupante effettivamente e stabilmente e residente alla stessa data in altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento.