Art. 34
Le somme indicate nei precedenti commi dovranno essere impiegate nei territori terremotati.
Art. 35
Per le finalitā previste dal primo comma dell' articolo 34 della presente legge, č autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7682 con la denominazione: << Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata tecnologica od organizzativa nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalitā previste dal secondo comma dell' articolo 34 della presente legge, č autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7683 con la denominazione: << Contributi una tantum per promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alle ricerche minerarie nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.