Legge regionale 03 giugno 1978 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018
Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 6
Per le finalità previste dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.
L' intervento regionale è comunque indirizzato a favore degli investimenti che si effettuano nei Comuni di cui allo articolo 1 della presente legge, compresi nei territori delle Comunità montane della Carnia, della Val Canale e del Canale del Ferro, del Meduna e del Cellina, dell' Arzino, del Gemonese, del Tarcentino e delle Valli del Natisone.